Seduta quasi surreale, quella del Consiglio Comunale portoferraiese che era stato convocato nella mattinata di lunedì 22 Giugno, per discutere (tra gli altri punti all’ordine del giorno, ma a porte chiuse, della delicata questione concernente di Segretario Generale Dott. Pinzuti, rinviato a giudizio con l’imputazione di Truffa Aggravata.
Il funzionario si era preso un periodo di malattia, dalla quale scopertosi guarito, dopo presentazione di opportuna certificazione medica rientrava qualche giorno fa in servizio.
Nel frattempo il Comune di Portoferraio aveva incaricato la Dott.ssa Rossi Segretaria del Comune di Capoliveri, di sostituire “a scavalco” il Pinzuti, che questa mattina, sorprendendo tutti, si è però presentato con l’intenzione di esercitare la sua funzione in un consiglio; e la presenza di due segretari non era legalmente possibile.
Il risultato era che la seduta neanche si apriva mentre gli amministratori “messi in barchetta” cercavano – inutilmente - di avere telefonici lumi dall’Agenzia che organizza i Segretari Comunali.
Ma trascorsi i sessanta minuti di legge la seduta non iniziava e doveva essere rimandata a data da destinarsi in quanto (stanti le annunciate indisponibilità di molti consiglieri) non sarà possibile renderla valida neppure nella seconda convocazione in calendario martedì.
C’è da attendersi una nuova offensiva delle opposizioni sulla già bersagliata compagine di governo portoferraiesi, intanto per capire meglio la questione riportiamo il testo di una puntuale nota inviataci da Paolo Gasparri:
Il Capo secondo del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, regola il ruolo e la funzione dei segretari comunali; in particolare:-l'articolo 97 affida al segretario comunale compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
-l'articolo 99 stabilisce che il sindaco nomina il segretario, la cui nomina, salvo quanto disposto dall'articolo 100, ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario e'
confermato.-l'articolo 100 stabilisce che il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del sindaco previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
Naturalmente in caso di contenzioso la violazione dei doveri d'ufficio deve essere accertata con sentenza passata in giudicato ovvero dopo tre gradi di giudizio.
Pertanto, ammesso e non concesso che il Sindaco non abbia più fiducia nel soggetto che ha nominato titolare di un incarico dirigenziale non può revocarne la nomina per mancanza di fiducia.
Da valutare come soluzione onorevole per riavviare l'amministrazione comunale con un nuovo segretario comunale la cessazione anticipata del mandato del sindaco.
Anche Gasparri insomma suggerisce un: “Cafiero… ritira la squadra”