ORDINANZA n.36 del 8 maggio 2020
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ORDINA
con decorrenza immediata e fino a nuove determinazioni:
1) E' disposta l'apertura del Cimitero Comunale nei giorni di Sabato, Domenica e mercoledì, dalle ore 8,00 alle ore 19,00. Pertanto, è consentito l'accesso al suo interno con obbligo di mascherina e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno mt.1,80;
2) Nell'esercizio delle facoltà di spostamento consentite dalle nuove disposizioni ministeriali e regionali:
a) l'uso della mascherina è sempre obbligatorio, anche nei luoghi aperti e anche se si è da soli;
b) è consentito svolgere individualmente (da soli) attività sportiva o motoria, a piedi o in bicicletta, purché venga mantenuta la distanza interpersonale di sicurezza di almeno mt. 1,80;
c) i minori, fino a 16 anni di età, o i soggetti disabili dovranno essere accompagnati da un maggiorenne anche se non coabitante e senza l'obbligo di mantenere la distanza interpersonale;
d) ai soli residenti nella medesima abitazione è consentito svolgere attività sportiva o motoria, senza l'obbligo di mantenere fra di loro la distanza interpersonale.
3) E' confermata l'apertura dei Supermercati con obbligo di limitazione degli avventori nel numero di 15 persone per i Centri CONAD e COOP di Viale Italia e di 10 persone per la COOP di Mola: è a carico dei direttori dei punti vendita l'onere della misurazione della temperatura corporea, della dotazione di gel sanificante e guanti monouso, nonché della regolazione dell'afflusso dei clienti all'interno dell'esercizio e il rispetto del distanziamento sociale per i clienti presenti all'esterno.
Si raccomanda la limitazione degli accessi ai supermercati con una frequenza non inferiore ai 3 giorni. Per gli esercizi aventi superficie interna fino a mq. 40 è consentita la presenza del solo titolare e di n. 1 addetto, nonché l'accesso di un solo cliente per volta.
4) E' consentita la riapertura di bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie limitatamente alla preparazione di generi per asporto previa prenotazione telefonica (ad eccezione per il caffè e per il cono gelato), con assoluto divieto di consumazione degli stessi all'interno e/o nei pressi degli esercizi e di qualsiasi tipo di intrattenimento; quanto sopra allo scopo di evitare assembramenti all'esterno.
E' consentita nel locale la presenza di un cliente alla volta per il tempo strettamente necessario alla consegna e pagamento della merce. I titolari degli esercizi sono responsabili del rispetto della presente disposizione, pena l'applicazione della sanzione della chiusura del locale per la durata di un mese, oltre che l'applicazione delle sanzioni amministrative di rito.
5) E' consentita la riapertura del mercato settimanale, limitatamente al Settore alimentare, a far data da Sabato, 16 maggio 2020 (parcheggio De Santis lato strisce blu).
a) Nel mercato è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno mt. 1,80 e di posizionare, a cura del gestore, presso i banchi dispenser con gel sanificante e guanti monouso. Sia i titolari che i clienti dovranno essere muniti di mascherina;
b) Non potrà essere presente al banco più di una persona per volta. I titolari dei banchi, muniti di mascherina e guanti, devono garantire il mantenimento della distanza di sicurezza tra loro e gli utenti e garantire il rispetto delle norme e del distanziamento sociale dei clienti in fila;
c) La zona antistante il banco deve essere delimitata e dovrà essere servito un cliente alla volta;
d) I banchi dovranno essere distanziati almeno 6 mt. l'uno dall'altro.
6) E' consentito l'accesso sugli arenili solo per attività sportiva o motoria nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di mt. 1,80.
E' consentito fare il bagno, senza possibilità di stazionare sulla spiaggia per prendere il sole, evitando ogni forma di assembramento o altre attività ludico-ricreative. Sono riaperte alla pubblica fruizione la Dog Beach e il Percorso Carmignani.
E', altresì, consentito lo svolgimento di attività motorie e passeggiate all'aria aperta sempre nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, con divieto assoluto di sostare su panchine e altre aree presenti in luoghi pubblici;
7) E' confermato l'obbligo della compilazione del modulo di autocertificazione in occasione di qualsiasi spostamento disciplinato dalle norme nazionali e regionali in materia;
8) E' consentito lo spostamento individuale all'interno del territorio comunale per far visita ai parenti e affini purché nel rispetto dell'obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale.
Per quanti arrivino nel territorio di Porto Azzurro dalla Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Piemonte, è confermato l'obbligo di quarantena di 14 giorni; sono esonerati dalla suddetta quarantena coloro che esibiranno certificato medico attestante la negatività al COVID-19 rilevata mediante test sierologico e/o tampone effettuato nelle 72 ore precedenti l'arrivo nel territorio comunale. Inoltre, chiunque arrivi sul territorio comunale da fuori Elba deve darne immediata comunicazione, a mezzo autocertificazione, con specificazione del luogo di provenienza, del luogo di soggiorno negli ultimi 14 giorni, della durata e dei motivi della venuta;
9) Costituisce impegno del Comune di Porto Azzurro garantire la sanificazione del territorio con l'intervento di volontari che si avvarranno di mezzi resi disponibili dalla locale Associazione della Misericordia. Gli interventi verranno effettuati tutte le sere nelle zone antistanti i supermercati, le isole ecologiche, i punti di raccolta di RSU, la farmacia, l'Ufficio Postale, le Banche e tutti i luoghi di maggiore afflusso. A giorni alterni, i Volontari con mezzi agricoli provvederanno alla sanificazione delle altre aree del territorio (strade, piazze e parcheggi pubblici).
10) Per tutto quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le altre disposizioni sancite dai provvedimenti ministeriali e regionali in premessa richiamati.
DISPONE
La revoca, con decorrenza immediata, di tutte le disposizioni emanate con precedenti Ordinanze che siano in contrasto con il presente provvedimento;
La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:
Polizia Municipale di Porto Azzurro
Stazione Carabinieri di Porto Azzurro
Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
Regione Toscana
ASL di Portoferraio
Commissariato di Polizia di Portoferraio
Raggruppamento Carabinieri Parchi
Guardia di Finanza
Sindaci dei Comuni Elbani
Casa di Reclusione
Ufficio Locale Marittimo
Associazioni di Volontariato presenti sul territorio
La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul Sito istituzionale e all'
Albo pretorio on line del Comune;
L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di riferimento e, in particolare, le sanzioni, da ultimo stabilite con D.L. n. 19/2020, Art. 4, di seguito riepilogate:
• salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
• nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
• la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'art.452, primo comma, n. 2, del codice penale (arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000.);
INCARICA
La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6- bis, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Sindaco
Maurizio Papi