Immediatamente dopo la nota inviata dal Comune di Capoliveri alle Compagnie di navigazione, relativa al contributo di sbarco, il Comune campese ha scritto ad una serie di Soggetti Istituzionali e alle stesse compagnie affermando che, a suo parere, non ricorrono i termini per la sospensione del prelievo del tassa.
Si apre quindi un altro fronte poliemico all'interno della Conferenza dei Comuni.
Di seguito il testo della lettera inviata dal Comune di Campo nell'Elba:
Si riscontra con un certo stupore la nota inviata dal Responsabile del Servizio della Gestione Associata del Comune di Capoliveri in ordine alla paventata sospensione della riscossione dell'imposta di sbarco con decorrenza 1 marzo 2016 qualora i rispettivi Consigli comunali di Campo nell'Elba, Rio Marina e Portoferraio non deliberassero il nuovo Regolamento sul contributo di sbarco così come approvato dal Comune di Capoliveri in data 28/1/2016.
Così come previsto dall'art. 33 della legge 221 del 28 Dicembre 2015, al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori, possono istituire un contributo di sbarco da applicare fino ad un massimo di € 2,50 ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore. Il gettito del contributo é destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.
A tal proposito si riscontra come l'art. 7 del Regolamento di Capoliveri inerente il primo anno di applicazione del Contributo di sbarco risulti in netto contrasto con le finalità stabilite dalla legge e con quanto correttamente riportato al precedente Art. 4.
Si ritiene pertanto necessario apportare le dovute modifiche onde non incorrere in possibili contestazioni del contributo riscosso.
Lo stesso articolo 33 nel modificare l'art. 4 comma 3 bis della Legge 23/2011 precisa che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della Finanziaria 2007. L'art. 1 comma 169, diversamente da quanto previsto all'art. 52 del D.lgs 446/97, prevede espressamente che gli enti locali possono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di Previsione che per l'anno 2016 deve intendersi il 30 Aprile p.v.. A ciò aggiunge che in caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Si ritiene pertanto che la richiesta avanzata in ordine all'approvazione tuot-court del Regolamento di Capoliveri entro la data del 29 febbraio, termine non previsto da alcuna disposizione di legge, non possa essere accolta esponendo la riscossione del contributo a irregolarità nelle modalità del suo utilizzo.
Si ritiene altresì che la sospensione della riscossione dell'imposta di sbarco, unilateralmente disposta dal Responsabile del servizio della Gestione Associata del Turismo Isola d'Elba prima dei termini previsti dall'art. 1 comma 169, possa essere addirittura foriera di danni patrimoniali ai Comuni dell'Isola d'Elba.
Lorenzo Lambardi - Sindaco di Campo nell'Elba