Il principio di precauzione come dimostrato ultimamente dal TAR siciliano espressosi a proposito del MUOS rappresenta uno strumento per giustificare la sospensione di interventi potenzialmente dannosi per la salute umana.
Il principio di precauzione contenuto nell'articolo art. 3 ter d. lgs 3 aprile 2006, n. 152 può essere invocato e preso come elemento giustificativo di un provvedimento giudiziario di sospensione di infrastrutture come antenne per la telefonia mobile ed addirittura sistemi radar anche di rilevanza internazionale che hanno dirette interferenze con l'attività e le comunità umane.
Rappresenta lo strumento concreto attraverso cui tutelare la salute umana e l'ambiente anche in considerazione della circostanza che, come indicato nella norma di cui sopra: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio chi inquina paga che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"