Il 'tribunale di appello' della giustizia amministrativa (che si esprime dopo il T.A.R), ha pubblicato il 2 marzo 2018 la propria sentenza sul ricorso proposto dall'Amministrazione Comunale longonese per la riforma del pronunciamento del T.A.R. Toscana e concernente l’affidamento e la gestione di un’area demaniale marittima e dei relativi servizi nella marina di Porto Azzurro.
Il link alla sentenza del Consiglio di Stato consentirà ad ognuno di farsi un' idea altrimenti difficilmente riassumibile: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzax/~edisp/jsumgxztvwbh33skru2ly43zra
Riassuntivamente si può dir che dei sei motivi sentenziati dal TAR, i primi quattro sono confermati, “aprendo così- secondo gli avvocati dei ricorrenti- la possibilità dell'azione risarcitoria da parte dei privati nei confronti del Comune di Porto Azzurro”.
Per gli ultimi due motivi il CdS ha invece riformato la sentenza di primo grado, dichiarando che i beni pubblici hanno “come finalità di interesse generale e ciò specificamente per quei beni che assolvono la propria funzione sociale servendo immediatamente non la pubblica amministrazione, ma la collettività ed i particolare i suoi componenti che sono ammessi a godere indistintamente in modo diretto: tale uso è denominato uso generale e la gestione diretta da parte del titolare del bene demaniale costituisce l’estrinsecazione fondamentale per garantire alla collettività il predetto uso generale”.
Alla luce di questa sentenza l’Amministrazione comunale longonese potrà quindi gestire direttamente il porto senza ulteriori procedimenti, (l'autoconcessione, ndr), a condizione però che l’uso del porto assolva la propria "funzione sociale servendo immediatamente non la pubblica amministrazione, ma la collettività ed in particolare i suoi componenti che sono ammessi a godere indistintamente in modo diretto."
Ciò pare voler dire, in parole povere, che l’Amministrazione potrà scegliere di mantenere l’approdo destinato all’uso pubblico ma senza esercitarvi alcuno scopo di lucro (e quindi senza applicazione di tariffe di ormeggio) in quando per l’eventuale scelta di destinare il bene ad un uso “eccezionale” e lucrativo permane l’obbligo dello strumento concessorio.
Questione di non poco conto per le casse comunali e che, potenzialmente, potrebbe riguardare in prospettiva altri Comuni.
CR