L’articolo 4 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23, Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale, dà la possibilità ad alcuni comuni di istituire “l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio”, il cui gettito è destinato “a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.”
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23
L’articolo 33 del LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, così recita:
“1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonchè gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è sostituito dal seguente: «3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare (...) ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore. (...) Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonchè interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori”.
Qual’è il gettito del contributo di sbarco per ciascuno dei sette comuni dell’Isola d’Elba?
La voce Competenza amministrativa dell’Enciclopedia Treccani riporta:
“La competenza amministrativa, espressamente contemplata dall’art. 97 della Costituzione, è stabilita dalla legge e non può essere derogata se non da istituti quali la delega, l’avocazione o la sostituzione. Viene distinta per materia, per territorio, per grado e per valore economico. (...) la competenza per territorio è data dalla ripartizione, nell’ambito di una stessa amministrazione, fra i diversi organi dei compiti relativi alle singole parti del territorio sul quale l’ente deve svolgere la propria azione; “
http://www.treccani.it/enciclopedia/competenza-amministrativa
Ne deriva che ciascun comune ha competenza amministrativa esclusivamente sul proprio territorio; ovvero ciascun comune può imporre il contributo per gli sbarchi effettuati nel proprio territorio. Di conseguenza il gettito del contributo i sbarco dei comuni di Portoferraio e Rio è generato dai passeggeri del servizio marittimo, quello di Campo nell’Elba è generato dalla componente aeroportuale, mentre il gettito degli altri comuni dell’Elba, privi i servizio di trasporto per lisola, è nullo.
La promozione turistica costituisce un sostegno delle strutture ricettive?
La voce Interpretazione della legge dell’Enciclopedia Treccani riporta:
“Il processo logico dell'interpretazioe della legge si può avvalere di vari criteri suggeriti dalla logica e riprodotti dalle norme generali sull''interpretazioe della legge (art. 12 delle disp. prel. cod. civ.).
L'interpretazioe della legge deve in primo luogo attenersi al significato letterale delle parole ricercandone lo scopo mediante il criterio sistematico e il criterio storico, e facendo riferimento all'intenzione del legislatore, intesa come la volontà dell'ordinamento giuridico nella sua evoluzione storica. Ove poi manchi la norma specifica da applicare al caso concreto, il principio della completezza dell'ordinamento giuridico esige che la lacuna venga colmata mediante l'applicazione in via analogica di norme che disciplinano casi simili o materie similari e, se necessario, ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento.”
http://www.treccani.it/enciclopedia/interpretazione-della-legge/
La legge prevede espressamente che il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato “a finanziare tra l’altro interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive”.
Questa destinazione non è ammessa con il gettito del contributo di sbarco che è finalizzato a sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonchè gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori.
Se il legislatore avesse voluto destinare il contributo di sbarco a interventi a sostegno delle strutture ricettive avrebbe dovuto scriverlo esplicitamente nel testo della legge in analogia con il comma 1.
Se la promozione turistica costituisce un sostegno delle strutture ricettive non può essere finanziata con il gettito del contributo di sbarco. Di consequenza occore considerare se l’utilizzo dell’imposta di sbarco per interventi a sostegno delle strutture ricettive possa procurare ad esse un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.
REPETITA IUVANT
Paolo Gasparri