Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno (omissis).
L'art. 733 c.p. prevede nella parte precettiva l'obbligo in capo a chi ha la disponibilità dei beni sia di prevenire ed evitare ogni forma di danneggiamento degli stessi, sia di fare tutto ciò che è opportuno per la buona conservazione del bene. La violazione di tale obbligo integra, sotto il profilo oggettivo, un reato di danno a forma libera e permanente.
L'evento lesivo dell'oggetto materiale, infatti, può verificarsi sia attraverso un solo atto, istantaneamente, sia attraverso un comportamento continuo e prolungato, attivo o inerte, come per esempio il persistente stato di abbandono, tale da lasciare il bene materiale privo di ogni tutela da aggressioni umane (cosiddetto vandalismo), dai fattori naturali (insetti o agenti atmosferici) o da elementi chimico-fisici (i fattori inquinanti).
La giurisprudenza in tema di incuria e abbandono delle opere d’Arte stabilisce precise responsabilità, come di seguito: (…) L'ente pubblico proprietario del complesso monumentale lasciato in stato di abbandono, al degrado e alla vandalizzazione altrui, e altresì tutti coloro che erano tenuti alla conservazione ed alla vigilanza del medesimo bene culturale, rispondono innanzitutto ai sensi degli artt. 677 e 733 c.p. dei danneggiamenti strutturali e dei pericoli di crollo che siano stati immediatamente e direttamente causati dalla mancanza di manutenzione ordinaria (omissis). Gravano inoltre sul Sindaco, e o sul dirigente in suo luogo delegato, la responsabilità ex art. 328 c.p. per avere omesso ogni intervento necessario (…)
L’abbandono e l’incuria di Opere d’Arte da parte delle istituzioni pubbliche, oltre ad essere inaccettabile a livello etico e culturale, è come si può evincere dalle poche righe di giurisprudenza in merito appena riportate, un reato.
Tuttavia ancor prima che a livello giuridico, cui mi spinge la mia formazione, è a quella dimensione culturale che ci si deve rifare e della quale molti amministratori della cosa pubblica si fanno sostenitori e difensori, ma che poi all’atto pratico sembrano muoversi in direzioni opposte. Solo in questo modo si possono leggere le opportune denunce che si leggono su queste colonne riguardo all’indicibile stato di abbandono di un’Opera d’Arte di Italo Bolano a Portoferraio, posizionata inoltre in un luogo visibile e quindi ancor più vittima di quel pubblico ludibrio che può arrivare a mettere in discussione i fondamentali di quello spirito di valorizzazione artistica e culturale di cui si fregiano le nostre Amministrazioni.
Tuttavia occorre ricorrere ancora alla giurisprudenza in tema per ben comprendere il danno che tali esempi di incuria generano (…) L'abbandono impietoso di un monumento, costituisce un aperto dispregio dell'obbligo giuridico di natura generale di gestione del bene di interesse pubblico secondo i criteri del buon padre di famiglia. La funzione di vigilanza e di tutela di un bene immobile di notevole importanza monumentale, da esercitarsi innazitutto mediante una gestione e una manutenzione ordinaria adeguate, non afferiscono a profili di discrezionalità del proprietario o di chi sia investito ad altro titolo della sua conservazione, anche ove questi siano delle pubbliche amministrazioni, ma a ben specifici obblighi giuridici di agire, che si traggono agevolmente dalla disciplina penale (che incrimina condotte di violazione della integrità del bene culturale, cnfr. artt. 733 e 677 c.p., artt.169 e 181 cod. beni culturali; dalla disciplina civilistica (art. 838 c.c.), dalla normativa di natura amministrativa, che regolamenta l'esercizio di relativi compiti e poteri affidati a diversi organismi della p.a., e dal fondamentale principio di rango costituzionale di tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio della nazione (art. 9 Cost.e cnfr. Inoltre art. 117 Cost. comma 2 lett. S). Estrapolando da queste righe, pertinenti come non mai, della nostra giurisprudenza il significato più vivido delle norme in merito, sembra evidente che la responsabilità in capo alle Amministrazioni non sia solo in termini squisitamente civilistici o penali, bensì sconfini in un territorio più ampio, fatto di responsabilità culturali verso la cittadinanza che nella conservazione secondo i criteri del buon padre di famiglia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dovrebbe avere il suo esempio più alto.
L’elemento emotivo inoltre si unisce e si comprenetra con quello legale, laddove il ricordo ancora vivissimo della scomparsa del maestro Bolano porta notizie e immagini come quelle viste ad avere ancor più un esito trafittivo nel cuore della consapevolezza della sua perdita non solo umana, ma vieppiù culturale per tutta la nostra isola. Allora ci vengono alla mente le parole di Pier Paolo Pasolini che, allievo di Roberto Longhi e avendo perfino creduto di divenire da adulto uno Storico dell’Arte, ebbe a dire: (…) puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura (…) Il suo grido potrebbe far tremare anche oggi chi abbandona e trascura ciò su cui la nostra essenza di uomini prima e in qualità amministratori dellla cosa pubblica poi dovrebbe fondarsi.
Accettare che persistano scempi come quelli ai quali assistiamo non è più possibile. Prima di una morte certa, così minacciata dalla tragedia incombente, che non si arrivi a quella morte culturale che appunto certi esempi intorno noi sembrano esserne prodromi.
Jacopo Bononi