Caro Angelo,
anagraficamente mi chiamo Giambattista, ma normalmente vengo chiamato Giovanni. Quindi, la prossima volta che avrai occasione di scrivermi, lascia perdere i Giovanbattista o Giovambattista.
E passiamo al merito della tua gradita risposta. Assolutamente non penso che all’attuale Amministrazione piaccia “affamare” giovani in cerca di lavoro. Ma, dopo aver letto la delibera che tu hai proposto alla Giunta e l’ordinanza che è stata emessa, mi è sorto il sospetto che il commercio itinerante sia mal digerito. Infatti, nella premessa della delibera, avete scritto che quel tipo di attività provoca “ numerose lamentele” e addirittura “ distorsioni a danno dell’intera rete distributiva”.
Vedi Angelo, quando una Amministrazione intende porre divieti o limiti all’esercizio di una attività privata, sia essa commerciale o di altra natura, deve indicare le ragioni o le esigenze di interesse pubblico che li giustificano. E nel caso del commercio itinerante su suolo pubblico quelle ragioni o quelle esigenze sono ben chiarite dalla legge, a partire del decreto legislativo n°114 del 1998. Riguardano la sostenibilità ambientale e sociale, la mobilità, la viabilità, la vivibilità di un territorio. Ora non mi sembra che quelle tre attività itineranti abbiano, fino ad oggi, creato intralci alla circolazione, abbiano reso invivibili certe zone. E non riesco neppure a pensare che la loro presenza nel centro storico minacci la tutela del nostro patrimonio storico ed ambientale.
Capisco che una Amministrazione deve tener conto anche degli interessi dei commercianti che pagano le tasse, la luce,l’acqua e talora anche l’affitto del locale, dove svolgono la propria attività. Ma Angelo la legge consente, da sempre, anche l’esercizio di attività commerciali su suolo pubblico. Nessuna Amministrazione si è mai sognata di impedire l’allestimento di fiere, mercati settimanali, straordinari, rionali e via dicendo.
Quanto al commercio itinerante ribadisco che è fortemente restrittiva e non giustificata la sua esclusione da tutto il centro storico ( lo stabilì anche Andreoli? Fece male).
Inoltre non si può vietare questo tipo di attività commerciale a meno di 500 metri dai luoghi destinati ai mercati o alle fiere. Ve lo impedisce l’art.35, comma 1, della legge regionale n°28 del 2005. Ti faccio presente inoltre che la legge n°27 del 24 marzo 2012, all’art.1, dispone l’ABROGAZIONE, vale a dire la cancellazione dalle leggi statali o regionali e dai Regolamenti comunali, di tutte quelle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati alle finalità pubbliche perseguite ( che sono quelle ricordate di sostenibilità, vivibilità, mobilità, ecc.. ) e che “impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività o l’ingresso di nuovi operatori economici”. E’ il principio della liberalizzazione della attività economica, Angelo! Tradotto in norma di legge. A te poco gradito, ma il Regolamento che farai ne dovrà tener conto.
Questo non significa, sono d’accordo con te, che chi è abilitato al commercio itinerante possa sostare sempre in un determinato posto e ovunque. Deve circolare, certo. Inoltre con il futuro Regolamento ( o, in attesa di questo, con una ordinanza) l’Amministrazione può anche indicare, dentro e fuori dal centro storico, idonei spazi di sosta allo scopo “di garantire il giusto equilibrio all’interno della rete distributiva comunale”, come è scritto nella delibera. Ma se si stabilisce la durata della sosta in una sola ora, in una giornata di lavoro di 12 ore,” l’apino” dovrà spostarsi non dico 12, ma almeno 9/10 volte. E se non lo fa potrà subire una sanzione che andrà da 250 a 1.500 euro. E questa è una norma eccessivamente penalizzante, senz’altro da abrogare nel rispetto della legge n°27 che ho appena ricordato.
Registro la tua disponibilità a discutere “con ragionevolezza”. Bene! Ma perché non lo si è fatto prima? Si sarebbe forse evitato di prendere provvedimenti frutto, invece, di una “ragionevolezza” molto scarsa?
Con certe leggi, decreti e principi liberali non sei molto d’accordo. Sei libero, come cittadino, di pensarla come vuoi. Ma dal momento che eserciti una funzione pubblica, quelle leggi le devi rispettare. E le devi correttamente applicare. Non seguire certi poco educativi esempi che ti dà la tua stessa Amministrazione. Non può un Sindaco emettere ordinanze per disciplinare la viabilità in una strada vicinale di uso pubblico. La competenza è del Capo dei Vigili. Non si può dare in locazione, sia pure per una stagione, due locali molto appetibili come quelli della Gattaia e dell’edifico ex Poste, senza pubblicare uno straccio di avviso pubblico e senza indire una competizione tra più soggetti che possono essere interessati. E poi non si può concedere l’uso di quei locali in modo completamente gratuito. In questi casi la legge pone dei divieti tassativi. Avrei altro da dire,ma mi fermo qui.
E ti saluto, anch’io con stima
Giovanni Fratini