Il Comune di Capoliveri emette una nuova ordinanza (n.35 del 29 maggio 2020) a firma del Responsabile del servizio Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo che ordina ad ASA l’immediata sospensione dei lavori al dissalatore di Mola.
Queste le motivazioni espresse nel testo del documento:
- che con comunicazione in data 28.04.2020, recante "Comunicazione ripresa lavori per "Autonomia idrica Isola d'Elba Lotto I: impianto di dissalazione in località Mola”, la società Asa spa rendeva
noto dell’inizio dei lavori denominati “Autonomia idrica Isola d’Elba - lotto 1°: impianto di dissalazione in località Mola da 80 l/s lt al s. e opere accessorie a terra e a mare. Stralcio anticipatorio”;
- che in data 20 maggio 2020 prot.7127 perveniva all'amministrazione comunale nota della Regione Toscana avente ad oggetto “Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 art. 48 L.R. 10/2010, procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativa al progetto “Autonomia idrica Isola d’Elba Lotto 1°: Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s lt/s. e opere accessorie a terra e a mare: opere marittime e di variante”. Proponente: ASA - Azienda Servizi Ambientali Spa. Avvio del
procedimento e richiesta di contributi tecnici istruttori”;
- che l’atto Regionale di avvio del procedimento citato è stato inoltrato a tutti gli enti titolari di competenze in materia ambientale, con richiesta di voler formulare entro 45 gg. dalla comunicazione
un contributo tecnico istruttorio sulle materie di competenza;
- che peraltro dalla suddetta comunicazione emerge che l’istanza di avvio del procedimento è stata presentata dal proponente ASA alla Regione Toscana in data 14.05.2020, cioè a dire in un momento
successivo alla comunicazione di ripresa lavori in data 28.04.2020;
- che il carattere sostanziale delle modifiche oggetto della suddetta variante, ai sensi del parere emesso dal settore V.I.A. su richiesta del proponente Asa spa in data 21.11.2019 e formalizzato con protocollo n. 0046631 del 6.02.2020, determina la conseguente sospensione dell’efficacia del Decreto di Approvazione del progetto n. 62 del 21.08.2017 dell’Autorità Idrica Toscana, fino all’esito della suddetta procedura;
- che, alla luce dell’equiparazione operata sotto il profilo procedurale dal 1°comma dell’art. 158 bis del dlgs n. 152/2006 tra l’approvazione del progetto e quella delle “modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi e impianti”, la predisposizione di una variante progettuale ritenuta sostanziale, e come tale sottoposta a nuova procedura ex art. 19 del D.lgs. 152 del 2006 e dell’art. 48 L.R.T. 10/2010, comporta la sospensione di efficacia del permesso a costruire, in quanto relativo ad
un progetto ritenuto ormai superato dallo stesso proponente tanto da proporre una nuova istanza di avvio del procedimento di verifica di esclusione di V.I.A., e pertanto in contrasto con la pregressa
comunicazione di inizio lavori;
- che i lavori in oggetto risultano pertanto ad oggi privi del necessario titolo abilitativo, ai sensi della normativa citata in premessa;
- che pertanto nelle more delle valutazioni tecniche e ambientali in corso nell'ambito dell'avviata istruttoria della verifica di esclusione di VIA, risulta inibita ogni possibilità di procedere all’attuazione del medesimo, anche con riferimento a fasi “propedeutiche” e/o “funzionali”, nelle more della procedura di verifica di esclusione di VIA in corso.
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