Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico chiede si annulli e si apportino correzioni ad un atto "che presenta profili illegittimità" di seguito il testo della nota inviata al Sindaco del Comune di Portoferraio ed alle altre componenti dell'Amministrazione
Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale si è proceduto all’approvazione della delibera TARI 2016, con il nostro voto contrario, nonostante il parere negativo del ragioniere capo, controdeducendo allo stesso.
In tale articolato parere si precisava:
- che la delibera era inammissibile ed improcedibile, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del vigente regolamento di contabilità;
- che solo a seguito delle “ripetute richieste degli amministratori” ed in particolar modo del vice-sindaco era stato rilasciato il parere di competenza, “nonostante le previsioni regolamentari prevedano il mancato rilascio dello stesso” e che tale parere era comunque negativo;
- che tutto il procedimento era sostanzialmente viziato, poiché la Commissione Bilancio si era espressa senza aver acquisito il parere del ragioniere capo e la trasmissione della proposta di delibera è avvenuta, in violazione del regolamento di contabilità, alle ore 13.00 del 27 aprile u.s., quando la commissione era convocata nello stesso giorno alle 12.30;
- che “la proposta di deliberazione manca di tutti i riferimenti obbligatori relativi ai riflessi sul bilancio che il proponente doveva, necessariamente, indicare…………..Tale carenza non consente di verificare la coerenza con il Documento Unico di Programmazione il cui schema è già stato approvato dalla Giunta Comunale;
Manca ogni elemento utile per verificare, realmente, se esiste la copertura integrale dei costi e se le somme inserite dal sottoscritto in bilancio risultano congrue, stante la mancata indicazione da parte del Funzionario Responsabile dei Tributi degli stanziamenti da inserire nel bilancio di previsione 2016/2018 e nel D.U.P. e le indicazioni dell’Amministrazione Comunale che ha preteso di approvare lo schema di bilancio nonostante le mancate comunicazioni degli stanziamenti da parte dei Dirigenti/Responsabili di Area/Servizio.
La proposta di delibera non evidenzia quali siano i costi ed i ricavi “comunali” integrativi rispetto al Pef inoltrato dall’Elbana Servizi Ambientali S.p.A……….e, soprattutto, la loro corrispondenza con le cifre riportate dallo scrivente nel D.U.P. e nel bilancio di previsione 2016/2018;
Manca ogni e qualsiasi indicazione rispetto ai riflessi sul bilancio concernenti la TARI che fa carico al Comune………..Anche per tali voci risulta quindi impossibile per lo scrivente verificare la coerenza con il D.U.P.”.
Al parere negativo controdeduceva l’Amministrazione, con motivazioni sostanzialmente sintetizzabili in tre punti:
- “la deliberazione……non risulta improcedibile in quanto non è accertata l’incoerenza tra la deliberazione stessa e gli indirizzi contenuti nello schema Unico di Programmazione in corso di approvazione ma anzi si conferma tale coerenza programmatica…..”;
- “che in ogni caso il Bilancio di Previsione 2016/2018 dovrà recepire a tutti gli effetti i dati finanziari derivati dalla deliberazione oggetto di approvazione………….”;
- “Che d’altra parte dalla mancata approvazione della presente deliberazione entro il termine di legge ne deriverebbe l’impossibilità per l’ente di applicare nell’anno di riferimento le tariffe ai cittadini, che tra l’altro risultano maggiormente favorevoli per gli utenti del servizio con evidenti conseguenze negative per l’Amministrazione e la comunità di riferimento”.
Le controdeduzioni addotte dall’Amministrazione appaiono agli scriventi consiglieri del tutto inconferenti e tautologiche per i seguenti motivi:
- proprio perché non è accertata (ed è impossibile accertare, vista la totale assenza dei dati necessari) la coerenza fra D.U.P. e deliberazione quest’ultima era improcedibile, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento di contabilità: “…….4. Il parere di regolarità contabile non è rilasciato per le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che non sono coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, eventualmente aggiornati anche con lo stesso atto. Le dette deliberazioni, a norma dell’art. 170, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono inammissibili ed improcedibili”.
La coerenza fra i documenti deve essere dimostrata.
Conseguentemente appaiono del tutto inopportune le pressioni degli amministratori per ottenere un parere che non poteva essere rilasciato.
D’altro canto, visto che il ragioniere lo ha comunque rilasciato, in contrasto con la norma, se ne doveva almeno tener di conto.
Essendo il parere negativo, si poteva non tener conto dello stesso nel solo caso che fosse palesemente errato, per contrasto con la vigente normativa contabile, caso che non è riscontrabile, poiché il parere spiega molto puntualmente l’ oggettiva impossibilità di verificare la conformità obbligatoria della delibera al D.U.P. ed al bilancio; le controdeduzioni, peraltro, niente asseriscono nel merito delle puntuali motivazioni del parere negativo e paiono più espressione di una volontà politica di andare avanti “a prescindere”, che di una ragionata e motivata deduzione “a contrario”.
La delibera non poteva quindi essere portata all’approvazione del Consiglio e, se portata, doveva essere rigettata; essa è facilmente impugnabile in sede di contenzioso, con facile vittoria di chi impugnasse e conseguente caducazione degli atti derivanti e cioè le cartelle del tributo. Ciò potrebbe generare un evidente danno al comune, di cui potrebbero essere chiamati a rispondere i consiglieri che hanno approvato la delibera, nonostante un chiaro parere tecnico che evidenziava l’improcedibilità dell’atto e comunque, a salvezza di ogni dubbio ed incertezza, ne confermava l’illegittimità;
- niente si controdeduce in merito ai costi e ricavi comunali integrativi, di cui non è accertata la coerenza col D.U.P. e quindi col bilancio 2016/2018, mentre ”manca ogni e qualsiasi indicazione rispetto ai riflessi sul bilancio concernenti la TARI che fa carico al Comune” con il rischio di generare debiti fuori bilancio, in violazione del principio contabile di integrale copertura del costo della TARI ed ancora una volta, quindi, con un potenziale danno al Comune.
A niente purtroppo rileva il fatto che la mancata approvazione della delibera entro il termine di legge avrebbe comportato “l’impossibilità per l’Ente di applicare nell’anno di riferimento le tariffe ai cittadini”. A prescindere dal fatto che non sono “tariffe”, ma tasse (e la differenza è sostanziale), non è certamente possibile, se la Giunta è arrivata lunga sui termini di approvazione, “forzare il quadro” fino a tal punto.
Sulla base delle suddette considerazioni, che rivolgiamo a tutti i colleghi consiglieri affinchè siano pienamente consapevoli dei rischi della situazione evidenziata e quindi con spirito assolutamente collaborativo, invitiamo il Sindaco la Giunta Comunale ad adottare tutti gli atti necessari ad eliminare gli evidenti profili di illegittimità dell’atto, che possono comportare un palese rischio di danno all’erario del Comune.
Restiamo in attesa di un urgente riscontro e ci dichiariamo fin da ora disponibili ad ogni costruttivo confronto.
I CONSIGLIERI COMUNALI
Cosetta Pellegrini
Antonella Giuzio
Alessandro Mazzei
Paolo Andreoli