Qualche giorno fa Legambiente Arcipelago Toscano ha scritto all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e al Comune di Capoliveri per capire cosa stia succedendo nell’area dell’ex Parco giochi Le Dune di Lacona, dove è sorto un parcheggio/camping camper nonostante sia protetta da diverse tutele ambientali: è sotto vincolo paesaggistico in quanto zona di notevole interesse pubblico; dal 1996 fa parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed è classificata come “Zona C, di protezione” dal Piano del Parco; dal 14 luglio 2003, fa parte della Riserva della Biosfera Unesco (Riserva MAB - Man and biosphere), per l’alto valore naturalistico e paesaggistico riconosciuto in campo internazionale alle isole dell’arcipelago ed alle sue acque che, inoltre, rappresentano un area di sosta nelle rotte migratorie degli uccelli selvatici tra il nord Europa e l’Africa, sarebbe destinata a diventare Sito di interesse comunitario – Zona di conservazione speciale (SIC-ZSC) dell’unione europea la cui istituzione è stata avversata dal Comune di Capoliveri. .
Dalla risposta ricevuta dal Parco Nazionale risulta che gli unici atti pubblici ai fini della legittimazione della destinazione d’uso dell’area sono: la Concessione Edilizia n. 2 del 18.01.1989 che non prevedeva nessuna area a parcheggio nemmeno a servizio del “Parco attrezzato – Parco Giochi” che non esiste più; la Concessione Edilizia n. 7 del 19.01.1993 che prevedeva su una parte non meglio identificata una zona a parcheggio ma solo ed esclusivamente a servizio dell’attività “Locale servizi – Bar - Parco attrezzato – Parco Giochi”. Quindi, in base a questi atti, in quest’area è stata autorizzato un “Parco attrezzato – Parco Giochi” e gli eventuali parcheggi connessi a quell’attività avrebbero potuto essere utilizzati solo per quanto autorizzato con le due concessioni.
Quella che segue è invece un’intricata storia di ricorsi (e bocciature) e sentenze bellamente non rispettate.
Il 22 aprile 2017 la società Investelba ha richiesto al Parco Nazionale un nulla osta di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 209 L.R. 65/2014 per le modifiche apportate al P.C. n. 7/1993 e variante n. 96/1995 per la costruzione di un fabbricato esistente destinato a bar e servizi igienici, nulla osta rilasciato dal Parco il 12 luglio 2017, atto definitivo in quanto mai oggetto di ricorso.
Il 10 maggio 2017 la Investelba ha richiesto al Parco il nulla osta per realizzare un'area di sosta per camper nell'area destinata a parco giochi e parcheggio esistente e modifiche prospettiche del fabbricato esistente; il 9 novembre 2018 l’Ente Parco ha negato il nulla osta e il 31 ottobre 2018 la Parco delle Dune s.r.l. ha notificato al Parco un ricorso al TAR Toscana contro il diniego. Con la sentenza n. 480/2019 del 19 marzo 2019, pubblicata il 2 aprile 2019, il TAR Toscana, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile ed in parte infondato ed ha respinto i motivi aggiunti, Non contenta, il 16 dicembre 2019 la Parco delle Dune s.r.l. ha notificato all’Ente Parco un Ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che è ancora pendente al Consiglio di Stato.
Il 7 giugno 2017 la Laconpark s.r.l. ha chiesto al Parco Nazionale un altro nulla osta per la realizzazione di attività di parcheggio a pagamento il Parco ha respinto la richiesta il 9 novembre 2018, un atto definitivo in quanto mai oggetto di ricorso.
Il 14 aprile 2019 l’ Ente ha emesso un Atto di Annullamento in autotutela del Nulla Osta del 2018 e il 23 luglio 2019 la Parco delle Dune s.r.l. ha notificato al Parco l’ennesimo ricorso al TAR Toscana contro l’Atto di Annullamento in autotutela, ricorso respinto dal TAR con sentenza del 22 settembre 2020, pubblicata il 5 ottobre 2020, e definitiva in quanto non è stata oggetto di ricorso in appello.
Come se non bastasse ci sono anche diversi procedimenti di sospensione attività e di ripristino dello stato dei luoghi: 1. Ordinanza di Sospensione Attività del 27 agosto 2018 riguardante le attività di sosta per camper e di parcheggio a pagamento eseguite in assenza di nulla osta e quelle eseguite in difformità al nulla osta del 18 luglio 2018. 2. Ordinanza di Sospensione Attività del 21 giugno 2019 riguardante le attività di sosta per camper eseguite in assenza di Nulla Osta; 3. Ordinanza di Ripristino dello Stato dei luoghi del 17 luglio 2019 con la quale si ordina e ingiunge: v di cessare definitivamente l’esecuzione delle attività, eseguite in assenza dei necessari provvedimenti autorizzativi, di sosta camper e di parcheggio a pagamento non connesso e collegato all’attività “Parco attrezzato – Parco Giochi”; di ripristinare lo stato dei luoghi come precedentemente alle opere abusivamente realizzate. Il 4 ottobre 2019 la Parco delle Dune s.r.l. ha notificato all’Ente Parco un ricorso al TAR Toscana contro l’Ordinanza di Ripristino dello Stato dei luoghi ma, con Ø con sentenza del 22 settembre 2020, pubblicata il 5 ottobre 2020, il TAR Toscana ha respinto il ricorso e la sentenza è oggi definitiva in quanto non è stata oggetto di ricorso in appello. 4. Ordinanza di Ripristino dello Stato dei luoghi del 20 ottobre 2020 che ordina e ingiunge: di cessare definitivamente l’esecuzione delle attività, eseguite in assenza dei necessari provvedimenti autorizzativi, di sosta camper, di parcheggio a pagamento non connesso e collegato all’attività “Parco attrezzato – Parco Giochi” e di “Parco attrezzato – Parco Giochi”; v di ripristinare lo stato dei luoghi come precedentemente alle opere abusivamente realizzate, atto definitivo in quanto mai oggetto di ricorso.
Poi c’è il contenzioso pregresso ed in essere: Ricorso al TAR Toscana contro: 1. Ordinanza di Sospensione Attività del 27.08.2018, 2. Nulla osta del 18.07.2018 nella parte in cui è stato autorizzato l’intervento con la seguente prescrizione: «non potranno in alcun modo essere realizzate opere, oltre a quelle descritte nella Relazione Tecnica e nella Tavole a firma del Geom. Landro Lorenzo, che siano in qualche modo collegate alla Pratica Parco n. 095/2017 oggetto di nota di sospensione (prot. n. 3447 del 20.04.2018) da parte di questo Ente, in attesa della definizione del Regolamento del Parco e del Progetto Coste». Nell’ambito di questo ricorso sono stati depositati anche motivi aggiunti, contro l’Atto di diniego del Parco del 09.11.2018, con il quale l’Ente, in base al Piano del Parco, ha negato il rilascio del nulla osta per la creazione di un'area di sosta per camper nell'area destinata a parco giochi e parcheggio esistente. Con sentenza del 19.03.2019, pubblicata lo 02.04.2019, il TAR Toscana ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile ed in parte infondato ed ha respinto i motivi aggiunti. Con questa sentenza i Giudici di primo grado hanno, tra l’altro, rilevato che «L’Amministrazione ha evidenziato la sussistenza di un cambio di destinazione d’uso dell’area da “commerciale», relativa alla destinazione a parco giochi, a “turistico-ricettiva”, con riferimento all’area sosta camper, cambio di destinazione che è precluso dalle Norme tecniche di attuazione che vietano cambio di destinazione per utilizzazioni extra-agricole. Il TAR infatti fa notare che «Il riferimento al cambio di destinazione è fondato, che esso è anche rilevante, alla luce della previsione dell’art. 23 bis del DPR n. 380 del 2001» e che «Il ricorso introduttivo del giudizio contestava poi la disposta sospensione delle attività di sosta camper, di cui all’ordinanza gravata con il ricorso medesimo. Le censure mosse avverso il suddetto atto non paiono cogliere nel segno: è infondata la censura di incompetenza, l’assunzione dell’atto gravato appartenendo la Direttore e non al Presidente del Parco; ciò risulta dalla generale distinzione tra funzioni di governo e funzioni amministrative e dalla specifica previsione, invocata dall’Amministrazione, di cui all’art. 26 dello Statuto dell’Ente; sono infondate le censure di merito, giacché l’ordinanza è volta a vietare le attività di sosta camper non autorizzata, già contestata dall’Amministrazione in precedenti atti e in relazione alla quale è poi intervenuto il diniego di nulla osta; l’ordinanza stessa nasce da accertamento che avrebbe rinvenuto invece l’utilizzo nel senso vietato dell’area; restano fermi gli utilizzi autorizzati, collegati alla fruizione dell’area a parco giochi; non è rilevante il riferimento ad altre illegittime utilizzazioni delle aree limitrofe, indimostrate e inidonee a fondare le ragioni di parte ricorrete». Contro questa sentenza c’è un ricorso in appello al Consiglio di Stato non ancora definito.
Il TAR Toscana ha respinto anche i ricorsi contro l’Atto di Annullamento in autotutela e contro l’Ordinanza di Ripristino dello Stato dei luoghi del 17.07.2019. Infatti, nella sentenza del 22.09.2020, pubblicata il 10.2020, il TAR Toscana rilevava che «Il ricorso è basato su un presupposto errato; … giova fin d’ora sottolineare l’inesattezza della supposizione introdotta dalla ricorrente, …. Simile ricostruzione non trova alcun fondamento né nella impugnata ordinanza, né in tutto il procedimento amministrativo conclusosi con detta ordinanza, né nella realtà; infatti l’atto di annullamento d’ufficio riguarda il nulla osta nella parte in cui autorizzava il parco avventura, mentre qui viene in considerazione la parte della realizzazione del parcheggio, aria camper e connessi lavori, che è altra questione; semmai l’atto qui gravato ha come presupposto la sentenza della Sezione n. 480 del 2019, sulla quale pende appello, con la quale è stato respinto il ricorso avverso l’atto dell’Ente Parco che ha negato il rilascio di nulla-osta per realizzazione di area camper e negato lo svolgimento della relativa attività e della sosta non correlata al parco avventure; avendo l’Amministrazione ritenuto incompatibile con la disciplina urbanistica di zona la realizzazione della sosta camper e avendo questo giudice respinto il ricorso avverso i relativi atti, l’Amministrazione ha quindi adottato il provvedimento qui gravato avverso comportamenti correlati alla realizzazione della sosta camper» e aggiungeva: «risulta altresì infondato il terzo mezzo, con il quale parte ricorrente sostiene che le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione sono correlate al nulla osta n. 6309 del 2018, ovvero costituiscono interventi di edilizia libera e non sono in alcune modo destinate alla realizzazione della sosta camper; ma in senso contrario si osserva: l’eventuale conformità al nulla osta n. 6309 risulterebbe comunque di nessuna utilità alla parte ricorrente, essendo lo stesso stato annullato con atto confermato in sede giudiziaria; non risulta credibile che le opere fatte oggetto di contestazioni siano funzionali al parco avventure invece che alla sosta camper (8 bagni, 5 docce, tombini di scarico acque al centro di platea cementata ecc.); restano escluse dall’ordine di demolizione le opere già oggetto di validi titoli edilizi o di assensi in sanatoria», Questa sentenza è definitiva in quanto non è stata oggetto di ricorso in appello.
Poi c’è il ricorso al TAR Toscana contro il Comune di Capoliveri per un’azione di annullamento, previa sospensiva, per l’Ordinanza n. 100 28.10.2020. Si tratta di un’ingiunzione di demolizione di opere eseguite in totale difformità o con variazione essenziale dal permesso di costruire. Con l’Ordinanza n. 74/2021 il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza comunale. La Parco delle Dune s.r.l. ha fatto ricorso al Consiglio di Stato che l’11.06.2021 lo ha respinto rilevando che «Considerato che, ad un primo esame ed alla luce di molteplici sopralluoghi e provvedimenti via via emanati nel tempo, l’appellante cerca più volte di realizzare, ma sine titulo, un parcheggio camper al posto dell’assentito Parco giochi-parco attrezzato, in area vincolata, munita sì d’un suo proprio parcheggio ma solo per gli ospiti del parco giochi (quindi, con un impatto territoriale e paesistico ben minore di un’attività di camperaggio); Considerato che l’ingiunzione comunale di rimozione e rimessione in pristino è coeva di quella, di pari oggetto dell’Ente Parco (n. 7923/2020), emanata ai sensi dell’art. 29 della l. 394/1991, la quale, seppur non dedotta nel presente giudizio, è strettamente connessa col provvedimento comunale, per cui, a parte la già avvenuta rimozione dei camper stazionanti nell’area (cosa, questa, che elide ogni danno sul punto), non vi sono i presupposti per concedere l’invocata cautelare».
Il risultato di queste continue ordinanze e ricorsi continuamente bocciati è che attualmente nell’area del parcheggi/camping camper sono cogenti i seguenti atti emessi dall’Ente Parco:
Nulla Osta del 12.07.2017 relativo a una attestazione di conformità per la costruzione di un fabbricato esistente destinato a bar e servizi igienici e presentata al fine di regolarizzare alcune delle opere esterne realizzate in assenza di concessione edilizia: un porticato di 86,85 m2 lungo la facciata nord del fabbricato, - un porticato di 28,42 m2 e la regolarizzazione degli errori di rappresentazione grafica.
Diniego di nulla osta per la creazione di un'area di sosta per camper nell’area destinata a parco giochi e parcheggio esistente e modifiche prospettiche del fabbricato esistente; atto oggetto di ricorso al Consiglio di Stato a seguito di sentenza del TAR che respinge il ricorso della Parco delle Dune s.r.l.;
Atto di Annullamento in autotutela del 14.05.2019, del nulla osta del 18.07 relativo ad un intervento per la riqualificazione di un area destinata a parco giochi; atto definitivo a seguito di sentenza del TAR n. 1152/2020 non oggetto di ricorso in appello;
Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi del 17.07.2019, ai sensi dell’art. 29 della Legge 394/1991 e succ. mod. ed integr.; atto definitivo a seguito di sentenza del TAR n. 1153/2020 non oggetto di ricorso in appello;
Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi del 20.10.2020, ai sensi dell’art. 29 della Legge 394/1991 e succ. mod. ed integr.; atto definitivo in quanto mai oggetto di ricorso.
Inoltre, vige la nota con la quale il 31.07.2019 l’Ufficio Commercio del Comune di Capoliveri ha risposto all’Ente Parco specificando che la Parco delle Dune s.r.l. ha presentato l’11.07.2018 una SCIA di inizio attività parchi di divertimento e tematici chiusanegativamente dall’ufficio e trasmessa al Comando di Polizia Municipale.
Da tutta questa intricata (e impudente) vicenda emerge come la società non possa esercitare alcun tipo di attività (Parco attrezzato – Parco Giochi, Parcheggio a pagamento, Area di Sosta Camper) perché priva delle necessarie autorizzazioni sia da parte dell’Ente Parco che del Comune di Capoliveri.
Dal punto di vista penale l’unica cosa certa è l’esistenza di un procedimento oggi ancora pendente.
L’Ente Parco assicura di essere «costantemente in contatto con l’amministrazione comunale di Capoliveri e con le Forze di Polizia per trovare la soluzione più corretta a rapida per riportare l’area nell’ambito della legalità e ristabilire la conformità con il Piano del Parco e gli strumenti urbanistici comunali».
Ci chiediamo quanto tempo ci voglia in questo strano Paese, per ristabilire quanto contenuto in sentenze e ordinanze e perché si continui a permettere tutto questo. E lo chiediamo in particolare al Comune di Capoliveri che forse, invece di opporsi alla tutela delle dune come SIC/ZPS avrebbe dovuto tutelarle meglio da abusi e prepotenze che sembrano non aver fine. Lo chiediamo anche alle altre Istituzioni interessate che, a differenza del Parco, tacciono e restano a guardare.