Il 23 dicembre 2019 la giunta regionale della Toscana ha approvato e presentato la Proposta di legge “Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)” che ora è passata all’esame delle commissioni del Consiglio regionale .
Si tratta di proposte di modifica alla più volte rimaneggiata – senza molto successo - Legge regionale 3/94 sulla caccia, e, dice la Giunta regionale «pensate per riorganizzare il sistema a seguito dell’esperienza maturata dalla Regione e delle criticità emerse nell’ambito della recente Conferenza regionale sulla caccia».
Presentando la proposta di legge, l’assessore regionale alla caccia Marco Remaschi, ha detto: «Semplicità, concertazione, autonomia. Questi sono i principi su cui si è mossa la nostra azione di revisione della legge regionale 3/94 La Regione Toscana è divenuta competente sulle politiche per la caccia nel 2016, con la revisione dei livelli istituzionali che ha tolto funzioni alla Province. In questi primi anni di esperienza abbiamo potuto conoscere meglio la situazione, fronteggiando le emergenze, prima tra tutte quella degli ungualti, e verificando l’efficienza dei meccanismi. Adesso, a seguito anche della recente Conferenza regionale che ha rappresentanto un’essenziale momento di approfondimento e confronto, abbiamo messo mano alla legge regioanle, proponendo alcune modifiche che mirano a semplificare il sistema, garantire la concertazione con i vari soggetti coinvolti, aumentare l’autonomia della gestione territoriale portata avanti dagli ATC- Ambiti Territoriali di Caccia. Le modifiche apportate seguono un serrato confronto con le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie e rappresentano il primo risultato del tavolo di lavoro relativo alla revisione normativa di settore, costituito da Regione e rappresentanze del mondo agricolo e venatorio».
La Giunta regionale evidenzia che «Tra le principali modifiche che saranno apportate si trovano la possibilità per la Regione di avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di alcune funzioni, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza ed ottimizzare le risorse; l’obbligo per gli Ambito di adeguarsi al Codice degli appalti; l’istituzione di un fondo di rotazione regionale per garantire la continuità operativa degli ambiti anche in caso di difficoltà finanziarie dovuta a cause di carattere eccezionale; la nascita di un comitato scientifico composto da esperti per valutare la ‘consistenza faunistica’ delle diverse specie presenti sul territorio regionale ed assicurare una corretta gestione dell’equilibrio faunistico».
Ma, passate le feste, e letta con più attenzione la proposta di legge, in diversi cominciano a pensare che si tratti dell’ennesimo tentativo di risolvere il problema degli ungulati – e dei cinghiali in particolare – affidandolo a chi lo ha causato: i cacciatori, permettendo a quest’ultimi di entrare nelle aree protette per esercitare un tipo di caccia – la braccata, ma vengono citate anche altre tecniche – che è tra le cause delle proliferazione dei cinghiali. In effetti la proposta di legge lascia spazio a questo tipo di interpretazioni e sarebbe bene che la giunta regionale chiarisse al più presto le sue reali intenzioni.
Nel mirino di chi teme che la proposta di legge sia un cavallo d troia per una riapertura della caccia nelle aree protette, sembrano esserci in particolare gli articoli 26, 27 e 28 che modificano la legge sulla caccia.
Ecco cosa dicono:
Art. 26 Gestione faunistico venatoria degli ungulati.
Sostituzione dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 1. L’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente: “Art. 28 bis Gestione faunistico venatoria degli ungulati 9 1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l’intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti, anche potenziali, alle coltivazioni agricole e ai boschi ed ai fini della riduzione dell’impatto sulla biodiversità e le attività antropiche. 2. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio faunistico regionale, determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale nelle aree vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i) è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari. 3. La Giunta regionale adotta piani di prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2 nelle aree vocate. 4. Nelle aree non vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i) la Giunta regionale adotta piani di prelievo con finalità di gestione non conservative delle specie. 5. Al fine di rendere efficace la realizzazione dei piani di prelievo selettivo, l’ATC attua, nelle aree non vocate sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età, il prelievo a scalare, consentendo l’attivazione contemporanea di tutti gli iscritti al distretto. Il prelievo a scalare è altresì attuabile, a discrezione dell’ ATC nelle aree vocate, o parte di esse, sino al massimo dell’80 per cento del piano assegnato per ogni singola specie. 6. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati gli ATC provvedono: a) ad attuare le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l’attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati; b) a rendicontare alla Regione il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l’esito dei prelievi effettuati mediante sistema informatico con accesso diretto da parte degli uffici regionali; c) a dividere il proprio territorio in unità di gestione. 7. Con regolamento regionale sono stabilite: a) ulteriori funzioni degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati; b) le regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati; c) le modalità per l’esercizio della caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati; d) i criteri per l’abilitazione all’esercizio venatorio e al prelievo degli ungulati. 8. Nelle aree di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), la Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 37, piani di controllo degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1. 9. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell’articolo 37.”.
Art. 27 Indennizzo dei danni.
Sostituzione dell’articolo 28 ter della l.r. 3/1994 1. L’articolo 28 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente: 10 “Art. 28 ter Indennizzo dei danni 1. Ai responsabili, concessionari o soggetti gestori delle aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 e degli istituti pubblici o privati, compete la determinazione e l’indennizzo dei danni alle produzioni agricole causati dalle specie ungulate. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 che non abbiano posto in essere i piani di prelievo e di controllo, approvati dalla Giunta regionale è imputato l’indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.”.
Art. 28 Abilitazione alla caccia agli ungulati.
Modifiche all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994 1. Il comma 1 dell’articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente: “1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale. La competente struttura regionale può riconoscere l’equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione dei percorsi formativi e delle prove abilitative”.