TASSA PREDIALE
(SECONDA ED ULTIMA PARTE)
L’introduzione della Tassa Prediale fu sospesa in prima applicazione per i motivi espressi nelle “Sovrane Determinazioni” di S.A.I. e R., Ferdinando III Asburgo Lorena, di cui ho già parlato.
Per cui nel 1817 fu “tenuta ferma nei Bilanci Comunitativi a titolo di Tassa Prediale ed a carico delle rispettive Comunità “quell’istessa tangente che le Comunità medesime hanno fin qui corrisposto per la semplice e doppia tassa di Redenzione”.
Il 1817 fu dunque anno in cui il legislatore pose mano “ad ulteriore Esame del Reparto di detta Tassa Prediale” per dar luogo ad “un più lungo e maturo esame degli Elementi e dei Dati sui quali esser deve basata la distribuzione della Tassa predetta in corrispondenza della forza estimale di ciascuna Comunità”.
Questo lavoro sfocia nell’ottobre del 1817 con l’emanazione del Motuproprio nel quale S.A.I. e R. delinea e ordina il “reparto”, cioè la distribuzione tra i quattro dipartimenti del Granducato, della somma della Tassa prediale da pagare da parte delle comunità locali per l’anno 1818.
Con ciò il legislatore adempie al dettato di legge del 16 settembre 1816 quando introducendo la Tassa Prediale stabilisce che “per la somma corrispondente a detta Tassa (tassa di redenzione ndscr.) sarà alla medesima sostituita altra Tassa detta Prediale secondo il reparto, che ne sarà ordinato con altro Nostro Motuproprio sopra ciascuna Comunità “
Il Motupropio,sopra accennato, fu emanato il 7 ottobre 1817:
“Sua Altezza Imperiale e Reale allorquando con Editto de 16 settembre 1816 ordinò la soppressione della semplice e doppia Tassa di Redenzione,ebbe riflesso alla Natura di questa Tassa, che correspettiva in origine ai vari titoli redenti di cui rimasero le Comunità affrancate divenne un’Imposizione repartita con vistose diseguaglianze ,come diseguali erano i titoli,che ne formarono elemento. Fin d’allora nella mente dell’I. e R.A.S di remuovere questa difformità di Contributo, mediante l’instituzione della Tassa Prediale da distribuirsi su tutta la superfice del Granducato con misura eguale e con proporzione adeguata al valore dei Beni Stabili,compresi in ciascuna Comunità. Base di tale giusta distribuzione e reparto non poteva essere la Tassa di Redenzione,della quale sono notorie le differenze,ed è conosciuta la sproporzione,come non lo potevano essere gli Estimi (Catasti ndscr.) veglianti compilati in varie epoche, e con sistema diverso, specialmente che dopo i cangi menti avvenuti per natura e per industria nel Suolo Toscano e la variata Pubblica Economia,più notabile in un Paese Agricolo animato dalla libertà del Commercio, hanno indotto necessariamente nel lungo corso di più anni una sensibile alterazione nello stato e nel valore dei
fondi rappresentati dalle Cifre Estimali.
Nella mancanza dunque di un Catasto o sia Estimario regolare ed uniforme, unica base sicura di un giusto Reparto,si determinò S.A.I. e R. ad ordinare,che frattanto fosse esaminata, e con mezzi analoghi conosciuta la forza Territoriale di ogni Comunità per attribuire a ciascuna la rata proporzionale della Tassa Prediale ed ottenere così l’intento di avvicinarsi alla giustizia per quindi pienamente ed esattamente compita col mezzo di un nuovo Catasto” (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64. Carta 99.ASCP)
Il Motuproprio di S.A.I e R. di cui sopra ho riportato solo l’inizio, consta di 20 articoli.
Per l’anno 1818 il legislatore stabilisce la Tassa Prediale per tutto il Granducato nella somma totale di lire toscane 4.200.000 (quattro milioni duecento mila) che dovrà essere distribuita tra i Dipartimenti del Granducato (Firenze,Pisa,Siena,Grosseto) ed in ciascuno di questi tra le comunità che ne fanno parte perché provvedano al pagamento.
Alla Tassa Prediale viene aggiunta l’imposizione per il “Nuovo catasto” pari ad una somma totale di lire toscane 70000 (settantamila) anche questa da distribuire tra le comunità dei vari dipartimenti e che servirà per coprire le spese per la formazione del nuovo catasto. Per ciascuna Comunità la tassa dovuta annualmente sarà determinata con “Notificazione” del Soprassindaco e Soprintendente Generale delle Comunità del Granducato e nessuna Comunità può tirarsi fuori dal corrispondere la Tassa ad essa assegnata né sono ammessi reclami.
Ogni Comunità dovrà corrispondere all’I.e R. Depositeria la tassa assegnata per cui i Gonfalonieri, le Magistrature e i Cancellieri “sono incaricati di portare detta tangente nei Bilanci di Previsione e formarne articolo dell’annua Imposizione da darsi in esazione nei modi prescritti dagli Ordini e Regolamenti veglianti”
(Notificazione 9 ottobre 1817.Idem come sopra).
Nelle Comunità cui viene assegnata la Tassa Prediale insieme con l’imposizione per il nuovo catasto non sono comprese nell’anno 1818 quelle dell’Elba e del Giglio come previsto dall’art XIV del Motuproprio 7 ottobre 1817:
“Art XIV
Si procederà senza dilazione all’Operazioni occorrenti per la compilazione del Nuovo Catasto in tutto il Granducato, escluso l’isola d’Elba, quella del Giglio e tutt’altro posto fuori del Continente” (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore. C64.Carta 99.ASCP)
Ma per l’anno 1819 nella Notificazione (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 141.ASCP) della Tassa Prediale e imposizione per il nuovo catasto alle comunità facenti parte dei vari dipartimenti,si associa la Tassa di famiglia e compaiono nel compartimento di Pisa anche le comunità dell’isola d’Elba.
Dunque, solo nel 1819, le comunità elbane iniziano a pagare la nuova tassa fondiaria sugli immobili.
E’ per l’Elba una novità assoluta poiché essa sin dai tempi di Leopoldo II era stata esentata per privilegio da lui concesso.
Il fatto procurò non poche critiche ed anche suppliche per essere esentati da parte dei possidenti-contribuenti: avremo modo di parlarne.
Portoferraio deve pagare lire 19100 per tassa prediale, lire 467 per imposizione nuovo catasto e lire 5000 per tassa di famiglia. Marciana tassa prediale lire 4700,imposizione per nuovo catasto lire 115,tassa di famiglia lire 1250.Longone tassa prediale lire 4700, imposizione per nuovo catasto lire 115, tassa di famiglia 900.Rio: tassa prediale lire 19100,imposizione nuovo catasto lire 467, tassa famiglia 1300.
Tali cifre saranno messe nel bilancio preventivo di ciascuna comunità e ripartite tramite il “Dazzaiolo” (registro col nome dei possidenti-contribuenti).
Esclusivamente tra i vari possidenti era ripartita la tassa prediale, imposizione per nuovo catasto e tassa di famiglia mentre tra i non possidenti la tassa di famiglia soltanto.
Sui possidenti era dunque il maggiore peso fiscale ma solo a loro che pagano l’imposta immobiliare e non ad altri il legislatore riconosceva ed imponeva di partecipare all’amministrazione della cosa pubblica secondo il principio che solo chi contribuisce alle spese municipali ha diritto di amministrarle.
Infatti,tramite il sistema dell’imborsazione di cui ho già parlato, si procedeva secondo “i veglianti regolamenti” a rinnovare le rappresentanze comunali e i nomi dei possidenti venivano scritti nelle ”polizze” che erano imborsate in apposite borse secondo l’entità di tassa pagata ,”censo” (borsa dei Gonfalonieri,borsa dei Priori,borsa dei Consiglieri).
Le “polizze” erano poi estratte dalle relative borse e il nome scritto sulla polizza era quello prescelto e nominato a ricoprire la carica nella Magistratura.
Non era ammesso rifiutarsi di ricoprire la carica e chi lo faceva era sottoposto a pagare la “tassa di rifiuto”.
Marcello Camici
ASCP.Archivio storico comune Portoferraio