L’ALBA DELL’UNITA’ D’ITALIA ALL’ELBA (1859-1860)
Il 4 settembre 1859 il governo della Toscana emette un proclama sull’esito della missione inviata a re Vittorio Emanuele II per informarlo delle decisioni dell’assemblea dei rappresentanti del popolo toscano.
La missione costituita da delegati dell’Assemblea Toscana ha fatto presente al re Vittorio Emanuele II che la Toscana ha solennemente dichiarato di voler fare parte di un regno italiano sotto il suo scettro costituzionale. La risposta del re è molto diplomatica: non annette ma dice che propugnerà la causa del
popolo toscano presso le potenze europee.
Ecco le prime righe con cui il governo della Toscana emana il 4 settembre 1859 il proclama sull’esito della missione al re:
”Toscani!
Il Re Vittorio Emanuele ha accolto i nostri voti e forte dei diritti che da questi gli derivano ,propugnerà la nostra causa innanzi all’Europa .Con questo grande atto la Toscana torna ad essere terra italiana senza vestigio di straniera signorìa…”
Il 4 settembre 1859, nonostante una certa delusione per la risposta del re da parte di coloro che vogliono annessione subito al Piemonte, tra cui Ricasoli, è comunque data storica per la Toscana e per il risorgimento d’Italia.
Bettino Ricasoli,presidente del consiglio dei ministri e ministro dell’Interno del Governo della Toscana ha firmato un decreto di 16 articoli, uscito a stampa nella stamperia governativa di Firenze, dove, su parere della consulta di governo, ispirandosi al progetto di legge Capponi del 1848, introduce il principio elettivo nella formazione delle rappresentanze comunali, principio elettivo che da allora in poi non sarà mai più abbandonato in Toscana “considerando essere conveniente sostituire nella formazione delle rappresentanze Comunali al modo della tratta, quello dell’elezione“.
Al “modo” dell’elezione che va a sostituire quello della tratta (estrazione a sorte) è strettamente legato il principio della maggioranza per la validità delle elezioni: “perché si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli elettori iscritti”
DECRETO
“ IL GOVERNO DELLA TOSCANA
Sul parere della Consulta di Governo; (1)
Considerando essere conveniente sostituire nella formazione delle Rappresentanze Comunali al modo della
tratta, quello dell’elezione,
DECRETA:
Art.1 Le Rappresentanze Comunali di che nell’articolo 1° del regolamento del 28 settembre 1853 sono formate nel modo seguente:
I Consiglieri sono eletti per via di schede segrete a scrutinio di Lista dai Contribuenti chiamati dal presente Decreto all’ufficio di elettori.
Perché si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli elettori iscritti, e resteranno eletti quelli che raccolgano la metà più uno dei voti dati, salvo quanto è detto all’Art 15
I Priori del Magistrato sono eletti dal Consiglio Generale nel proprio sen. per schede segrete a scrutinio di Lista, e a maggiorità relativa dei voti.
Il Gonfaloniere è nominato dal Governo sulle proposte del Ministro dell’Interno tra i Componenti il Consiglio Comunale.
Art.2 Il numero attuale dei Componenti ciascuna Magistratura e il Consiglio Generale è conservato. Ciascun Consiglio Generale avrà inoltre un numero di Supplenti non minore di uno per ogni tre Consiglieri. Supplenti sono quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti a far parte del Consiglio Generale.
Art. 3 Sono elettori nel Collegi Comunali i due terzi dei Contribuenti alla tassa prediale (2)presi per ordine di maggiore quota di contributo sul Ruolo generale dei Contribuenti. Se però il numero dei Contribuenti così chiamati all’ufficio di elettori, non arrivasse al decuplo dei
Componenti il Consiglio del rispettivo Comune, le Liste elettorali si compiscono fino a quel decuplo coi nomi dei successivi Contribuenti maggiormente imposto.
Quando la posta di più condomini, divisa tra loro,darebbe la cifra elettorale a ciascun condomino, tutti potranno votare; altrimenti potrà votare il solo capo posta.
Il presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Interno
B. RICASOLI
Il ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI
Visto: per l’apposizione del sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E.POGGI “
Questi primi articoli del decreto sono molto interessanti perché oltre ad introdurre il principio dell’elezione sostituendolo a quello della estrazione ne introducono un altro quello della validità delle elezioni strettamente legata al principio di maggioranza: “perché si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli elettori iscritti”.
Il primo principio è ancora oggi presente nella scelta degli amministratori della cosa pubblica,il secondo non è più presente.
Sono iscritti al ruolo di elettori tutti quelli che pagano la tassa prediale ma di questi solo i due terzi presi per ordine di maggiore quota di contributo: è rimasto il principio introdotto con la dinastìa Asburgo Lorena e cioè che solo chi paga le tasse è interessato ad amministrare la cosa pubblica.
Il diritto elettorale è legato al censo.
Non sono elezioni a suffragio universale.
La nomina del gonfaloniere (sindaco) rimane al governo (ministro dell’interno) come stabilito dall’art IV della legge 16 settembre 1816 emanata da S.A.I. e R. Ferdinando III Asburgo Lorena.
Si stabilisce la segretezza del voto:”schede segrete a scrutinio di lista”
Chi ha il diritto di eleggere ha anche quello di essere eletto è cioè ogni elettore è anche un candidato ad essere eletto :le opinioni politiche non si sono ancora organizzate in partiti che si presentano alle elezioni con propri candidati.
Con il metodo dell’elezione nella scelta degli amministratori che va a sostituire quello della tratta (estrazione a sorte) da una borsa è introdotta una democrazia rappresentativa (designazione mediante voto) seppur non a suffragio universale:tutto questo accade senza la presenza di partiti organizzati come intendiamo noi oggi.
Marcello Camici
1) La Consulta di Stato è stata istituita 11 maggio 1859 dal governo della Toscana ed è costituita da coloro che hanno dato prova di essere autorevoli interpreti degli interessi della Toscana. Ad essa il governo si rivolge per sentire pareri su atti da intraprendere.
2) La tassa prediale è una tassa sugli immobili.