Dopo che con Motuproprio di Sua Altezza Imperiale e Reale del 17 novembre 1815 è stato istituito il Vicariato di Portoferraio,nel dicembre successivo,si passa alla nomina dell’Auditor Vicario e di tutti i ministri del Vicariato con la disposizione sulla loro “provvisione “ e sulle funzioni dell’Auditor Vicario. NOMINA DELL’ AUDITOR VICARIO E DI TUTTI I MINISTRI DEL VICARIATO DI PORTOFERRAIO “Sua Altezza Imperiale e Reale nomina Giuseppe Cornacchini dal Vicariato di lari al posto di Auditor Vicario di Portoferraio con l’annua provvisione di lire tremilaseicentocinquanta e con l’assegnazione inoltre di un terzo del prodotto degli emolumenti del Tribunale,dichiarando che questo Vicariato dovrà essere annoverato tra quelli della terza classe. Permuta Vincenzo Tozzini dal posto di Notaro da Modigliana a quello di Cancelliere Criminale dello istesso Tribunale di Portoferraio,con l’annua provvisione di lire mille novecento cinquanta, ed un sesto degli emolumenti prodotti;Luigi Baldassarri dalla Potesterìa di Albiano al posto di Cancelliere Civile dello istesso Tribunale ,con l’annua provvisione di lire mille cinquecento ed un sesto degli emolumenti come sopra. Permuta parimente Gio Vanti Buozzi dalla Potesterìa di Chianni a quella di Marciana con l’annua provvisione di lire mille novecento sessanta ed inoltre la metà degli emolumenti del Tribunale. Promuove l’attual secondo Coadiuvatoredel Tribunale di Pisa Pietro Calamandrei alla Potesterìa di Lungone con l’annua provvisione di lire millenovecento sessanta e la degli emolumenti come sopra. Le indicate provvisioni verrano pagate dalla Cassa della Real Depositerìa e ciascheduno degli impiegati suddetti avrà gli obblighi ,attribuzioni ed incombenze annesse al respettivo impiego. Vuole infine Sua Altezza Imperiale e Reale che i sopra indicati Ministri si trasferiscono impreteribilmente e si ritrovino per il dì 20 del corrente Dicembre al nuovo Posto cui sono destinati. Dato Lì sei dicembre milleottocentoquindici. Ferdinando V.o Fossombroni G.B.Nomi Concorda col suo originale in fede C. Salvi “ (Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza 3.Carta 398.ASCP) PROVVISIONE E FUNZIONI DELL’AUDITOR VICARIO “Copia scritta dalla Segreteria di Stato al presidente del Buon Governo Lì 29 Dicembre 1815 Mentre l’I.e R. Governo Consiglio va occupandosi di fissare con istruzioni uniformi per quanto le circostanze locali lo permettano le attribuzioni dei Governatori e dei Commissari Regi,essendo attualmente importante di dare una qualche norma all’Auditor Vicario dell’isola d’Elba per esercitare la sue funzioni VS Ill.ma potrà compiacersi di comunicare ad esso le seguenti provvisorie disposizioni. Ritenute nell’Auditor Vicario le competenze istesse che hanno tutti i Vicari regi in materia di Polizia,egualmente che nella amministrazione della Giustizia Criminale,egli nella mancanza o assenza del Governatore ne eserciterà le incombenze e allorchè il Governatore si trovi al suo posto l’Auditor Vicario sarà il Consultore di Egli in tutti gli affari di qualche entità che interessano la Polizia e il Governo Civile. Negli Affari da ( ) in via Economica, che eccedono la competenza dell’Auditor Vicario dovrà procedersi di un Attuario alle opportune verificazioni e l’Auditor Vicario rimetterà il Processo Economico col suo parere al Governatore ,da cui dipenderà la risoluzione ed in mancanza del Governatore lo stesso Auditor Vicario pronunzierà il Decreto di resoluzione. Il Governatore o l’Auditor Vicario in sua assenza avranno facoltà di condannare in via Economica fino al Carcere per un mese; alle staffilate; all’esilio dall’isola per sei mesi ed alle pene pecuniarie fino a lire cento,eccettuate quelle dipendenti dalle trasgressioni ai regolamenti sulla denunzia dei forestieri tanto sudditi che non sudditi,rapporto alle quali avrà luogo sempre la partecipazione al Presidente del Buon Governo. Avranno pure facoltà di esiliare perpetuamente dall’Isola e dal Gran Ducato o forestieri non sudditi né domiciliati ,Vagabondi ed Accattoni o altrimenti sospetti con la comminazione solita ingiungersi in simili casi. L’Auditor Vicario rimetterà direttamente al Presidente del Buon Governo i consueti rapporti settimanali passandone una copia anche al Governatore. Nei casi che esigano provvedimenti di Polizia più forti di quelli,come sopra rimessi alle facoltà del Governatore,o dell’Auditor Vicario,l’affare verrà partecipato al Presidente del Buon Governo per di cui mezzo sarà resa nota la Superiore Risoluzione. L’Auditor Vicario incaricherà il Capo della forza stabilita nell’isola di rimettere settimanalmente al Presidente del Buon Governo il suo rapporto dando conto nelle solite forme degli avvenimenti che interessano il buon ordine del Luogo. L’Auditor Vicario finalmente terrà un Protocollo distinti in cui siano notate tutte le risoluzioni Economiche,che emaneranno da quel Tribunale e Governo ed Egli avrà l’incarico della esecuzione di qualunque misura di Polizia che venisse decretata ,dandone conto al Presidente nei suoi rapporti. Concorda con l’originale ed in fede G.B.Nomi “ (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 4.Carta 220.ASCP) Con queste disposizioni imperiali è evidente che l’Auditor Vicario (giudice) diventa stretto collaboratore della più alta carica presente nel governo dell’Elba: il governatore militare e civile.
Marcello Camici
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ASCP.Archivio storico comune Portoferraio