Compagnia delle Guardie Urbane e Suburbane
(prima parte)
Il Granducato di Toscana fu uno stato che per la sua epoca era all’avanguardia nel buon governo: aveva istituito in Firenze un dipartimento chiamato del “Buon Governo”.
E’ noto che fu il primo ad abolire la pena di morte e, forse, è meno noto che fu tra i primi stati europei a provvedere alla istituzione di un corpo di guardie urbane, il quale avendo possibilità di agire solo a livello locale, dentro la comunità e mai fuori, può ritenersi vero prototipo dell’attuale corpo dei vigili urbani.
Nel luglio del 1816, dalla presidenza del Buon Governo in Firenze, A. Puccini scrive al cancelliere di Portoferraio che l’esperienza fatta del servizio reso dalle Guardie Urbane e Suburbane conferma l’utilità che tale servizio sia incoraggiato e promosso dappertutto. Si rende perciò necessario che il sistema di questo servizio dipenda da un “Piano regolare e generalmente uniforme”. Da qui tutta una serie di “Istruzioni”, in numero di sedici, che la presidenza del Buon Governo invia a tutti i cancellieri comunitativi del Granducato per incoraggiare la nascita di questo servizio,istruzioni che possono ben ritenersi un vero e proprio codice di norme cui attenersi per far parte di questo corpo di Guardie Urbane e Suburbane che ha precisi còmpiti sulla sicurezza pubblica dei cittadini e che si aggiunge al regolare còmpito svolto dalla Polizia di stato del Granducato.
“Illustrissimo Signore. L’esperienza del servizio fatto dalle Guardie Urbane e Suburbane di cui è stato reso conto a S.A.I. e R. il Gran-Duca Nostro Signore, ha sempre più confermata l’utilità di incoraggiarlo dappertutto e promuoverlo anche ove non fosse presentemente in attività: e questo è ciò che io debbo particolarmente raccomandare a VS Illustrissima per tutta l’estensione del suo Vicariato. E’ necessari però che la composizione delle Guardie, come il sistema del loro servizio,dipendano da un Piano regolare e generalmente uniforme.
In conseguenza dovranno per regola in ogni luogo osservarsi le seguenti Istruzioni” (Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C64. Carta 31.ASCP)
Ed ecco ora le “Istruzioni”: primi cinque articoli riguardano e trattano della “patente”,documento distintivo per far parte del corpo: è una “patente regia”.
Le “Reali Patenti” erano già in uso nel vicino stato del regno di Sardegna ed erano atti ufficiali come leggi e decreti che il Re emanava e che riguardavano la nascita di progetti di particolare utilità e rilevanza per lo stato:furono ad esempio promulgate per la nascita dell’arma dei carabinieri nel 1814.
“I. Tutti gli Individui ascritti alle Compagnie delle Guardie Urbane e Suburbane saranno muniti di una Patente, che verrà firmata e rilasciata a ciascuno dal rispettivo Vicario Regio,esprimente il Nome,Cognome,Professione e Domicilio dell’Individuo,la Compagnia a cui è ascritto ed il Grado che vi ritiene
II. Queste patenti dal Capitano al Sotto-Tenente inclusive saranno rimesse direttamente ai Governatori,Commissari e Vicari Regi,che dopo averle firmate ne faranno la distribuzione ai rispettivi Individui prescelti al posto ,previe le opportune Informazioni delli stessi Governatori,Commissari e Vicari Regi da inoltrarsi alla Presidenza del Buon Governo.
III. Il rilascio delle detti patenti,come ogni relativa corrispondenza,non importerà spesa alcuna
IV. Gli ascritti alle Compagnie che sono presentemente in attività ,verranno mantenuti nei gradi e posti loro attuali a meno che non concorrano per alcuno cause particolari e di personale demerito
V. Le patenti che sopra verranno distribuite indistintamente,ed agli attuali ed a quelli che in seguito saranno ammessi nei Corpi delle Guardie Urbane, serviranno in ogni circostanza anche di pubblico servizio a giustificare la loro qualità.” (Idem come sopra.ASCP )
Le “Istruzioni” che seguono fino alla numero X precisano come devono essere organizzati questi “Corpi delle Guardie e Suburbane”.
“VI. A tutti gli ascritti a questa Guardia sarà permesso in qualunque tempo l’uso della Coccarda Toscana; gli Uffiziali potranno di più avere i Nappini al Cappello
VII. Ogni Compagnia avrà i suoi Uffiziali dai quali dipenderà unicamente. Non vi sarà grado superiore a quello di Capitano; la prudenza dei Governatori, dei Commissari Regi e dei Vicari Regi, determinerà il numero delle Compagnie per ogni Vicariato, e secondo i bisogni, le circostanze di località, e la Popolazione, ne stabilirà o una per Comunità, o una sola in più Comunità; parimenti con lo stesso prudente arbitrio,dipendentemente dalle dette vedute,Essi determineranno il numero dei componenti ciascuna Compagnia
VIII. Nella composizione delle medesime guarderanno più alla qualità delle Persone, che al numero; Le prenderanno sempre dal luogo, dalla Classe dei Contadini e degli Artisti che sieno di conosciuto buon contegno e sicure; Gli Uffiziali specialmente guarderanno di averli Possidenti, probi, e della migliore reputazione nel Paese
IX. Sarà necessario che i Vicari Regi per la scelta e le proposizioni nei congrui casi oltre alle solite ricerche informative ed il parere dei Potestà, consultino anche i rispettivi Cancellieri e qualche Residente dei Magistrati Comunitativi più pratico del Paese e motivino anche il parere di questi.
X. Senza che frattanto abbia luogo neppure momentaneamente alcuna sospensione di servizio di queste Guardie nei Luoghi ove sono stabilite già, dappertutto ove manchino o dove sia trovato conveniente aumentarle, dovranno essersi formate a tutto il corrente Mese di Luglio e a tutto il 10 del prossimo Agosto dovranno da ciascheduno Vicariato esser rimessi alla Presidenza i Quadri delle diverse Compagnie che vi saranno stabilite, coll’indicazione esatta dei Luoghi ove sono stabilite e dei Nomi,Cognomi,Domicili e Professioni dei Componenti le medesime e delle Armi delle quali ciascuna Compagnia è provvista”. (Idem come sopra ASCP)
Le “Istruzioni” proseguono indicando come devono funzionare le Compagnie e da chi dipendono.
“XI. I Capitani avranno la cura della disciplina della Compagnia e della conservazione delle Armi, che in specie possono esserli state consegnate di pertinenza dei Commissariati di Guerra. Potranno anche punire gli Individui che commettessero mancanze essendo in funzione con l’arresto per ventiquattro ore nel Palazzo Pretorio, ed anche in Carcere secondo le circostanze, più o meno gravi, prevenendone il Giusdicente, al quale ricorreranno in ogni caso che esigesse più forte misura.
XII. Le Compagnie e gli Uffiziali delle medesime dovranno in ogni rapporto dipendere dai rispettivi Giusdicenti e regoleranno il servizio sulle direzioni che riceveranno dai medesimi,né potranno in conseguenza senza loro speciale autorizzazione commettere perquisizioni domiciliari,o fare arresti di persone che non sieno sorprese in flagranza di delitto” (Idem come sopra.ASCP)
Marcello Camici
ASCP: Archivio storico comune Portoferraio