Dopo mesi di attesa il 3 dicembre, è stata pubblicata dal TAR la sentenza a seguito del ricorso presentato dalla lista civica "Competenze e Valori per Capoliveri", con il quale si chiedeva il ribaltamento del risultato elettorale.
Il tribunale respinge il ricorso e conferma Andrea Gelsi come sindaco di Capoliveri.
Su richiesta dell'amministrazione comunale pubblichiamo il testo integrale della sentenza del Tar Toscana:
Pubblicato il 12/12/2019
N. 01692/2019 REG.PROV.COLL. N. 00827/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2019, proposto da Walter Montagna, Leonardo Cardelli, Gianluca Carmani, Gianfrancesco Ballerini, Giuseppe Linguanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Montana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Bargellini in Firenze, piazza Indipendenza;
contro
Ufficio Elettorale del Comune di Capoliveri non costituito in giudizio;
Comune di Capoliveri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Grassi, Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli 2;
nei confronti
Andrea Gelsi, Antonello Colombi, Lorenzo Zini, Stefano Baldetti, Vittorio Ugo Morosi, Gabriele Puccini, Andrea Crispu, Gabriele Rotellini, Ruggero Barbetti, Italo Andrea Sapere, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Sanino, Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;
per l'annullamento
- del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 27 maggio 2019, nella parte in cui ha assegnato alla Lista n. 1 “Competenze e valori per Capoliveri” n. 1148 voti anziché n. 1155 effettivamente riportati e, dunque, nella parte in cui (avendo riportato la lista n. 2 n. 1148 voti) non ha proclamato eletto Sindaco del Comune di Capoliveri il candidato della Lista n. 1 sig. Walter Montagna, nonchè nella parte in cui non ha attribuito 8 seggi e non ha proclamati eletti gli otto candidati della medesima Lista n. 1, secondo la graduatoria riportata alla pagina n. 12 del medesimo verbale;
- del verbale delle operazioni degli uffici elettorali del 26 maggio 2019 delle sezioni n.1 e n. 2 ed in particolare del verbale delle operazioni elettorali del 26 maggio 2019 della Sezione n.1 nella parte in cui non ha assegnato alla Lista n. 1 e al candidato Sindaco Walter Montagna n. 1 voto, come da pagina 42 del relativo verbale;
- del verbale delle operazioni elettorali della Sezione n. 2 nella parte in cui non ha assegnato n. 6 voti alla Lista n. 1 ed al candidato Sindaco Walter Montagna, ma bensì ha illegittimamente annullato n. 6 schede;
- solo in via subordinata, del verbale del 26 maggio 2019 delle operazioni di voto della Sezione n. 3, nella parte in cui ha assegnato n. 4 voti alla lista n. 2, con preferenza a tale Sapere Daniela, non candidata in alcuna lista, e quindi del verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione del 27 maggio 2019, nella parte in cui ha assegnato n. 1148 voti alla lista n. 2 anziché n. 1144 e n. 1148 voti alla Lista n. 1 anziché n. 1150 (aggiunti n. 1 voto sezione n. 1 e n. 1 voto sezione n. 2), con proclamazione anche in questo caso a Sindaco del sig. Walter Montagna ed a consiglieri comunali i primi 8 candidati della lista n. 1, in ordine di preferenze;
- del medesimo verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione del 27 maggio 2019, con il quale si è disposto il ballottaggio, che non doveva essere disposto, stante la maggioranza di n. 1155 voti conseguita dalla Lista n. 1;
- del verbale del 10 giugno 2019 dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per il completamento delle operazioni non ultimate dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 1 a seguito di turno di ballottaggio;
- del verbale del 10 giugno 2019 delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni, contenente la proclamazione degli eletti e l'at
tribuzione dei seggi;
- del verbale delle operazioni degli uffici elettorali del 9 giugno 2019 delle sezioni nn. 1, 2 e 3;
- dell'avviso di proclamazione degli eletti affisso all'albo pretorio del Comune in data 12.6.2019;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di convalida degli eletti n. 45 del 24.06.2019;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito;
Nonché per la correzione ex art. 130, comma 9, c.p.a. del risultato elettorale del 26 maggio 2019 delle elezioni amministrative del Comune di Capoliveri nel seguente modo:
- assegnazione alla Lista n. 1 n. 1155 voti e alla Lista n. 2 n. 1148 voti (o in subordine, rispettivamente, n. 1150 e 1144);
- dichiarare la Lista n. 1 vincitrice delle elezioni;
- proclamare eletto Sindaco il sig. Walter Montagna;
- proclamare eletti Consiglieri comunali della lista n. 1 i seguenti otto candidati (doc. 1 e 22): Cardelli Leonardo (218 preferenze), Carmani Gianluca (126 preferenze), Luperini Daniele (103 preferenze), Rossi Donatello (87 preferenze), Bellissimo Alessio (81 preferenze), Di Fazio Laura (54 preferenze), Niccolò Censi (48 preferenze), Gianfrancesco Ballerini (45 preferenze);
- proclamare eletti consiglieri della Lista n. 2 i seguenti candidati: sig. Andrea Gelsi (candidato Sindaco), Antonello Colombi (117 preferenze), Lorenzo Zini (103 preferenze), Italo Sapere (a seguito delle dimissioni di Barbetti) (40 preferenze);
In via subordinata e solo nel caso di mancato accoglimento dei motivi di ricorso n. 1 e 2, annullare le operazioni di scrutinio del turno del 26/27.5.2019 e del successivo ballottaggio del 9.6.2019 e disporre la rinnovazione delle elezioni, per quanto esposto sopra sub motivo n. 3;
In via ulteriormente subordinata e solo nel caso di mancato accoglimento dei motivi di ricorso n. 1, 2 e 3, annullare le operazioni di scrutinio del ballottaggio del 9.6.2019 e disporre la rinnovazione del turno di ballottaggio, per quanto esposto nel motivo n. 4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Andrea Gelsi e di Antonello Colombi e di Lorenzo Zini e di Stefano Baldetti e di Vittorio Ugo Morosi e di Gabriele Puccini e di Andrea Crispu e di Gabriele Rotellini e di Ruggero Barbetti e di Comune di Capoliveri e di Italo Andrea Sapere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 la dott.ssa Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il 26 maggio 2019 si sono svolte nel Comune di Capoliveri (comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco. Alla competizione elettorale hanno partecipato solo due liste: la n. 1 - “Competenze e Valori per Capoliveri” di cui il signor Montagna Walter era il candidato sindaco; la n. 2 - “Capoliveri Bene Comune“ con candidato sindaco il signor Gelsi Andrea.
Entrambi i candidati ottenevano al primo turno 1148 voti e a seguito del ballottaggio è stato eletto Sindaco il signor Gelsi Andrea con 1227 voti; il signor Montagna Walter otteneva, invece, 1206 voti.
Con il ricorso in oggetto Montagna Walter, nella sua qualità di candidato sindaco per la lista “Competenze e valori per Capoliveri”, e i candidati della medesima lista Cardelli Leonardo, Carmani Gianluca, Ballerini GianFrancesco e il signor Linguanti Giuseppe elettore nel Comune di Capoliveri, impugnano il risultato delle operazioni elettorali contestando il risultato di parità emerso dopo il primo turno elettorale e conseguentemente chiedono di invalidare il risultato del successivo turno di ballottaggio.
In via principale deducono l’illegittimo annullamento di almeno 7 schede contenenti voti che avrebbero dovuto essere attribuiti alla lista n. 1 escludendo così il ballottaggio.
In via subordinata, i ricorrenti contestano l’attribuzione di quattro voti alla lista numero 2: si tratterebbe di voti nulli e il riconoscimento di tale nullità sortirebbe il medesimo effetto sulla proclamazione del signor Montagna al sindaco al primo turno.
In via subordinata, rilevano poi che nella sezione n.1 vi sarebbe un errore nel numero complessivo dei votanti: tale errore che avrebbe determinato la mancanza di una scheda e di un voto, inficerebbe l’intera competizione che dovrebbe essere rinnovata.
In via ulteriormente subordinata, infine, contestano l’esito del ballottaggio per irregolarità procedurali che determinerebbero incertezza nel conteggio delle schede bianche e nulle e quindi necessità di ripetere il ballottaggio.
Il Comune di Capoliveri si è costituito in giudizio e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e mancanza di concretezza in ordine alle istanze istruttorie dedotte, ha contestato nel merito le violazioni dedotte e chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 17 settembre 2019, fissata per la discussione con decreto presidenziale 27 giugno 2019 n. 292, con ordinanza collegiale n. 1255, si disponeva di acquisire:
a) relativamente alla sezione 1 e alle operazioni elettorali del primo turno di votazione la scheda contestata e non attribuita di cui al paragrafo 27 del verbale delle operazioni elettorali della sezione e inserita nella busta n. 5-ter allegata al medesimo verbale;
b) relativamente alla sezione 2 la busta 5-ter allegata al verbale delle operazioni elettorali di sezione contenente le schede nulle.
Il giorno 7 ottobre 2019, alla presenza dei difensori delle parti, si è proceduto all’apertura del plico contenente le suindicate schede e alla acquisizione al fascicolo in copia in formato digitale.
In data 28 ottobre 2019 si sono costituiti in giudizio i controinteressati.
I ricorrenti nella memoria depositata il 21 novembre 2019 ne hanno eccepito la tardività.
All’udienza del 3 dicembre 2019, previa discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1. - In primo luogo, con riferimento alla questione preliminare concernente la tardiva costituzione dei controinteressati il Collegio deve rilevare che la costituzione in giudizio è tardiva.
Infatti l'art. 130, comma 5, c.p.a., fissa nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti il termine entro il quale l'amministrazione resistente e i controinteressati devono depositare le proprie controdeduzioni, e tale termine, dato che il ricorso è stato loro notificato al più tardi l’8 luglio 2019, alla data di deposito della memoria di costituzione in giudizio (28 ottobre 2019) era abbondantemente scaduto.
Tuttavia, considerato che l'art. 130, c.p.a., a differenza di quanto statuiva l'articolo 82, comma quinto, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non definisce come perentorio il termine per la costituzione in giudizio, conformemente a quanto costituisce ius receptum per il rito ordinario, va affermato che è ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso, con la conseguenza che per effetto della costituzione tardiva la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, ove sia decorso il relativo termine.
Peraltro nella fattispecie i controinteressati hanno provveduto a depositare memoria difensiva nei termini assegnati dal Collegio a seguito del compimento dell’attività istruttoria di esame delle schede, sicché non sussistono ragioni per ragioni per disporre lo stralcio dagli atti del giudizio della memoria dagli stessi depositata.
2. – Ciò premesso si può passare ora a esaminare le schede acquisite al fascicolo a seguito dell’istruttoria svolta e il primo motivo con cui i ricorrenti, invocando il principio del favor voti e l’inesistenza di cause di nullità del voto, deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 71 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 54, 57, 64 e 69 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570; la violazione di legge e/o eccesso di potere per violazione delle istruzioni ministeriali per le operazioni degli uffici delle sezioni elettorali; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
2.1 - La prima scheda in esame è quella contestata e non assegnata nella sezione 1, contenente croce segno sia nel riquadro della lista n.1 che in quello della lista n.2: il crocesegno posto sulla lista n. 2 appare sovrascritto con l’intento di cancellarlo, mentre il crocesegno apposto sulla lista 1 appare più volte rimarcato e a fianco del riquadro della lista 1 è scritto a caratteri maiuscoli “SI”.
Il Collegio, pur consapevole che in base al principio c.d. del favor voti la validità del voto deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell’elettore (e non appare irragionevole ritenere che, nella specie, l’elettore avesse voluto esprimere il proprio voto a favore del candidato Sindaco Walter Montagna e della lista n. 1 a lui collegata), non può non rilevare che nella scheda all’esame l’apposizione del segno “SI” a fianco del riquadro della lista sia indicativa di un ripensamento dell’elettore, espresso in maniera tale da integrare un segno di riconoscimento e un insanabile violazione della modalità di voto prescritta, posto che l’elettore, nel caso di errore materiale come quello in ispecie, aveva l’obbligo di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto.
Invero, a norma dell'art. 64, comma 2, n. 2), del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 sono nulli i voti contenuti in schede, "che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, V, 21 settembre 2005, n. 4933; idem, 11 dicembre 2015, n. 5654), l’espressione “in modo inoppugnabile” non può essere intesa in senso letterale, “come volta a prescrivere la sussistenza della certezza circa la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché la inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, invero di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome”. Conseguentemente, "l'accertamento della idoneità di segni, scritture o errori sulla scheda a costituire elementi di riconoscimento dell'elettore deve essere inteso in senso oggettivo e non soggettivo, stante l'evidente impossibilità di approfondire lo stato soggettivo o l'elemento psicologico dell'elettore, in ragione della segretezza del voto" (Consiglio di Stato, V, 7 gennaio 2013, n. 12).
La cancellazione o la alterazione del voto già espresso costituisce, dunque, chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l'aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sancito (per i comuni fino a 15.000 abitanti) dall’art. 71 del d.lgs. n. 267 del 2000 che indica, cioè prescrive, come si effettua la votazione cosicché le modalità diverse non possono considerarsi idonee ad esprimere validamente il consenso elettorale (cfr. Consiglio di Stato, V, 19 agosto 2015, n. 3949).
In ragione di quanto sopra e tenuto conto dei su richiamati indirizzi interpretativi, può quindi affermarsi che la scheda all’esame, con l’uso di una espressione (“SI”) a fianco dell’area del segno sul contrassegno, rappresenta un’ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità di voto prescritta, che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale.
2.2 – Fra le schede annullate nella sezione 2 si prende innanzitutto in esame quella contenente crocesegno sul simbolo della lista n. 1 e voto di preferenza espresso tanto nel riquadro della lista n.1 quanto nel riquadro della lista n. 2 per il candidato BELLISSIMO” appartenente alla lista 1.
La scheda è stata legittimamente annullata in quanto, per le medesime considerazioni sopra svolte, il voto espresso dall’elettore non solo non consente di individuarne con certezza la volontà, ma rende nulla la scheda rinvenendosi nella specie un caso tipico di riconoscibilità del voto e violazione delle norme che regolano la modalità di espressione del voto.
Anche in questo caso, infatti, il crocesegno sul simbolo della lista n. 1 e l’indicazione del voto di preferenza per il candidato Bellissimo (candidato appartenente alla lista 1) tanto nel riquadro della lista 1, quanto nel riquadro della lista 2 rappresenta una condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sancito dall’art. 71 del d.lgs. n. 267 del 2000 e quindi un invalida manifestazione del consenso elettorale.
2.3 - Altra scheda annullata nella sezione 2 contiene croce segno a cavallo fra il simbolo della lista 1 e il nome del candidato sindaco “Walter Montagna”, nonché espressione del voto di preferenza nel riquadro della medesima lista per “VITTORIO”;
Va innanzitutto rilevato che in nessuna delle due liste esiste un candidato di nome o di cognome Vittorio.
Trattasi, dunque, all’evidenza di scheda nella quale l’elettore scrivendo il nome Vittorio nella riga delle preferenze nel medesimo riquadro della lista contrassegnata ha reso riconoscibile il suo voto rendendo nulla la scheda.
2.4 – Per la loro identità si esaminano congiuntamente le altre schede annullate e acquisite al fascicolo, tutte contenenti croce segno sul simbolo della lista 1 ed espressione del voto di preferenza nel riquadro della medesima lista per un candidato appartenente alla lista n. 2: si tratta di 3 schede con preferenza al candidato “ROTELLINI” - “Rotellini Gabriele” - “GABRIELE ROTELLINI”; e di 2 schede, l’una con preferenza al candidato “PUCCINI”, l’altra con preferenza al candidato “BARBETTI”.
In queste schede, a parere del Collegio, non è possibile riscontrare “la volontà effettiva dell’elettore” e ciò in quanto appare molto più plausibile ritenere che in un Comune piccolo con popolazione di 4000 abitanti quale è Capoliveri, l’elettore – colpevolmente o meno o incurante delle regole per le modalità di espressione del voto – indicando specificamente la preferenza intendesse far eleggere alla carica di consigliere comunale quel candidato da lui conosciuto e di fiducia. L’attribuzione del voto alla lista contrassegnata non sarebbe perciò rispettosa della volontà dell’elettore.
Invero nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti la volontà dell’elettore si manifesta più efficacemente esprimendo il voto di preferenza che nelle Comunità meno numerose riflette la conoscenza del candidato prescelto. Il voto alla lista, che ha indubbiamente maggiore e determinante spessore politico nella formazione della maggioranza consiliare, invece assume particolare rilievo nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ove è ammesso il voto disgiunto e conseguentemente la validità del voto di lista per le elezioni a Sindaco, a norma dell’articolo 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 che espressamente sancisce l’inefficacia della preferenza espressa per un candidato diverso dalla lista votata facendo comunque salvo il voto di lista.
Tale disposizione, contrariamente quanto sostenuto dai ricorrenti, non può essere invocata nel caso di specie.
Ritiene, infatti il Collegio che nelle votazioni in Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ancorché le istruzioni ministeriali (pag. 104-105) annoverano fra i casi di schede contenenti voti di preferenza nulli proprio l’ipotesi in esame specificando che “la nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella sceda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista”, non può che darsi rilievo alle modalità di espressione del voto e alle specifiche disposizioni in materia.
In particolare, l’articolo 71 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, che detta le norme per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni sino a 15000 abitanti, al comma 5 dispone “Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. […]”.
Tale norma, riprende esattamente quanto stabilito l'articolo 5, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 che aveva sostituito l’articolo 55 del D.P.R. 570 del 1960 (che prevedeva la possibilità di voto disgiunto ammettendo l’espressione di voto a favore di una lista e a favore di candidati appartenenti ad altre liste) e introdotto per l’elezione dei consiglieri comunali il sistema maggioritario contestualmente all’elezione del Sindaco.
La giurisprudenza consolidatasi quando vigeva l’articolo 5 della legge n. 81 del 1993 ha fermamente affermato che l’articolo 5 citato, "per il suo carattere di specialità prevale sull'art. 57, co. 2, D.P.R. n. 570 del 1960 secondo cui sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata" (cfr. Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2007, n. 5913; idem, 14 novembre 2000, n. 6104; 18 agosto 1997, n. 923) e conseguentemente, "qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa":
Ecco perché in un comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non può ritenersi applicabile il principio del favor voti come risultante dalla lettura combinata degli articolo 57 e 64 del D.P.R. n. 570 citato: considerare inefficace l’espressione di preferenza e valido il voto di lista non salvaguarderebbe la volontà dell’elettore.
Tanto basta a ritenere l’infondatezza delle censure dedotte e la legittimità dello scrutinio delle schede votate nella prima e seconda sezione.
2.5 - Ciò posto vanno ora esaminate le censure dedotte, in via subordinata e per l’ipotesi che sia stato confermato il risultato di parità fra i candidati Sindaci per essere state respinte le censure rivolte avverso la nullità dei voti espressi a favore della lista 1 nelle schede sopra esaminate.
Affermano i ricorrenti che nella sezione 3 sarebbero state ritenute valide almeno 4 schede attribuite alla lista 2 contenenti crocesegno sul simbolo della lista n.2 ed espressione del voto di preferenza a favore di Daniela Sapere non presente fra i candidati della lista 2, né tanto meno nella lista 1. Essi sostengono, quindi, che per le stesse ragioni che hanno determinato il Collegio a respingere le censure dedotte in via principale devono essere dichiarati nulli i voti espressi a favore della lista 2 nelle schede sopra illustrate trattandosi di fattispecie identica a quella di cui alle 5 schede della sezione 2 con il voto al Sindaco Montagna e preferenza a candidati dell’altra lista.
In proposito il Collegio deve innanzitutto osservare che non si tratta di fattispecie identica atteso che le schede della sezione 3 in contestazione, come da dichiarazione sostitutiva del Presidente di seggio della terza sezione elettorale (v. doc. n. 24 ricorrenti), conterrebbero la croce sul simbolo della lista “Capoliveri Bene comune” e preferenza a Sapere Daniela, nominativo di persona conosciuta, vicepresidente del comitato promotore della lista Capoliveri Bene Comune, ma non candidata in nessuna delle due liste.
In questo caso è del tutto evidente e indubbio che l’elettore abbia inteso votare per la lista n. 2 e il suo candidato Sindaco.
La preferenza espressa non può costituire motivo di nullità del voto per le seguenti ragioni:
- la signora Daniela Sapere è il vicepresidente del comitato promotore della lista votata;
- nell’elenco dei candidati consiglieri in lista con “Capoliveri Bene comune” compare il signor Italo Sapere;
- anche se la circostanza non vale a sanare l’inefficacia del voto di preferenza, è del tutto ragionevole ritenere che l’elettore, in questo caso, abbia fatto confusione fra il candidato Italo Sapere e la vicepresidente del comitato promotore della lista;
- conseguentemente, nella specifica fattispecie, l’erronea indicazione del nome di battesimo del candidato alla carica di consigliere non giustifica dubbi di incertezza circa la volontà effettiva dell’elettore di votare la lista n. 2.
Tanto basta a ritenere l’infondatezza della istanza subordinata e la piena correttezza del risultato elettorale del primo turno.
3. - Con il motivo di ricorso rubricato sub n. 3, dedotto peraltro in via gradatamente subordinata, i ricorrenti assumono che tutto lo scrutinio del primo turno elettorale e, per illegittimità derivata e conseguente, del turno di ballottaggio sarebbero viziati in quanto la somma complessiva dei votanti nella prima sezione ammonterebbe a n. 601 e non a n. 600, come invece riportato in tutti i documenti e i verbali redatti fino al verbale dell’Adunanza dei Presidenti del 27 giugno 2019.
Il vizio denunciato, è del tutto privo di pregio.
Va infatti rilevata l’assoluta genericità e l’assenza di alcun supporto probatorio a sostegno della denunciata non corrispondenza “del numero totale delle schede al numero dei votanti”.
I ricorrenti, nel tentativo di invalidare le operazioni elettorali, vorrebbero trasformare una mera irregolarità nella compilazione del verbale della sezione n. 1 in un vizio invalidante le votazioni di quella sezione, nella quale, a loro dire, non sarebbe stata scrutinata ovvero non conteggiata una scheda elettorale: quella del seicentounesimo votante.
Una semplice e oggettiva lettura del verbale delle operazioni elettorali, al contrario, evidenzia che trattasi di errore materiale compiuto nella compilazione del verbale all’atto di riportare il dato frazionato e quello finale del numero delle elettrici e degli elettori votanti.
4. - La reiezione di tutte le doglianze fin qui esaminate impone di esaminare anche il motivo rubricato sub n. 4, dedotto in via ulteriormente subordinata per il caso di mancato accoglimento anche nel motivo n. 3, con il quale i ricorrenti contestano le operazioni di ballottaggio e in particolare il completamento delle operazioni non ultimate dell’ufficio elettorale della sezione n. 1 del Comune di Capoliveri a seguito del turno di ballottaggio operato dall’Adunanza dei Presidenti di Sezione in violazione dell’articolo 67 del D.P.R. n. 570 del 1960 che stabilisce espressamente che il Presidente dell’Adunanza dei Presidenti di sezione: “..riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato….”.
Il motivo è totalmente privo di fondamento e del tutto pretestuoso.
Tutte le affermazioni poste a fondamento del motivo all’esame sono ictu oculi smentite dall’analisi della documentazione in atti. In particolare i verbali dell’Adunanza dei Presidenti dimessi in atti dalla parte ricorrente e il verbale della I Sezione elettorale depositato dal Comune di Capoliveri dimostrano inequivocabilmente che da parte dell’Adunanza dei Presidenti non vi è stato alcun completamento delle operazioni elettorali non ultimate dall’Ufficio elettorale della prima sezione, né alcuna manipolazione dei risultati elettorali.
Al riguardo è sufficiente rilevare che nella I sezione, come risulta al § 24 – Schede bianche del verbale relativo alle operazioni elettorali del turno di ballottaggio, le schede bianche scrutinate sono cinque e non diciassette.
E tanto basta a far cadere il “castello accusatorio” costruito dai ricorrenti.
Per tutte le ragioni fin qui esposte il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, attesa la specificità della materia elettorale e la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore
Riccardo Giani, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rosaria Trizzino