Anche il Comune di Marciana definisce le linee guida per la fruizione delle spiagge libere e le disposizioni a tutela della salue pubblica nelle aree pubbliche dove si svolgono i mercati.
Di seguito le ordinanze:
PRESCRIZIONI PER LE SPIAGGE LIBERE PER LA FASE 2 EMERGENZA COVID -19.
Il Sindaco ORDINA
A decorrere dal giorno 27 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative e delle prescrizioni contenute nel DPCM del 17/05/2020 e nelle linee guida della conferenza regioni e province autonome sono consentite le attività balneari nelle spiagge libere con le seguenti prescrizioni:
1) si ribadisce l’importanza della responsabilità individuale da parte degli fruitori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione;
2) I fruitori devono distanziarsi di almeno un metro gli uni dagli altri con l’eccezione delle persone conviventi;
3) E’ fatto divieto di ogni attività ludico-ricreativa di gruppo che possa dare luogo ad assembramenti;
4) Deve essere assicurato un distanziamento fra gli ombrelloni o in altri sistemi di ombreggio, tale da garantire una superficie di almeno 10m2 per ogni ombrellone. Le attrezzature da spiaggia, quando non posizionate nel posto ombrellone, devono essere distanti fra loro almeno 1 metro;
5) Gli sport individuali che si svolgono normalmente in spiaggia (ad esempio i racchettoni) o in acqua (nuoto, surf) possono svolgersi purché nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle disposizioni contenute nell’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto per le attività a mare;
6) E’ fatto divieto lasciare ombrelloni o altre attrezzature da spiaggia incustodite, in modo prolungato e ingiustificato, per allontanamento dei proprietari.
La Polizia Municipale e le altre Forze dell’ordine sono incaricate della Vigilanza dell’esecuzione della presente Ordinanza.
IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA n.21
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E PUBBLICA INCOLUMITA’ IN MATERIA DI MERCATI SU AREE PUBBLICHE E COMMERCIO ITINERANTE – MODIFICA TEMPORANEA E STRAORDINARIA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE AREE PUBBLICA IN AREA MERCATALE.
(...)
ORDINA
E’ fatto obbligo a tutti gli esercenti del commercio su area pubblica e ai fruitori delle aree mercato – ciascuno per quanto di propria competenza - di rispettare le seguenti disposizioni a far data dal giorno GIOVEDI’ 28/05/2020 fino a revoca della presente ordinanza;
1. Gli acquirenti dovranno essere informati, anche con specifici cartelli all’ingresso dell’area di mercato, che:
• gli stessi acquirenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 m.
• sono assolutamente vietati assembramenti di persone.
• L’accesso all’area del mercato è consentito ad un massimo di 80 persone contemporaneamente e ad una sola persona per volta, fatta l’eccezione della comprovata necessità di accompagnare un minore di anni 14 o un disabile.
• È obbligatorio l’uso di mascherine.
2. Gli acquirenti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita solo se indossano mascherine di protezione.
3. Gli operatori dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
a. Ogni operatore dovrà provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
b. Ogni operatore deve indossare mascherine di protezione per bocca e naso e guanti. L’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
c. Ogni operatore dovrà mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche e guanti monouso. In particolare le soluzioni per la disinfezione delle mani dovranno essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
d. Ogni operatore deve mantenere il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt, fra i clienti, con il cliente e anche dagli altri operatori ed anche nelle operazioni di carico scarico;
e. Ogni operatore dovrà predisporre idonei cartelli – almeno in lingua italiana e inglese - che riportino l’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza e, in caso di acquisti, quello di utilizzare i guanti monouso o il gel idroalcolico messi a disposizione.
f. Gli operatori, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, dovranno provvedere con nastro ben visibile a tracciare le linee che servono a garantire le distanze interpersonali di 1 m fra cliente e cliente, cliente ed operatore, qualora la disposizione del banco non consenta il rispetto di tale distanza.
g. Presso ogni punto vendita potranno essere accettati un massimo di due clienti alla volta, nel rispetto delle distanze di cui sopra.
4. E’ obbligatorio l’uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
5. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
6. In caso di vendita di beni usati dovrà essere effettuata l’ igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
7. Per la consegna della spesa e il pagamento, gli operatori dovranno predisporre e segnalare un preciso punto di raccolta (la spesa e il pagamento non potranno essere effettuati direttamente tra venditore e cliente, a meno che non sia stata predisposta un adeguato schermo di protezione che separi l’operatore dal cliente);
8. Dovrà essere fisicamente interdetto alla clientela e agli stessi operatori, con qualsiasi strumento idoneo (catenelle, fettucciato, corde, ecc) posto a carico degli esercenti, l’accesso all’area ricompresa nello spazio trasversale sito fra una concessione e l’altra;
9. Le operazioni di vendita dovranno avvenire solo sul fronte del banco stesso;
10. gli operatori dovranno mantenere fra loro presso ciascun banco e fra banchi diversi una distanza minima di 1 metro evitando qualsiasi situazione di eccessivo avvicinamento, sia tramite il posizionamento di brandine trasversali che tramite una delimitazione fisica degli stand laterali;
11. nel mercato settimanale del giovedì della frazione Procchio, le concessioni di suolo pubblico saranno temporaneamente modificate relativamente al settore alimentare, procedendo allo spostamento dei banchi di vendita di rosticceria – gastronomia dell’attuale posizione al lato opposto del parcheggio fronte aiola, individuando altresì in tale area una nuova collocazione del banco del pesce, seguendo le indicazioni operative che saranno fornite nel primo giovedì utile dalla Polizia Municipale all’uopo incaricata;
12. nel mercato settimanale del Sabato in Marciana capoluogo, la disposizione dei banchi avverrà sul solo lato a monte andando a formare una L con il fronte Ufficio Postale, seguendo le indicazioni operative che saranno fornite nel primo sabato utile dalla Polizia Municipale all’uopo incaricata;
13. al fine di consentire il mantenimento del distanziamento in tutte le aree mercatali sarà permesso l’accesso e l’esercizio di vendita esclusivamente agli assegnatari di posteggio. I posteggi privi di titolarità sono al momento soppressi. Sono sospese le operazioni di spunta.
DISPONE
Che l’accesso all’area mercato sia così contingentata:
1. alla luce della superficie l’accesso è consentito ad un massimo di n. 81 per il mercato di Procchio e 24 per il mercato di Marciana;
2. l’accesso all’area mercato avverrà 1 persona alla volta, eccetto minori di anni 14 e persone non autosufficienti che necessitino di accompagnatore;
3. l’accesso/uscita avverrà esclusivamente attraverso le entrate predisposte e sorvegliate da personale incaricato che procederà alla verifica del rispetto del contingentamento sopra indicato;
4. per la circolazione all’interno del mercato dovranno essere seguite le indicazioni sui sensi di percorrenza delle corsie di vendita.
AVVERTE
Che la non osservanza delle presenti disposizioni comporterà la sanzione amministrativa da € 400 a € 3000 come da disposizioni nazionali e a carico dell’esercente anche la sospensione della attività economica e produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.