Il Tribunale Amministrativo chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla lista di Montagna sul risultato del primo turno, ha deciso di procedere ad un controllo delle schede elettorali depositate presso la Prefettura di Livorno.
L'esame avrà luogo il 7 ottobre prossimo e sarà effettuato direttamente dal collegio giudicante.
Il TAR ha fissato poi l’udienza pubblica del 3 dicembre 2019 per l’ulteriore trattazione nel merito del ricorso di Montagna.
Di seguito il testo integrale dell'Ordinanza:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2019, proposto da Walter Montagna, Leonardo Cardelli, Gianluca Carmani, Gianfrancesco Ballerini, Giuseppe Linguanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Montana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Bargellini in Firenze, piazza Indipendenza;
contro
Ufficio Elettorale del Comune di Capoliveri non costituito in giudizio;
Comune di Capoliveri, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Grassi, Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli 2;
nei confronti
Andrea Gelsi, Antonello Colombi, Lorenzo Zini, Stefano Baldetti, Vittorio Ugo Morosi, Gabriele Puccini, Andrea Crispu, Gabriele Rotellini, Italo Sapere, Ruggero Barbetti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 27.5.2019, nella parte in cui ha assegnato alla Lista n. 1 “Competenze e valori per Capoliveri” n. 1148 voti anziché n. 1155 effettivamente riportati e, dunque, nella parte in cui (avendo riportato la lista n. 2 n. 1148 voti) non ha proclamato eletto Sindaco del Comune di Capoliveri il candidato della Lista n. 1 sig. Walter Montagna, nella parte in cui non ha attribuito 8 seggi e non ha proclamati eletti agli otto candidati della medesima Lista n. 1, secondo la graduatoria riportata alla pagina n. 12 del medesimo verbale;
- del verbale delle operazioni degli uffici elettorali delle sezioni n.1 e n. 2 ed in particolare del verbale delle operazioni elettorali del 26.5.2019 della Sezione n.1 nella parte in cui non ha assegnato alla Lista n. 1 e al candidato Sindaco Walter Montagna n. 1 voto, come da pagina 42 del relativo verbale;
- del verbale delle operazioni elettorali della Sezione n. 2 nella parte in cui non ha assegnato n. 6 voti alla Lista n. 1 ed al candidato Sindaco Walter Montagna, ma bensì ha illegittimamente annullato n. 6 schede;
- solo in via subordinata, del verbale del 26.5.2019 delle operazioni di voto della Sezione n. 3, nella parte in cui ha assegnato n. 4 voti alla lista n. 2, con preferenza a tale Sapere Daniela, non candidata in alcuna lista, e quindi del verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione del 27.5.2019, nella parte in cui ha assegnato n. 1148 voti alla lista n. 2 anziché n. 1144 e n. 1148 voti alla Lista n. 1 anziché n. 1150 (aggiunti n. 1 voto sezione n. 1 e n. 1 voto sezione n. 2), con proclamazione anche in questo caso a Sindaco del sig. Walter Montagna ed a consiglieri comunali i primi 8 candidati della lista n. 1, in ordine di preferenze;
- del medesimo verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione del 27.05.2019, con il quale si è disposto il ballottaggio, che non doveva essere disposto, stante la maggioranza di n. 1155 voti conseguita dalla Lista n. 1;
- del verbale del 10.06.2019 dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per il completamento delle operazioni non ultimate dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 1 a seguito di turno di ballottaggio;
- del verbale del 10.06.2019 delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni, contenente la proclamazione degli eletti e l'attribuzione dei seggi;
- del verbale delle operazioni degli uffici elettorali del 9.6.2019 delle sezioni nn. 1, 2 e 3;
- dell'avviso di proclamazione degli eletti affisso all'albo pretorio del Comune in data 12.6.2019;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di convalida degli eletti n. 45 del 24.06.2019;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito;
Nonché per la correzione ex art. 130, comma 9, c.p.a. del risultato elettorale del 26.5.2019 delle elezioni amministrative del Comune di Capoliveri nel seguente modo:
- assegnazione alla Lista n. 1 n. 1155 voti e alla Lista n. 2 n. 1148 voti (o in subordine, rispettivamente, n. 1150 e 1144);
- dichiarare la Lista n. 1 vincitrice delle elezioni;
- proclamare eletto Sindaco il sig. Walter Montagna;
- proclamare eletti Consiglieri comunali della lista n. 1 i seguenti otto candidati (doc. 1 e 22): Cardelli Leonardo (218 preferenze), Carmani Gianluca (126 preferenze),Luperini Daniele (103 preferenze), Rossi Donatello (87 preferenze), Bellissimo Alessio (81 preferenze), Di Fazio Laura (54 preferenze), Niccolò Censi (48 preferenze), Gianfrancesco Ballerini Ballerini (45 preferenze);
- proclamare eletti consiglieri della Lista n. 2 i seguenti candidati (doc. 1 e 23): sig. Andrea Gelsi (candidato Sindaco), Antonello Colombi (117 preferenze), Lorenzo Zini (103 preferenze), Italo Sapere (a seguito delle dimissioni di Barbetti) (40 preferenze);
In via subordinata e solo nel caso di mancato accoglimento dei motivi di ricorso n. 1 e 2, annullare le operazioni di scrutinio del turno del 26/27.5.2019 e del successivo ballottaggio del 9.6.2019 e disporre la rinnovazione delle elezioni, per quanto esposto sopra sub motivo n. 3;
In via ulteriormente subordinata e solo nel caso di mancato accoglimento dei motivi di ricorso n. 1, 2 e 3, annullare le operazioni di scrutinio del ballottaggio del 9.6.2019 e disporre la rinnovazione del turno di ballottaggio, per quanto esposto nel motivo n. 4;
Assumere ogni atto opportuno e consequenziale, anche per l'esecuzione della sentenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2019 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il 26 maggio 2019 si sono svolte nel Comune di Capoliveri (comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco.
Alla competizione elettorale hanno partecipato solo due liste: la numero uno “Competenze e Valori per Capoliveri” di cui il signor Montagna Walter era il candidato sindaco; la lista numero due “Capoliveri Bene Comune“ con candidato sindaco il signor Gelsi Andrea.
Entrambi i candidati ottenevano al primo turno 1148 voti. A seguito del ballottaggio è stato eletto Sindaco il signor Gelsi Andrea con 1227 voti, il signor Montagna Walter otteneva, invece, 1206 voti.
Con il ricorso in oggetto Montagna Walter, nella sua qualità di candidato sindaco per la lista numero 1 “Competenze e valori per Capoliveri”, e i candidati della medesima lista Cardelli Leonardo, Carmani Gianluca, Ballerini GianFrancesco e il signor Linguanti Giuseppe elettore nel Comune di Capoliveri, impugnano il risultato delle operazioni elettorali contestando il risultato di parità emerso dopo il primo turno elettorale e conseguentemente chiedono di invalidare il risultato del successivo turno di ballottaggio.
In via principale deducono l’illegittimo annullamento di almeno 7 schede contenenti voti che avrebbero dovuto essere attribuiti alla lista n. 1 escludendo così il ballottaggio.
In via subordinata, i ricorrenti contestano l’attribuzione di quattro voti alla lista numero 2: si tratterebbe di voti nulli e il riconoscimento di tale nullità sortirebbe il medesimo effetto sulla proclamazione del signor Montagna al sindaco al primo turno.
Rilevano, inoltre, un errore nel numero complessivo dei votanti: tale errore che avrebbe determinato la mancanza di una scheda e di un voto, inficerebbe l’intera competizione che dovrebbe essere rinnovata.
In via ulteriormente subordinata, infine, contestano l’esito del ballottaggio per irregolarità procedurali che determinerebbero incertezza nel conteggio delle schede bianche e nulle e quindi necessità di ripetere il ballottaggio.
Il Comune di Capoliveri si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e mancanza di concretezza in ordine alle istanze istruttorie dedotte che vanno pertanto respinte.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, al fine del decidere, sia necessario acquisire:
a) relativamente alla sezione 1 e alle operazioni elettorali del primo turno di votazione la scheda contestata e non attribuita di cui al paragrafo 27 del verbale delle operazioni elettorali della sezione e inserita nella busta n. 5-ter allegata al medesimo verbale;
b) relativamente alla sezione 2 la busta 5-ter allegata al verbale delle operazioni elettorali di sezione contenente le schede nulle.
A tale incombente istruttorio dovrà provvedere il Prefetto della Provincia di Livorno o un funzionario dal medesimo delegato, ed il relativo plico, debitamente sigillato e contenente la documentazione di cui alle precedenti lett. a) e b) ed, all’esterno, i necessari estremi di identificazione, dovrà essere depositato presso la Segreteria del Tribunale entro le ore 12 del 4 ottobre 2019.
All’apertura del plico ed all’esame del suo contenuto procederà il Collegio, coadiuvato dal personale della Segreteria, il giorno 7 ottobre 2019 alle ore 12,30 presso la sede di questo Tribunale: a tale operazione potranno assistere i difensori delle parti, senza necessità di ulteriori avvisi, mentre l’udienza pubblica per l’ulteriore trattazione nel merito del ricorso è fissata come in dispositivo.
Si deve sospendere ogni ulteriore determinazione in rito, merito e spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), sospesa ogni ulteriore determinazione in rito, merito e spese:
- ordina al Prefetto di Livorno di acquisire e depositare presso la Segreteria del Tribunale, entro le ore 12 del 4 ottobre 2019, la documentazione specificata in motivazione;
- fissa l’udienza pubblica del 3 dicembre 2019 per l’ulteriore trattazione nel merito del ricorso in esame.
Manda alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore
Riccardo Giani, Consigliere
Nicola Fenicia, Primo Referendario