Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 14/02/2013 con la quale sono stati approvati i criteri generali per la disciplina dell’utilizzo delle proprie risorse a favore della popolazione residente che ha subito danni a seguito dell’alluvione del 7 novembre 2011;
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 05/04/2013.
RENDE NOTO
che l’Amministrazione, utilizzando i fondi del Bilancio Comunale appositamente destinati e le somme raccolte sul conto espressamente dedicato presso la Banca dell’Elba, intende erogare, al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di vita alla popolazione duramente colpita dall’evento alluvionale, un contributo
straordinario a tutti i cittadini residenti, in possesso dei requisiti sotto elencati, che presenteranno domanda entro e non oltre il giorno 3 maggio 2013.
Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Campo nell’Elba;
- aver presentato la scheda di segnalazione danni alle abitazioni nel mese di novembre 2011 o in alternativa essere residente, alla data dell’evento(07.11.2011), nell’abitazione per la quale è stata presentata la medesima scheda;
- aver riportato dei danni all’abitazione di proprietà, o mantenuta in locazione, e/o alle relative pertinenze, con riferimento sia alle strutture murarie e agli impianti che ai beni mobili ivi contenuti (arredi ed altro di proprietà).
Il contributo è articolato su due canali di intervento:
1) importo di Euro 200,00 per ciascuno dei richiedenti in presenza delle seguenti condizioni:
- aver presentato la segnalazione del danno nel novembre 2011,
- abitazione di proprietà utilizzata come residenza o abitazione di residenza con regolare contratto di locazione al 7 novembre 2011;
2) intervento a favore di categorie meno abbienti da erogare a seguito di presentazione della certificazione ISEE, con le seguenti modalità:
- beneficiari gli stessi di cui al precedente punto 1),
- importi massimi o percentualmente ridotti in funzione di quanto disponibile dopo l’intervento di cui al punto 1), così come sotto indicato: i. Euro 1.000,00 per soggetti entro Euro 13.500,00 di dichiarazione ISEE, ii. Euro 500,00 per i soggetti tra Euro 13.501,00 e 27.000,00 di dichiarazione ISEE.
- integrazione del contributo di cui al punto 1), dopo aver comunque soddisfatto integralmente le previsioni iniziali massime previste al punto 2), al fine esaurire integralmente le risorse totali disponibili.
Il contributo concesso non potrà in alcun caso superare l’80% del danno dichiarato e non potrà essere concesso più di un contributo per ciascun richiedente (ad eccezione del cumulo delle fattispecie di cui ai punti 1 e 2) o per ciascuna abitazione e pertanto uno stesso soggetto non potrà presentare più di una domanda.
Le domande per ottenere il contributo, aventi validità di autocertificazione ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000, dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Campo nell’Elba, e distribuiti presso la sede comunale o scaricabili sul Sito Istituzionale dell’Ente all’indirizzo: comune.camponellelba.li.it.
Le domande dovranno essere sottoscritte dall’interessato alla presenza del funzionario comunale incaricato dell’accettazione o in alternativa potranno essere sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e dovranno indicare un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni.
Sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci
Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 è stata riconosciuta ai cittadini la possibilità di autocertificare molte situazioni e fatti che prima dovevano essere
dimostrati con appositi certificati; il dichiarante con la firma dell'autocertificazione si assume la responsabilità che quanto dichiarato corrisponde al vero.
La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettare tali autocertificazioni, riservandosi la possibilità di controllo e verifica dei dati dichiarati; qualora vengano riscontrate delle irregolarità (che non costituiscono falsità comma 3 art. 71 D.P.R. 445/2000) l'interessato su richiesta del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà seguito.
Alle dichiarazioni non veritiere sono applicabili le sanzioni previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; il comma 4 dell'art. 76 precisa inoltre che, nel caso di dichiarazioni volte ad ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Il dichiarante decade inoltre dai benefici eventualmente ottenuti in seguito ad un provvedimento adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell' art. 75 D.P.R. 445/2000.
Il Sindaco di Campo nell'Elba Vanno Segnini