L’ALBA DELL’UNITA’ D’ITALIA ALL’ELBA (1859-1860)
Il 30 agosto 1859 il governatore di Livorno scrive a quello dell’Elba
“Governo Civile e Militare di Livorno
Al Sig Cav. Governatore
dell’Elba
Portoferraio
Ill.mo Signore
Con Decreto in data 23 Agosto cadente è stato ordinato che fino a nuove disposizioni e a cominciare dal primo del futuro mese di Ottobre, l’accasermamento della Legione Carabinieri Toscani venga regolato a forma delle istruzioni che qui Le rimetto in Copia e che formano parte integrante del Decreto stesso.
Ond’è che io mi rivolgo a VS Ill.ma perché si compiaccia subito di far luogo alle partecipazioni e alle istruzioni necessarie perché nel suo Circondario procedano pronte e spedite le operazioni relative prevenendola che mentre a cura del Ministero dell’Interno si vanno a fare le significazioni occorrenti all’Uffizio del Fisco con cui le Autorità Municipali vorranno porsi in concerto,altrettanto sarà fatto da quello della Guerra rispetto all’Amministrazione Militare per causa di eguali concerti.
Mi confermo con distinta considerazione
Lì 30 Agosto 1859
Il Governatore
Annibaldi Biscossi”
(Affari generali del governo dell’isola d’Elba 1859-1860.Doc 15-100.Anno 1859. Circolari da 1 a 42.Circolare 41.Archivio storico comune Portoferraio)
Il governatore allega alla presente lettera le istruzioni, in copia, che formano parte integrante del decreto stesso.
Sono documenti interessanti perché riguardano il decreto di istituzione (otto articoli di legge) della nascita dei carabinieri in Toscana (24 luglio 1859) e quello del loro accasermamento (23 agosto 1859).
DECRETO D’ISTITUZIONE
Il Governo della Toscana
Vista l’urgenza di arrecare radicali riforme nel Reggimento di Gendarmeria onde renderlo più atto a ben disimpegnare i difficili ed importantissimi servizi che gli sono attribuiti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
Decreta
1. Il Reggimento Gendarmeria assumerà la denominazione di ‘Legione dei Carabinieri Toscani’
2. La Legione dei Carabinieri Toscani consterà di Uomini a piedi e a cavallo nella quantità indicata nell’unita Tabella della Forza, sottoscrita dal Ministro della Guerra
3. La stessa Legione godrà della paghe e vantaggi determinati nella Tabella segnata col numero 2, che và annessa alla presente, sottoscrita pure dal Ministero della Guerra, la quale sarà posta in vigore dal primo dell’Ottobre venturo
4. Il vestiario sì degli Uffiziali che della Truppa di detta Legione sarà conforme a quella del Corpo dei Carabinieri Reali di terraferma al servizio di S. M. il Re di Sardegna, dalla cui Legge saranno desunti i relativi Campioni, che il Consiglio di Amministrazione della Legione sottoporrà alla approvazione del Ministero della Guerra
5. L’Amministrazione e la contabilità della Legione dei Carabinieri Toscani sarà dal primo del venturo Ottobre conforme a quella stabilità pel Corpo dei Carabinieri del Regno Sardo, al quale affatto sarà per cura del Ministero della Guerra compilato apposito Regolamento
Firenze Lì 24 luglio milleottocentocinquantanove
Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la guerra d’Indipendenza
C.a C. Bon-Compagni
Il Ministro Reggente della Guerra
C. P. De Cavero
Concorda coll’originale
S. Becchi“
A questi primi cinque articoli ne fanno seguito altri tre relativi a “Disposizioni transitorie”.
(Affari generali del governo dell’isola d’Elba 1859-1860.Doc 101-260.Anno 1859-Carta 260.Archivio storico comune Portoferraio).
Il documento sopra riportato è di notevole importanza storica.
Ci fa sapere che in Toscana i carabinieri sono nati il 24 luglio 1859 dal Reggimento Gendarmeria con la denominazione di “Legione dei Carabinieri Toscani” e solo successivamente con l’annessione della Toscana al regno di costituzionale di Vittorio Emanuele II assumeranno la dizione di “Carabinieri Reali”
Al decreto di istituzione della Legione Carabinieri Toscani sono allegate 1) “Tabella della forza della Legione Carabinieri Toscani”, 2) “tabella delle paghe e vantaggi assegnati alla Legione dei Carabinieri Toscani”, 3) “Disposizioni generali”.
Nella prima tabella sono individuati gli Uffiziali nel numero totale di 60 (suddivisi per grado dal comandante del corpo al veterinario di “classe9 che hanno a disposizione 132 cavalli. Inoltre vengono indicati i “sotto uffiziali carabinieri” (divisi in arma a cavallo e in arma a piedi) per un totale di 2005 con a disposizione 314 cavalli.
Nella seconda tabella vengono individuate le paghe e le indennità assegnate e agli uffiziali e ai sottouffiziali e carabinieri secondo il grado ricoperto.
Infine nelle disposizioni generali (terza tabella) vengono individuate particolari indennità in caso di particolari mansioni.
Marcello Camici