Segnaliamo questo interessante chiarimento sulle novità legislative per lo smaltimento della Posidonia oceanica spiaggiata, crediamo che le amministrazioni comunali elbane, in base a queste “novità” dovrebbero mettere subito in piedi un’iniziativa comune, concordata con ESA, Regione Toscana, GAT e Parco Nazionale dove competente, per una gestione sostenibile di quello che non è un rifiuto ma una risorsa.
Ultime notizie sullo smaltimento della posidonia: il «decreto sostegni» (di Gianfranco AMENDOLA)
pubblicato su Osservatorio Agromafie, si ringraziano Autore ed Editore
1. - Premessa. - 2. La novità legislativa: il «decreto sostegni». - 3. Alcune considerazioni.
1. - Premessa . Già ci siamo occupati su queste colonne della problematica (rifiuto o risorsa?) relativa alla posidonia (una pianta marina di rilevante importanza ecologica) spiaggiata, a proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale la quale aveva stabilito che si tratta di rifiuti la cui regolamentazione compete allo Stato. Ed avevamo concluso auspicando un sollecito intervento legislativo il quale, nell’ambito della normativa comunitaria, chiarisse definitivamente che la posidonia spiaggiata per cause naturali non costituisce un rifiuto se trattata in loco quale massa naturale reimmessa nell’habitat, ovvero se utilizzata come materia prima naturale a fini produttivi, inserendo quella recuperata in un’ottica di economia circolare (1) .
Se oggi torniamo brevemente sull’argomento è proprio perché, pochi giorni dopo la nostra nota, si è concretizzato un primo intervento legislativo anche se, come vedremo, ci sarà presto bisogno di ulteriori integrazioni normative.
2. - La novità legislativa: il «decreto sostegni». Senza ripetere, quindi, quanto già esposto nella nostra nota citata, sembra sufficiente, in questa sede, ricordare che la problematica in esame era già stata oggetto di un intervento legislativo contenuto nel d.lgs. n. 205/2010 («Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive») secondo cui «fatta salva la disciplina in materia di protezione dell’ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento» (art. 39, comma 11).
Ad esso, oggi si aggiunge l’art. 39 quater introdotto nel decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 («Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19») dalla legge di conversione n. 69 del 21 maggio 2021, con il quale si è sancito che «all’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana». Si interviene, quindi, ampliando le esclusioni dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, così come evidenziato dallo schema che segue dove abbiamo messo in rilievo (con sottolineatura), rispetto alla direttiva sui rifiuti, queste modifiche del testo italiano che peraltro, si aggiungono a quelle già apportate dal nostro Paese in tema di sfalci e potature (2).
DIRETTIVA 2018/851 (invariata dal 2008)
Articolo 2
Esclusioni dall’ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
Omissis
f ) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
D.LGS. 152/06 aggiornato
Articolo 185
(Esclusioni dall’ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
Omissis
f ) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali , utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi , mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana «nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana»
Appare subito evidente che l’Italia ha ampliato notevolmente l’ambito di questa eccezione comunitaria e che, comunque, si tratta di disciplina provvisoria, valida fino al 31 dicembre 2022, la quale, senza incidere sulla nozione di rifiuto, si limita a sancire, per la posidonia (così come per sfalci e potature) una esclusione condizionata dall’ambito della disciplina sui rifiuti. E, pertanto, se non esistono queste condizioni, si applica, comunque integralmente alla posidonia spiaggiata la normativa sui rifiuti con relativi obblighi e sanzioni.
In definitiva, quindi, oggi, in Italia, la posidonia spiaggiata per cause naturali:
a ) può essere interrata in loco ;
b ) fino al 31 dicembre 2022 è esclusa dalla disciplina sui rifiuti (e quindi dai relativi obblighi di autorizzazione e di tracciamento per deposito, trattamento, trasporto ecc.):
- se viene reimmessa nel medesimo ambiente marino
- se viene riutilizzata a fini agronomici
- se viene riutilizzata in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Al di fuori di queste condizioni, ad essa si applica la disciplin a sui rifiuti.
3. - Alcune considerazioni. A questo punto, riservandoci eventuali approfondimenti, ci sono almeno quattro ordini di considerazioni che devono essere almeno enunciate.
Il primo è attinente all’ambito della «posidonia spiaggiata». Infatti, come risulta da tutte le pubblicazioni scientifiche e come bene evidenziato in un recentissimo webinar organizzato da «SAFEGREEN» con l’intervento anche di esperti di ISPRA e del CNR, in natura oggi la posidonia spiaggiata si trova all’interno di barriere che, come già abbiamo evidenziato nella nostra prima nota citata, svolgono certamente un ruolo importante nella protezione dei litorali dall’erosione ma contengono quasi sempre anche rifiuti (specie plastiche e spesso in quantità molto notevoli) e sabbia (3). E pertanto, anche se si ritiene di mantenere in loco (opzione migliore) queste barriere, «è opportuno rimuovere periodicamente i rifiuti di origine antropica dalle biomasse spiaggiate» (4). Anche perché occorre ricordare che la speciale disciplina sopra ricordata riguarda solo la posidonia spiaggiata, e non anche rifiuti e altri corpi estranei ad essa frammisti (5).
Il secondo è correlato al primo ed attiene alle priorità da seguire nella scelta delle opzioni consentite dalla speciale disciplina sopra citata. In proposito, appare opportuno richiamare quanto previsto dalle circolari del Ministero ambiente n. 8123/2006 e n. 8838/2019 che, così come proposto da ISPRA6, prevedono una scala di priorità flessibile (a seconda delle esigenze locali) che vanno dal mantenimento in loco allo spostamento, anche temporaneo degli accumuli in aree limitrofe (con riutilizzo lungo la fascia costiera ed il riposizionamento sull’arenile al termine della stagione turistica), lasciando come terza opzione quella di destinare i residui di posidonia all’agricoltura o ad altri cicli produttivi, così come già si fa in altri Paesi. Trattasi, peraltro, di priorità che ricalcano la stessa logica della gerarchia comunitaria dei rifiuti.
In proposito, comunque, occorre ribadire che la disciplina speciale riguarda solo la posidonia e, pertanto, è sempre necessario provvedere alla pulizia da rifiuti e corpi estranei, per la quale è, comunque, certamente applicabile anche l’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152/06, il quale esclude dagli obblighi di gestione dei rifiuti «le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»; confermando, quindi, la esclusione dall’obbligo di autorizzazione anche per le operazioni di «vagliatura», consistenti nella separazione della sabbia (da recuperare per il ripascimento dell’arenile) dal materiale organico, con rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica.
Il terzo ordine di considerazioni attiene alla dichiarata temporaneità dell’aggiunta operata con il «decreto sostegni» che dovrebbe essere integrato al più presto sia per meglio specificare le attività consentite sia per introdurre su di esse un adeguato controllo, anche preventivo, della P.A. (7).
L’ultimo ordine di considerazioni attiene alla conformità con la normativa europea. È, infatti, evidente che, per la posidonia, come abbiamo visto, l’Italia ha provveduto ad una modifica rilevante della direttiva sui rifiuti ampliando l’ambito delle esclusioni. È pertanto opportuno che il nostro Paese si faccia promotore al più presto di una modifica in sede comunitaria che legittimi la normativa italiana, regolamentandone anche le varie opzioni e relative priorità e condizioni.
1 Amendola, Corte costituzionale: la posidonia spiaggiata, rifiuto e risorsa , in www.osservatorioagromafie.it e ripreso in www.lexambiente.it, 14 maggio 2021.
2 In proposito, cfr. Amendola, Rifiuti. Sfalci e potature nella legge europea 2018. Si profila l’ennesima condanna dell’Italia, in www.lexambiente.it, 20 giugno 2019, cui si rinvia per approfondimenti e richiami.
3 A solo titolo esemplificativo, ricordiamo che, nell’ambito di un intervento promosso tra maggio e giugno 2020 da Marevivo Onlus insieme a Pramerica SGR sulla spiaggia delle Gorette a Marina di Cecina, in provincia di Livorno, sono state rimosse e ripulite circa 150 tonnellate di posidonia oceanica contenenti circa 10 tonnellate di rifiuti (tra i quali rifiuti plastici, carte, lattine e microplastiche) e recuperando anche 320 tonnellate di sabbia pulita.
4 ISPRA, La spiaggia ecologica: gestione sostenibile della banquette di posidonia oceanica sugli arenili del Lazio, n. 192/2020, ove si aggiunge che «tale azione è necessaria per valorizzare le biomasse spiaggiate come elemento di naturalità. È auspicabile che la rimozione avvenga manualmente; i rifiuti raccolti saranno immessi nel circuito dei rifiuti differenziati (…)» cfr. anche ENEA, La nuova spiaggia ecologica grazie al riuso della Posidonia, 10 settembre 2019, in www.espa.enea.it.
5 In proposito, sembra interessante sottolineare l’analogia con la problematica delle terre da scavo dove il nostro ineffabile legislatore ha concluso che esse non sono rifiuti anche se contaminate da rifiuti. Si rinvia per approfondimenti e richiami al nostro Il miracolo italiano delle terre da scavo che non sono contaminate e non sono rifiuti anche se contaminate da rifiuti , in Dir. giur. agr. al. amb., 2017, 6.
6 ISPRA, Formazione e gestione delle banquettes di Posidonia oceanica sugli arenili, linee guida n. 55/2010
7 In proposito, sembra rilevante riportare integralmente l’art. 5 («Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate» inserito nel c.d. «Decreto salvamare» (attualmente all’esame del Parlamento), il quale, nell’ultimo comma, fa anche esso riferimento alle esclusioni dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, utilizzata nel «Decreto sostegni», richiamando anche l’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152/06:
«1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell’ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell’eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell’arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall’autorità competente.
2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall’autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell’allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero DDL S. 1571 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1571 Senato della Repubblica Pag. 7 qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all’articolo 183, comma 1, letter a n ), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l’articolo 185, comma 1, lettera f ), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell’ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 4, comma».