L'annuncio arriva come una bomba dai siti specializzati in notizie sul trasporto marittimo: Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Toscana di Navigazione contro Moby e la Regione Toscana sulla privatizzazione della Toremar.
Il massimo ente giudicante ha in questo modo riformato la precedente decisione assunta sullo stesso argomento dal TAR, che era stata favorevole al gruppo di Onorato ed alla Regione Toscana
I giudici del C.d.S. hanno quindi dato ragione alla società che aveva perso la gara per la privatizzazione, dalla quale era stata esclusa sulla base della valutazione di alcuni parametri tecnici. Gara i cui esiti avevano permesso a Moby di diventare proprietario della compagnia.
Il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso: “annulla, in una con i provvedimenti conseguenti, il provvedimento di esclusione della Toscana di Navigazione. Condanna l’amministrazione intimata (la Regione Toscana ndr) a disporre l’aggiudicazione della procedura, alle condizioni in motivazione esposte, in favore dell’appellante (la Toscana di Navigazione ndr), previo il necessario controllo dei requisiti soggettivi. Condanna la Regione Toscana e Moby s.p.a. al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 20.000”
Di seguito il Testo della sentenza del Consiglio di Stato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3189 del 2012, proposto da:
Toscana di Navigazione Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Vignolo, Massimo Massa e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;
contro
Regione Toscana, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Bora e Luciana Caso, con domicilio eletto presso Marcello Cecchetti in Roma, alla via Antonio Mordini, n. 14;
Moby Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Pericu, Sergio Massimiliano Sambri e Maurizio Mengassini, con domicilio eletto presso lo studio Grimaldi in Roma, alla via Pinciana, n. 25;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00414/2012, resa tra le parti, concernente privatizzazione Toremar spa e affidamento servizi pubblici di cabotaggio marittimo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Moby Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Massimo Massa, Maurizio Mengassini e Marcello Cecchetti, su delega degli avv.ti Lucia Bora e Luciana Caso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso proposto da Toscana di Navigazione s.r.l. avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara finalizzata alla privatizzazione dell’impresa di navigazione regionale Toremar s.p.a, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa alla stregua di criteri che prevedevano l’attribuzione di dieci punti per i servizi aggiuntivi, di settanta punti per la qualità del naviglio utilizzato e di venti punti per l’offerta economica.
Alla gara venivano ammesse le offerte della Moby S.p.a. e della Toscana di Navigazione S.r.l..
All’esito della valutazione condotta dalla Commissione l’offerta formulata da Toscana di Navigazione s.r.l. risultava essere l’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’assegnazione di 87,28 punti a fronte dei 70,92 punti attribuiti alla Moby s.p.a.
La stazione appaltante disponeva tuttavia l’esclusione della Toscana Navigazione a seguito del riscontro di una discordanza tra l’offerta economica e quella tecnica con la quale era stato offerto un numero di corse aggiuntive diverso da quello imposto in modo vincolante dalla legge di gara.
A sostegno della determinazione espulsiva veniva, in particolare, rilevata una difformità tra i servizi aggiuntivi dichiarati da Toscana di Navigazione S.r.l. in offerta tecnica e le miglia marine offerte, circostanza questa, secondo la Commissione, non suscettibile di regolarizzazione attraverso una mera operazione di ricalcolo e che avrebbe, invece, necessariamente comportato una riformulazione dell’offerta stessa.
Con l’atto d’appello la Toscana Navigazione contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.
Resistono la Regione Toscana e Moby S.p.a.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
2. L’appello è fondato.
2.1. Si deve muovere dalla considerazione che, in forza della disciplina di gara, l’offerta di corse aggiuntive integra una parte non necessaria dell’offerta. Trattasi, quindi, di una componente facoltativa finalizzata al conseguimento di un punteggio ulteriore, pari a un massimo di dieci punti, rispetto al punteggio spettante alle componenti indefettibili date dalla qualità del naviglio e dall’offerta economica relativa alle corse necessarie in base al programma di esercizio.
Dalla premessa della caratterizzazione opzionale di questo segmento dell’offerta si deve trarre, in base a principi del favor partecipationis e di conservazione degli atti giuridici, il corollario secondo cui i vizi relativi a tale componente incidono sull’attribuzione del punteggio supplementare senza ridondare sull’ammissibilità dell’offerta basilare autosufficiente e conforme alla normativa di gara. Nel caso di specie solo in apparenza l’eliminazione delle corse aggiuntive implica la necessità di una non ammissibile riformulazione dell’offerta economica. Rapportando il prezzo migliatico alle corse obbligatorie e a quelle facoltative risulta infatti possibile individuare, sulla scorta di un’operazione meramente aritmetica che non implica alcuna sostituzione alla volontà del concorrente relativa al prezzo migliatico e al valore economico delle due componenti del programma di esercizio, l’offerta economica relativa alle corse obbligatorie. La bontà di tale offerta non è in definitiva scalfita, in omaggio al brocardo utile per inutile non vitiatur, dall’esclusione della componente facoltativa dell’offerta tecnica e della sua connessa valorizzazione economica.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono l’ appello deve essere accolto.
Le spese seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado e annulla, in una con i provvedimenti conseguenti, il provvedimento di esclusione della Toscana Navigazioni. Condanna l’amministrazione intimata a disporre l’aggiudicazione della procedura, alle condizioni in motivazione esposte, in favore dell’appellante, previo il necessario controllo dei requisiti soggettivi.
Condanna la Regione Toscana e Moby s.p.a. al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 20.000//00 (ventimila//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Carlo Saltelli, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere