ORDINANZA N. 9 DEL 16 MARZO 2020
DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS — EFFETTUAZIONE LAVORO AGILE IN EMERGENZA (LAEM)
IL SINDACO
Stante l'urgenza di provvedere a dettare disposizioni per la gestione all'interno del Comune dell'emergenza legata al Coronavirus, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di prestazione ed orario di lavoro;
VISTI:
- la delibera in data 31 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per la durata di sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. c) e dell'art 24, comma 1, del d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23/02/2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. il quale all'art. 1, comma 1 prescrive che le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, e al comma 2, lett. o) la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.
- le disposizioni statali e regionali collegate al rafforzamento delle misure per il contenimento della malattia infettiva diffusiva COVID — 19 più genericamente conosciuta come "Coronavirus" emanate ad oggi nonché la direttiva n. 1 del Ministero per la Funzione Pubblica del 25/2/2020 che prevede tra tali misure anche il lavoro agile;
- l'art. 2 comma 1 lett. r) del D.P.C.M. 8.03.2020 stabilisce che "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. Da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017 n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";
- il DPCM 11 marzo 2020, che all'art. 1 punto 6) stabilisce che "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'S marzo 2020 e .fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza".
la Direttiva N. 2/2020 della Presidenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che si allega in copia (Allegato A) la quale prevede in particolare : al punto 2 che le amministrazioni, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui. la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da pone a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio molo di coordinamento."; "Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni." al punto 4. "Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento."
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di adottare apposite misure tese alla individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, nonché delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;
RICHIAMATO l' articolo 1, comma 1, lettera e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che prevede che "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);"
VISTO l'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del compari() regioni — autonomie locali del 19.09.2002 ed in particolare l'art. 2, comma 2 e ritenuto di riferirsi alle disposizioni dello stesso in merito alle attività indifferibili da rendere in presenza;
DATO ATTO che, anche in base all'attività di verifica svolta in modo congiunto con gli Uffici dell'Ente è emerso che sono attività indifferibili da rendere in presenza le seguenti attività:
• Attività della protezione civile
• Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
• Attività urgenti dei servizi finanziari
• Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico
• Attività delle segreterie, dell' ufficio relazioni con il pubblico e dell'ufficio stampa collegate all'emergenza sanitaria in corso
• Attività tecniche, amministrative e operative connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone
• Attività della polizia locale - Ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza in funzione di scadenze previste dalla legge, da determinarsi da parte di ciascun Responsabile di Settore;
DATO ATTO inoltre che il più volte richiamato DPCM 11/03/2020 richiede che siano garantite anche le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, ciascun Responsabile di Settore è tenuto ad adottare sia apposite misure attuative delle disposizioni di cui sopra in merito alle attività indifferibili da rendere in presenza, sia alla individuazione delle attività necessarie ad assicurare le funzioni tecniche, amministrative e operative strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;
PRECISATO che:
- Dette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contanti interpersonali;
- I Responsabili di Settore individueranno un minimo di dotazione organica che a turno presenzi alle attività indifferibili più sopra indicate, nonché alle attività strettamente funzionali alla gestione dell 'emergenza;
RITENUTO pertanto di dispone, che i Responsabili di Settore, in applicazione di quanto stabilito dai DPCM relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, promuovano la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie e, ove possibile, lo svolgimento in via ordinaria, delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente fatta eccezione per le attività sopra individuate;
VISTO l'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
ORDINA
1) Il personale, compreso i Responsabili di Settore, svolgerà la propria prestazione lavorativa in modalità agile — osservando le specifiche disposizioni di cui ai seguenti punti — dalla propria abitazione o altro luogo indicato dall'interessato, garantendo la disponibilità di un personal computer con collegamento internet e di un'utenza telefonica al quale dovrà essere contattabile durante l'orario di lavoro;
2) Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza:
• Attività della protezione civile
• Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
• Attività urgenti dei servizi finanziari - Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico
• Attività delle segreterie, dell'ufficio relazioni con il pubblico e dell'ufficio stampa collegate all'emergenza sanitaria in corso
• Attività tecniche, amministrative e operative connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone
• Attività della polizia locale ciascun Responsabile di Settore è tenuto a valutare ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza in funzione di scadenze previste dalla legge;
3) I Responsabili di Settore, in coordinamento fra loro, in relazione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 in corso, sono tenuti a promuovere: -la fruizione di ferie e congedo ordinario, sfruttando prioritariamente il recupero di ferie residue, al fine di ridurre al minimo la presenza in servizio e il rischio di contagio da COVID-19, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020, garantendo comunque la funzionalità dell'ente e le prescrizioni in merito alle attività indifferibili da rendere in presenza e quelle strettamente funzionali alla gestione dell' emergenza; - l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 punto 6 del suddetto DPCM marzo 2020, l'eventuale svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale dipendente del Comune di Marciana Marina in forma agile, fatta eccezione per le attività indifferibili da rendere in presenza;
4) la durata dell'autorizzazione al lavoro agile è vincolata all'emergenza epidemiologica e, allo stato attuale, seppure rinnovabile, viene rilasciata fino al 25 marzo 2020, come da DPCM 11 marzo 2020, fatte salve proroghe di legge;
5) l'attivazione della modalità di lavoro agile non preclude l'utilizzo in missione dei lavoratori interessati o, comunque, la possibilità di svolgimento del lavoro in ufficio per specifiche esigenze lavorative;
6) il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico da COVID-19;
7) il presente provvedimento si riferisce alla fase di prevenzione in assenza di casi potenziali o accertati. Laddove dovesse giungere segnalazione della presenza di casi di contagio potenziali o accertati, l'Ente provvederà a porre in essere le misure straordinarie previste dalla normativa vigente;
8) pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio Comunale e di darne notizia ai Responsabili di Settore ed ai dipendenti comunali.
Il Sindaco
Gabriella Allori