L’introduzione della Tassa Prediale nel Granducato di Toscana rappresenta il primo tentativo di rendere l’imposizione fiscale sugli immobili più equa e giusta legandola ”alla forza territoriale” in attesa che venisse formato un nuovo catasto “o sia Estimario regolare ed uniforme”.
Essa, infatti, la tassa prediale, viene distribuita su tutta la superfice granducale “con misura eguale e con proporzione adeguata al valore dei Beni Stabili” cosa che non avveniva con la Tassa di Redenzione.
Ma la veemenza riformatrice del legislatore non si arresta all’introduzione della nuova tassazione, ”tangente”. Essa procede anche verso una riforma sul “modo di esigerla”: è proprio con queste parole che si procede ad introdurre articoli di legge nell’editto di S.A.I. e R. del 16 settembre 1816.
I primi articoli riguardano la formazione del “Dazzaiolo” :
“LXVII.
Si formerà dal Cancelliere un Dazzaiolo in cui rimarranno compresi tutti i nomi dei Possessori su quali in ragione della Cifra Estimale esser deve ripartita la Tangente di Tassa attribuita a ciascuna Comunità unita a quella Comunitativa e questo Dazzaiolo, esaminato, visto e firmato dal Gonfaloniere e dal Cancelliere servirà di ruolo per l’esazione delle rispettive poste
LXVIII.
Il Dazzaiolo come sopra formato sarà dal Cancelliere passato al Camarlingo il quale riterrà in accollo, e come suol dirsi a schiena l’esazione e pagamento delle somme resultanti dal suddetto Dazzaiolo.
LXIX.
Egli prima di tutto con foglio stampato da rilasciarsi gratis ai rispettivi tassati avviserà ciascun contribuente della somma che costituisce la sua Quota di Tassa, pagabile per un anno a forma del modello che verrà trasmesso” (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 37.ASCP)
Questi articoli di legge individuano bene gli amministratori predisposti all’esazione della tassa: Cancelliere, Camarlingo e Gonfaloniere. Essi debbono predisporre stampati fogli da rilasciarsi gratis ai “rispettivi tassati” che avviseranno “ciascun contribuente della somma che costituisce la sua Quota di Tassa”.
Per il Camarlingo, impiegato comunitativo scelto ed eletto dalla Magistratura comunitativa con funzione di esattore (incassare le tasse, depositarle nella regia Depositeria, provvedere ai pagamenti per i funzionari dell’amministrazione pubblica) il legislatore prevede ulteriori còmpiti:
“LXXXII.
La Tassa diretta sui fondi essendo la più regolare e la più certa deve per natura sua stare a far fronte ai pesi più essenziali e certi, che pesano sull’I. e R. Depositeria, quindi l’Amministrazione di questa tassa non potendo senza gravi inconvenienti rimaner deviata in altri Dipartimenti, vogliamo, ed ordiniamo che tutti i Camarlinghi dal dì primo gennaio 1817, in appresso, corrispondano direttamente alla predetta I. e R. Depositeria l’importare di detta Tassa che rimarrà come sopra fissata con Motu Proprio, ogni due mesi la rata dentro i primi quindici giorni del mese successivo a quello della scadenza
LXXXIII.
I Camarlinghi Comunitativi avranno l’obbligo di saldare, Bimestre per Bimestre, l’importare della Tassa Prediale, secondo le istruzioni che loro verranno date dal Direttore dei Conti della predetta I. e R. Depositeria” (Idem come sopra.C64.Carta 37.ASCP)
Oltre a loro anche è coinvolto il “Donzello”, impiego comunitativo di cui ho già parlato, una figura che oggi può per certi aspetti essere paragonata al messo comunale. A costui il còmpito di consegnare l’avviso di pagamento ad ogni contribuente:
“LXXX
L’avviso di che si è parlato al LXIX sarà portato da un Donzello, approvato dal Gonfaloniere ed espressamente destinato incombenza con quell’Emolumento che rimarrà fissato,e che gli sarà pagato dal Camarlingo volta per volta in proporzione, che con suo reparto giustificherà d’aver fatta la consegna degli Avvisi,con obbligo di notare in un registro il Nome,e Cognome della Persona, il luogo ed il giorno in cui avrà
fatta la consegna del foglio
LXXXI
Che se rimanesse provato che il Donzello abbia fatto un falso ed erroneo rapporto oltre la perdita dell’Emolumento, incorrerà nella pena di otto giorni di carcere” ( Idem come sopra.C64.Carta 37.ASCP)
Con in mano l’avviso di pagamento scattavano per il contribuente doveri precisi:
“LXX
Dovrà ciascun contribuente pagare la sua tangente per rate eguali ogni due mesi la rata, la prima a tutto Febbraio e le altre successive per bimestre, fino al compimento dell’anno” (Idem come sopra. C64. Carta 37.ASCP)
In caso di morosità era previsto quanto segue:
“LXXI
Scaduto il termine del pagamento alla fine di ogni bimestre quei Contribuenti morosi che salderanno la loro posta nei primi otto giorni dopo la scadenza, e così a tutto il dì otto del mese successivo, non pagheranno altra penale che quella del quattro per cento
LXXII.
Trascorsi gli indicati otto giorni il Camarlingo dovrà,fatto lo spoglio dei debitori morosi, consegnare nel tempo e termine di cinque giorni le poste in esazione ai respettivi Tribunali perché sia proceduto agli atti esecutivi contro detti debitori morosi, i quali in tal caso, andranno soggetti alla penale dell’otto per cento”
(Idem come sopra.C64,Carta 37.ASCP)
Non deve meravigliare questa severità.
Il peso della tassa fondiaria era a carico dei possidenti di immobili, con la Tassa Prediale.
Nel dazzaiolo era certificato il “censo”, l’entità di beni immobili posseduti.
Ad esso poi era strettamente connesso anche il “censo legale” al quale il legislatore aveva riconosciuto un valore “legale” che consentiva di partecipare al sistema dell’imborsazione col quale erano scelte le rappresentanze comunali (Gonfaloniere, Priori, Consiglieri).
Marcello Camici
ASCP:Archivio storico comune Portoferraio