Con il via libera al regolamento attuativo, approvato nell'ultima seduta di Giunta, viene resa operativa la nuova legge regionale sulla gestione e il controllo del potenziale viticolo, che recepisce le novità che negli ultimi anni hanno interessato il settore vitivinicolo.
Con questa legge la Regione Toscana dà attuazione alle disposizioni dei regolamenti comunitari e ai decreti ministeriali emanati di recente in tema di viticoltura, tra i quali spiccano quelli concernenti le novità introdotte dall'Unione Europea.
Dal gennaio 2016, infatti, è entrato in vigore il sistema delle autorizzazioni all'impianto che ha sostituito il sistema dei diritti di reimpianto. Occorreva dunque adeguare la normativa regionale.
Soddisfazione per l'approvazione della legge e del suo regolamento, che di fatto chiude un iter legislativo su una materia importante per l'economia toscana, è stata espressa dall'assessore regionale all'agricoltura, che ha sottolineato il lavoro svolto in questi anni con l'intento di garantire l'adeguamento e il miglioramento del comparto vitivinicolo. All'assessorato si evidenzia il rilievo che la legge e il regolamento hanno per il miglioramento di un settore così importante per la Toscana anche in termini di prodotto esportato.
La nuova legge fissa le norme per lo schedario viticolo istituito presso l'Artea e prevede tutti i procedimenti amministrativi necessari alla gestione del potenziale viticolo regionale. Si stabiliscono termini, competenze amministrative e sanzioni per ciascun procedimento. Sono inoltre confermate, ma aggiornate al nuovo assetto delle competenze, le disposizioni che, in attuazione delle previsioni statali, disciplinano la gestione delle produzioni dei vini Doc, Docg e Igt, sia per tenere conto dell'andamento climatico sia per conseguire l'equilibrio di mercato e per tutelare le denominazioni.
Sempre in merito alle denominazioni di origine, su proposta dei consorzi, la Regione potrà adesso disciplinare l'iscrizione delle superfici vitate ai fini della denominazione. La Regione, in altri termini, può pianificare la possibilità per una denominazione di vino di ampliarsi o no. Le disposizioni della legge non si applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a duecento metri quadrati per conduttore le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare, così come già previsto dalla normativa regionale finora vigente.
Rispetto alla vecchia legge, infine, una novità di rilievo è rappresentata dall'introduzione del divieto di trasferire al di fuori della Toscana le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla estirpazione di vigneti condotti a fronte di contratti di affitto temporaneo registrati da meno di sette anni. Questo al fine di arginare fenomeni speculativi ed elusivi della normativa comunitaria, che stanno interessando anche la Toscana e che trovano base giuridica in regolamenti e note europee anche recenti. Per non ledere gli interessi acquisiti e salvaguardare i procedimenti in corso, tuttavia, si è stabilito che questa disposizione non si applica alle autorizzazioni al reimpianto rilasciate a seguito dell'estirpazione di un vigneto conclusa in data antecedente all'entrata in vigore del regolamento ultimamente approvato.