L’ALBA DELL’UNITA’ D’ITALIA ALL’ELBA (1859-1860)
Dopo le disposizioni alle autorità pubbliche dell’11 settembre 1859 relative al modo di comportarsi verso la religione cattolica, il 16 settembre 1859 arriva una circolare al governatore dell’Elba da quello di Livorno, Biscossi, dove si danno ulteriori indicazioni su come procedere e comportarsi da parte dell’autorità municipale nei confronti del clero.
“Governo civile e militare di Livorno
Al Sig. Cav. Colonnello Governatore
dell’Elba
Portoferraio
Ill.mo Signore
Tutta la Toscana ha celebrato con solenni dimostrazioni di gioia l’accoglienza fatta da Re Vittorio Emanuele ai nostri voti e neppure in questa occasione il Paese ha smentito quella reputazione di saggezza e di temperanza civile che lo fa ammirare da tutta Europa.
Se nonche è avvenuto in qualche luogo che alle feste profane volendosi aggiungere anche le sacre è stato conflitto coll’Autorità Ecclesiastica, e sebbene non ne siano conseguiti gravi inconvenienti, pure è dovere del Governo di prevenire anche queste fortuite occasioni di turbamento.
Il Governo col suo Decreto del dì 3 luglio passato aveva già determinato i modi coi quali in questi casi dovevasi procedere, e duole, che così presto le Autorità e i Cittadini abbiano dimenticato quelle savie disposizioni. Il Governo non ha nulla di che opporre quando le popolazioni obbedienti al sentimento religioso vogliono riferire a Dio i felici successi della Patria ma in queste occasioni conviene che le Autorità Municipali o qualunque altro privato promotore prendano col Clero i necessari concerti nelle pareti del Santuario come negli atti del suo Ministero Spirituale al Clero non può imporsi legge da nessuno, ed anche il Governo si guarderebbe dal prescrivere riti e cerimonie ,Chiunque entri in Chiesa è necessario che si uniformi alle discipline del Culto esteriore; e quando si vuole che il Clero non s’intruda in cose che non gli spettano
bisogna lasciargli intatte le sue legittime competenze.
Questi principi direttivi vengono espressi alla S.V. Ill.ma perché da Lei discendano ad informare l’azione delle Autorità politiche subalterne, le quali non debbono limitarsi ad intervenire quando i disordini accadono, o peggio renderne conto quando sono accaduti,ma debbono prevenirli adoperando in tempo utile la loro autorità ad influenza di quei Cittadini che hanno maggiore seguito di opinione.
In questo come in ogni altro caso il Delegato, il Gonfaloniere, il Comandante della Guardia Nazionale, dove è istituita, debbono intendersi, aiutarsi scambievolmente e prevenire quanto è possibile ogni violazione della Legge.
Se il Delegato non sa gli umori delle popolazioni e non ha modo per dominarli; se non conosce le ragioni che possono turbare la quiete del suo Circondario e non è in grado di eliminarle egli non riuscirà mai ad altro fuori che ad essere passivo in ogni fatto e a scrivere rapporti sulle cose avvenute; e l’autorità non terrà quel posto che a lei si addice presso un Paese Civile, oggi non si governa soltanto con gli atti di autorità ma con quella forza morale che ogni pubblico funzionario deve avere e che gli deriva in parte dall’essere un’emanazione del Governo Superiore. Se la S. V. Ill.ma riuscirà a far penetrare di questi principi i suoi dipendenti a farli aire in coerenza ai medesimi, non solo il Governo delle province sarà più facile e più
spedito, ma si darà agl’impiegati pubblici quella educazione che in addietro fu del tutto trascurata, ma che
questo Governo vuole fermamente operare.
Intanto partecipandole in ordine ad un dispaccio del Ministero dell’Interno in data de 14 corrente con la veduta di veder secondati i desideri del Governo Le ripeto le proteste della mia più distinta stima.
Lì 16 settembre 1859
Il Governatore
Annibaldi Biscossi”
(Affari generali del governo dell’isola d’Elba 1859-1860. Doc 15-100- Circolari da 1 a 42. Circolare 41. Archivio storico comune Portoferraio)
Marcello Camici