Visti gli insediamenti non autorizzati che si sono verificati sul territorio comunale di gruppi di persone con veicoli e altri mezzi similari adibiti a dimora, che hanno comportato lo sgombero mediante l’utilizzo della forza pubblica;
Considerato che nel Comune di Campo nell'Elba non esistono zone attrezzate per il campeggio libero, quindi dotate di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela della sanità ed incolumità pubblica;
e che la sosta di roulottes e mezzi similari, ma altresì l’allestimento di baracche, tende, giacigli ed altro, in generale ed a maggior ragione da parte di persone non meglio identificate, comporta serie problematiche sotto l’aspetto igienico sanitario, della sicurezza pubblica, del decoro urbano e del pericolo di incendi;
Il Sindaco Lambardi ordina il divieto permanente di sosta 0/24, per il periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2016, su tutto il territorio comunale, di campeggi abusivi di roulottes e mezzi similari, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l’alloggiamento o il giaciglio di persone, fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate.
Di conseguenza sono vietati in maniera assoluta:
1 lo scarico non autorizzato di residui organici, di acque chiare e residui reflui
2 l’allacciamento non autorizzato alla rete elettrica copia informatica per l’utilizzo di idranti o altri impianti pubblici
La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa al:
- Prefetto di Livorno
- Commissariato Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Comando Capitaneria di Porto di Portoferraio;
- Comando Corpo Forestale dello Stato di Portoferraio;
- Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Comando Stazione Carabinieri di Capoliveri;
- Corpo di Polizia Municipale di Capoliveri per la vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento e per l’irrogazione delle relative sanzioni.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquecento (€ 500,00), a norma del combinato disposto dell’articolo 7-bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 3 comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94.
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato con obbligo alla rimozione immediata di ogni materiale e/o all’immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. In caso di inottemperanza, si provvederà allo sgombero coatto.
Stante l’inottemperanza all’ordine di cessazione del comportamento vietato e/o al ripristino dello stato dei luoghi, si procederà alla conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 C.P.
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Campo nell’Elba, Ing. Alessandro Schezzini, al quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza (tel. 0565 – 97.93.45)
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
Il Sindaco
Lorenzo Lambardi