IL SINDACO
Visto il DPCM del 04/03/2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
Vista l’Ordinanza n.6/2020 del Presidente della Regione Toscana “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di gestione e sanità pubblica, la quale, fra l’altro, dispone le misure di informazione e prevenzione, dettaglia la profilassi e il trattamento per i soggetti a rischio e formula raccomandazioni relative al percorso assistenziale dei pazienti con sindrome influenzale;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000 il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;
Ritenuto dover specificare per il proprio territorio comunale le misure già disposte con i suddetti provvedimenti;
ORDINA
a chiunque abbia fatto ingresso nel Comune di Portoferraio negli ultimi quattordici giorni o vi entrerà dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio (identificabili attraverso provvedimenti di livello nazionale o attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), di comunicare tale circostanza al numero unico dell’Azienda USL di riferimento Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444.
ORDINA
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19 sul territorio comunale, la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali fino alla data del 15 marzo 2020.
Si dà indicazione di sospendere tutte le attività sportive svolte in strutture o locali privati del territorio comunale:
E’ comunque in ogni caso fatto obbligo a tutte le medesime strutture private, all’interno delle quali vengono svolte attività sportive di attenersi con il massimo scrupolo e responsabilità alle indicazioni contenute nel citato DPCM del 04/03/2020.
ORDINA
Altresì:
- la sospensione di tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli presso il Teatro dei Vigilanti- R. Cioni fino alla data del 03 aprile come previsto dall’art. 4 n. 1 del DPCM;
- la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs 13/04/2017 n.65 svolti nelle strutture comunale fino al 15 marzo 2020.
RACCOMANDA
lo scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione igienico sanitarie sottoelencate:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
h) evitare abbracci e strette di mano;
i) mantenimento, nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;
l) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto con le mani delle secrezioni respiratorie);
m) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
Le misure di prevenzione sono dettagliate, ai fini informativi e comunicativi, negli schemi, di cui ai seguenti link:
ORDINA
AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE L’AFFISSIONE AL PUBBLICO DELLE SUDDETTE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE
INFORMA
Che per i soggetti presenti sul territorio comunale per motivi di lavoro, privi di domicilio sanitario, nonché per i soggetti presenti sul territorio comunale per motivi di turismo, la presa in carico è garantita attraverso i Servizi di Igiene e sanità pubblica contattabili attraverso il numero unico dell’Azienda USL di riferimento Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444; attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00. Ai fini della garanzia di tutela della salute pubblica, le prestazioni a favore di tali soggetti sono rese a titolo gratuito o ad integrazione dei rimborsi esigibili dalle coperture assistenziali-sanitarie e assicurative degli Stati o di altre istituzioni pubbliche o private.
DISPONE
La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti soggetti:
- Società/Associazioni sportive aventi sede legale nel territorio del Comune di Portoferraio;
- Polizia Municipale di Portoferraio
- Stazione Carabinieri di Portoferraio
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell’Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Ai Sindaci dei Comuni Elbani;
La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line del Comune;
L’inosservanza alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge;
AVVERTE
La Polizia Municipale e le forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente Ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Sindaco
Angelo Zini