Cari elbani, qui di seguito riporto il primo atto che presenterò se, grazie al vostro consenso, sarò eletto nel Consiglio della Regione Toscana. Per questo lavoro mi sono avvalso anche del contributo di giuristi di chiara fama. E’ giunto il momento di farvene partecipi.
Ruggero Barbetti
PROPOSTA DI LEGGE STATALE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONE DELLA TOSCANA (AI SENSI DELL’ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ITALIANA)
Da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell’Art. 121 della Costituzione Italiana.
Legge Quadro per le Isole di Toscana
(Argomenti)
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
La presente legge reca misure per la crescita delle Isole di Toscana in virtù delle peculiarità ambientali, culturali e naturalistiche in esse conservate. Lo Stato adotta gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio di tali isole. Tali Interventi sono predisposti ed attuati in sinergia e d’intesa con la Regione Toscana, con i comuni e con tutti gli altri enti territoriali costituiti nell’ambito delle isole, prevedendo anche forme di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini residenti.
Articolo 2 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle Isole di Toscana)
Con la presente legge si vogliono perseguire i seguenti obiettivi: a) attivare le procedure, presso la UE, per l’istituzione di zone franche; b) contenere la tendenza allo spopolamento in atto, soprattutto da parte di giovani, con un miglioramento della qualità della vita e dei servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, quali il diritto alla salute, ai servizi sociali, all’istruzione, alla formazione professionale; c) attivare servizi di telecomunicazione su banda larga; d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto sia navale che aereo; e) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili nel rispetto delle peculiarità paesaggistiche; f) ridurre e gestire la produzione dei rifiuti, implementando e favorendo il loro riciclo; g) garantire il fabbisogno idrico anche realizzando nuove infrastrutture; h) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali; i) valorizzare i beni demaniali, anche trasferendone la proprietà ai comuni; l) riqualificare il patrimonio edilizio presente; m) promuovere e riqualificare l’offerta turistica; n) promuovere ed incentivare le attività tipiche di ogni isola; o) favorire la promozione del marchio “ISOLE DI TOSCANA” al fine della tutela e valorizzazione dei prodotti enogastronomici tipici di ciascuna isola.
Articolo 3 (Consulta per le Isole di Toscana)
Si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Consulta per le Isole di Toscana, presieduta da un Ministro o da un Viceministro o da un Sottosegretario di Stato delegato. Tale Consulta è composta da un rappresentante per ogni Ministero competente per le problematiche sottoposte, dal Presidente della Regione o suo delegato e dai sindaci o loro delegati. La Consulta procede all’approvazione del Documento Unico di Programmazione Isole Toscane (DUPIT) e dei criteri di riparto delle risorse ai comuni.
Articolo 4 (Strumenti della concertazione per lo sviluppo)
Il DUPIT è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole. I singoli comuni, coinvolgendo le rappresentanze imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, concorrono alla sua predisposizione. Vengono così individuati i progetti da realizzare i quali dovranno, entro sessanta giorni dalla loro trasmissione alla Regione, essere dichiarati conformi ai progetti e agli obiettivi generali di sviluppo regionali. Il DUPIT avrà durata settennale coincidente con la programmazione dei fondi europei.
Articolo 5 (Dotazione del Fondo di Sviluppo)
Per tali finalità la dotazione del Fondo di Sviluppo è stabilita nell’importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze individua, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le risorse per gli interventi nelle isole.
Articolo 6 (Fiscalità di Sviluppo)
La Consulta per le Isole di Toscana, al fine di incrementare l’occupazione prevede forme di Fiscalità di Sviluppo atte a fornire vantaggi di natura fiscale per lo svolgimento delle attività economiche e per la realizzazione di opere pubbliche.
Articolo 7 (Adeguamento infrastrutturale)
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, i comuni procedono ad una ricognizione e ad una relazione sia sulle strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali che sulle reti stradali, fognarie, idriche ed elettriche nonchè sulle infrastrutture portuali ed aeroportuali. Tali relazioni dovranno essere inviate dai Sindaci alla Consulta e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 8 (imposta di sbarco)
Salvo i soggetti residenti, i familiari ed i pendolari, i comuni interessati possono prevedere una imposta di sbarco, anche per le imbarcazioni e le navi da diporto, non superiore ad 1,50 euro e comunque non superiore a quanto deciso dalla Consulta. Il gettito d’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di promozione turistica e di miglioramento dei servizi turistici pubblici.
Articolo 9 (Misure per il miglioramento dei servizi sanitari)
Deve essere previsto il potenziamento dei presìdi sanitari e ospedalieri presenti, con interventi atti a garantire l’erogazione di servizi essenziali e a portare miglioramenti quali-quantitativi ai servizi esistenti, servizi che comunque non potranno essere oggetto né di contrattazione né di contrazione anche in deroga all’eventuale e successiva introduzione di più restrittivi rapporti parametrici di carattere generale. Deve essere garantita la presenza costante di personale medico ed infermieristico di comprovata esperienza e l’effettuazione di appositi interventi per la formazione e l’aggiornamento del personale medico anche attraverso forme economiche e professionali agevolate. Sull’Elba, a servizio anche delle altre isole, deve essere prevista una base di Elisoccorso.
Articolo 10 (Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)
Si prevede una apposita graduatoria per il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, ove ne facciano richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale da cui risulti la residenza e l’effettiva dimora nell’isola, al fine di essere nominato in servizio presso l’istituzione scolastica indicata con precedenza rispetto alla graduatoria nazionale. Gli incarichi per le supplenze brevi saranno conferiti con prevalenza al personale inserito in graduatoria di istituto.
Articolo 11 (Misure per il potenziamento del sistema dei trasporti pubblici)
La Consulta assume ed esercita compiti di controllo e vigilanza per il miglioramento e la salvaguardia del trasporto marittimo e del trasporto pubblico locale anche in riferimento alle coincidenze tra i vari vettori compresi i treni. Particolare attenzione viene riservata al servizio di trasporto aereo.