Su alcuni elementi sollevati dall’intervento del Prof. Balducci in merito alla pdl istitutiva del Comune Unico dell’Elba.
La previsione relativa alla nomina del commissario straordinario, incaricato di gestire le funzioni del nuovo comune fino all’insediamento dei nuovi organi comunali a seguito delle elezioni amministrative (articolo 4) è stata formulata in conformità alle, non numerose, leggi regionali che hanno legiferato in materia (v.l.r.fvg 8/2008, l.r. Piemonte 32/1988). Anche l’unica proposta di legge regionale in Toscana, attualmente in itinere, avente ad oggetto la fusione di comuni (pdl d.iniz popolare n.49 istitutiva del comune del Casentino mediante fusione dei comuni facenti parte della comunità montana del casentino) ha adottato questa soluzione. D’altro canto il commissario rappresenta il sistema di gestione del governo dei comuni nei casi in cui gli organi comunali vengono, per vari motivi, a mancare (v. ad es, scioglimento del Consiglio comunale). In ogni caso si tratta di una gestione transitoria, con una fine determinata in legge, priva di connotazione politica e quindi legittimamente soggetta a eventuali direttive (art.4 comma 3: Il presidente della Regione nell’atto di nomina può impartire direttive al commissario) del soggetto che nomina il commissario, direttive connesse intrinsecamente con il potere di nomina e finalizzate ad un migliore espletamento dell’incarico. Direttive i cui contenuti non attengono alla rappresentanza dei cittadini dell’Elba che, del resto, non avrebbero alcun modo di formulare e formalizzare tali direttive.
La mancanza di una data certa di scadenza è connessa al fatto che il commissario deve restare in carica necessariamente fino alle prime elezioni amministrative per l’elezione degli organi del nuovo comune. La data delle elezioni, come è noto, è stabilita dal Ministero degli interni e quindi non può essere fissata dalla normativa regionale.
Per quanto concerne il potere del commissario di modificare gli atti normativi, i piani etc dei comuni va sottolineato che è un potere che va comunque inserito in tale contesto di gestione transitoria in cui gli atti sono destinati a restare in vigore fino all’entrata in vigore di quelli adottati dai nuovi organi che, evidentemente, hanno una legittimazione politica. E’evidente che il potere di modifica del commissario è un potere connesso a situazioni di necessità, strettamente funzionali all’esercizio del suo incarico. Sarebbero illegittime ed impugnabili modifiche non connesse a tali presupposti.
Per quanto concerne l’accenno al mancato rispetto, da parte della proposta di legge, degli obblighi previsti dalla Carta Europea delle Autonomie Locali, non vengono in alcun modo citati quali sarebbero tali obblighi e in quali norme della pdl essi non sarebbero rispettati. In ogni caso non appare che siano stati, in alcun modo, violati i principi di autogoverno locale, né le altre prerogative che
Su alcuni elementi sollevati dall’intervento del Prof. Balducci in merito alla pdl istitutiva del Comune Unico dell’Elba.
La previsione relativa alla nomina del commissario straordinario, incaricato di gestire le funzioni del nuovo comune fino all’insediamento dei nuovi organi comunali a seguito delle elezioni amministrative (articolo 4) è stata formulata in conformità alle, non numerose, leggi regionali che hanno legiferato in materia (v.l.r.fvg 8/2008, l.r. Piemonte 32/1988). Anche l’unica proposta di legge regionale in Toscana, attualmente in itinere, avente ad oggetto la fusione di comuni (pdl d.iniz popolare n.49 istitutiva del comune del Casentino mediante fusione dei comuni facenti parte della comunità montana del casentino) ha adottato questa soluzione. D’altro canto il commissario rappresenta il sistema di gestione del governo dei comuni nei casi in cui gli organi comunali vengono, per vari motivi, a mancare (v. ad es, scioglimento del Consiglio comunale). In ogni caso si tratta di una gestione transitoria, con una fine determinata in legge, priva di connotazione politica e quindi legittimamente soggetta a eventuali direttive (art.4 comma 3: Il presidente della Regione nell’atto di nomina può impartire direttive al commissario) del soggetto che nomina il commissario, direttive connesse intrinsecamente con il potere di nomina e finalizzate ad un migliore espletamento dell’incarico. Direttive i cui contenuti non attengono alla rappresentanza dei cittadini dell’Elba che, del resto, non avrebbero alcun modo di formulare e formalizzare tali direttive.
La mancanza di una data certa di scadenza è connessa al fatto che il commissario deve restare in carica necessariamente fino alle prime elezioni amministrative per l’elezione degli organi del nuovo comune. La data delle elezioni, come è noto, è stabilita dal Ministero degli interni e quindi non può essere fissata dalla normativa regionale.
Per quanto concerne il potere del commissario di modificare gli atti normativi, i piani etc dei comuni va sottolineato che è un potere che va comunque inserito in tale contesto di gestione transitoria in cui gli atti sono destinati a restare in vigore fino all’entrata in vigore di quelli adottati dai nuovi organi che, evidentemente, hanno una legittimazione politica. E’evidente che il potere di modifica del commissario è un potere connesso a situazioni di necessità, strettamente funzionali all’esercizio del suo incarico. Sarebbero illegittime ed impugnabili modifiche non connesse a tali presupposti.
Per quanto concerne l’accenno al mancato rispetto, da parte della proposta di legge, degli obblighi previsti dalla Carta Europea delle Autonomie Locali, non vengono in alcun modo citati quali sarebbero tali obblighi e in quali norme della pdl essi non sarebbero rispettati. In ogni caso non appare che siano stati, in alcun modo, violati i principi di autogoverno locale, né le altre prerogative che
Su alcuni elementi sollevati dall’intervento del Prof. Balducci in merito alla pdl istitutiva del Comune Unico dell’Elba.
La previsione relativa alla nomina del commissario straordinario, incaricato di gestire le funzioni del nuovo comune fino all’insediamento dei nuovi organi comunali a seguito delle elezioni amministrative (articolo 4) è stata formulata in conformità alle, non numerose, leggi regionali che hanno legiferato in materia (v.l.r.fvg 8/2008, l.r. Piemonte 32/1988). Anche l’unica proposta di legge regionale in Toscana, attualmente in itinere, avente ad oggetto la fusione di comuni (pdl d.iniz popolare n.49 istitutiva del comune del Casentino mediante fusione dei comuni facenti parte della comunità montana del casentino) ha adottato questa soluzione. D’altro canto il commissario rappresenta il sistema di gestione del governo dei comuni nei casi in cui gli organi comunali vengono, per vari motivi, a mancare (v. ad es, scioglimento del Consiglio comunale). In ogni caso si tratta di una gestione transitoria, con una fine determinata in legge, priva di connotazione politica e quindi legittimamente soggetta a eventuali direttive (art.4 comma 3: Il presidente della Regione nell’atto di nomina può impartire direttive al commissario) del soggetto che nomina il commissario, direttive connesse intrinsecamente con il potere di nomina e finalizzate ad un migliore espletamento dell’incarico. Direttive i cui contenuti non attengono alla rappresentanza dei cittadini dell’Elba che, del resto, non avrebbero alcun modo di formulare e formalizzare tali direttive.
La mancanza di una data certa di scadenza è connessa al fatto che il commissario deve restare in carica necessariamente fino alle prime elezioni amministrative per l’elezione degli organi del nuovo comune. La data delle elezioni, come è noto, è stabilita dal Ministero degli interni e quindi non può essere fissata dalla normativa regionale.
Per quanto concerne il potere del commissario di modificare gli atti normativi, i piani etc dei comuni va sottolineato che è un potere che va comunque inserito in tale contesto di gestione transitoria in cui gli atti sono destinati a restare in vigore fino all’entrata in vigore di quelli adottati dai nuovi organi che, evidentemente, hanno una legittimazione politica. E’evidente che il potere di modifica del commissario è un potere connesso a situazioni di necessità, strettamente funzionali all’esercizio del suo incarico. Sarebbero illegittime ed impugnabili modifiche non connesse a tali presupposti.
Per quanto concerne l’accenno al mancato rispetto, da parte della proposta di legge, degli obblighi previsti dalla Carta Europea delle Autonomie Locali, non vengono in alcun modo citati quali sarebbero tali obblighi e in quali norme della pdl essi non sarebbero rispettati. In ogni caso non appare che siano stati, in alcun modo, violati i principi di autogoverno locale, né le altre prerogative che
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