Con la restaurazione del governo granducale, al Gonfaloniere, primo cittadino della comunità, S.A.I. e R. Ferdinando III, Asburgo-Lorena, affida “attribuzioni ed incombenze” che mai prima, neppure con la riforma comunitativa di Pietro Leopoldo del secolo precedente, il settecento, aveva avuto.
Tutto questo accade perché il Granduca vuole che il Gonfaloniere sia agli occhi dei suoi sudditi, in ogni singola comunità, simbolo ed espressione diretta sua e del suo potere.
Con la nomina diretta, il Gonfaloniere è divenuto uomo di fiducia: non a caso viene scelto dal Granduca dopo avere conosciuto le qualità personali.
Perciò il Granduca sottrae la nomina del Gonfaloniere al sistema dell’imborsazione avocando a sé stesso la nomina diretta.
Ho già parlato di alcune di queste “attribuzioni ed incombenze” del Gonfaloniere che riguardano le sue funzioni A) nelle adunanze magistrali, B)nella “ispezione sull’Economico” della Comunità potendo “farsi render conto ogni volta che lo creda opportuno dello stato economico di qualunque Azienda,o Stabilimento Comunitativo” e C) sul buon governo potendo “il Gonfaloniere nel concorso di gravi motivi ordinare la sospensione degl’impiegati subalterni della Comunità,non escluso il Perito di Strade,qualora si verificasse il caso di loro mancanza in Uffizio”.
Altre ed ulteriori “attribuzioni ed incombenze“ riguardano il suo ruolo nel pagamento delle tasse da parte dei cittadini della comunità, dove senza la sua presenza con firma, il Camarlingo, funzionario comunale addetto all’esazione delle tasse e dei pagamenti, niente può disporre:
“Art. XXIX
Dopo otto giorni dal dì di scadenza di ciascuna rata di Dazio il Gonfaloniere si assicurerà se dal Camarlingo siano state esatte le rispettive Poste, e si farà rendere conto dello Stato della esazione richiamando ad esame la Scrittura,da tenersene nella forma che sarà prescritta con particolari Istruzioni.
Art. XXX
Niun mandato del Cancelliere potrà essere pagato dal Camarlingo se non sia munito del visto del Gonfaloniere il quale conosciuta la regolarità del pagamento potrà renderlo esecutorio col predetto suo visto,in difetto del quale,se mai il Camarlingo effettuasse non ostante il pagamento,non potrà essergliene abbuonato il valore,ma dovrà rimanere tutto a suo carico” (Legge 16 settembre 1816.Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64,Carta 37 bis. ASCP)
Queste norme di legge assegnano al Gonfaloniere un ruolo nell’esazione delle “Poste”(imposte) che non aveva mai avuto nel Granducato dove era sempre stato il Cancelliere ad avere responsabilità contabile,e lo avvicina al suo omologo,il Maire,del periodo francese,che invece aveva responsabilità contabile.
Le strade locali di comunicazione ,chiamate “strade comunitative” perché i lavori di costruzione e mantenimento sono a carico della comunità il cui territorio tali strade percorrono, sono un’altra “attribuzione ed incombenza “del Gonfaloniere,in quanto deve su di esse “invigilare” e in particolare,sul “Perito di Strade”:
“Art. XXXI.
E’ affidato specialmente al Gonfaloniere il carico d’invigilare che le Strade Comunitative siano ben mantenute,e che gli Accollatari soddisfacciano con esattezza alle loro obbligazioni,ed il Perito della Comunità sarà tenuto di adempiere a tutte quelle Commissioni che dal Gonfaloniere per quest’effetto gli verranno ingiunte.
Art XXXII.
E’ abolito l’Emolumento stabilito a favore dei Periti di Strade con il Regolamento e Istruzioni per le conclusioni degli Accolli delle Strade Comunitative approvato con l’Editto dè 12 settembre 1814.Il Gonfaloniere proporrà al Magistrato l’assegnamento fisso da stanziarsi al Perito suddetto e da sottoporsi alla superiore approvazione.
Art XXXIII.
In caso di urgenza sarà in facoltà del Gonfaloniere di ordinare quei lavori che non ammettono dilazione,e che trascurati porterebbero a danni e spese maggiori con obbligo di dar conto immediatamente al rispettivo Provveditore di Soprintendenza Comunitativa e farne poi partecipazione nella prima adunanza magistrale.” (Idem come sopra)
Erano precise le “attribuzioni ed incombenze” del Gonfaloniere riguardanti la sicurezza pubblica.
Esse andavano dalla possibilità di promuovere tutte le “misure e disposizioni di polizia” per influire sulla “quiete e sicurezza pubblica” fino alla facoltà di far arrestare chiunque turbasse “la tranquillità pubblica”.
In qualche modo,questa disposizione di legge anticipa così quella figura che oggi viene chiamata ‘pubblico ufficiale’:
“Art XXXIV.
Il Gonfaloniere avrà cura di promuovere presso il Giusdicente tutte quelle misure e disposizioni di Polizia che possono influire alla quiete e sicurezza pubblica,alla nettezza delle Strade ed altri simili oggetti
Art. XXXVI.
Il Gonfaloniere avrà facoltà di provocare presso i Tribunali l’arresto di qualunque persona turbasse la tranquillità pubblica,o si rendesse in qualche infesta ai privati, e potrà anche ordinare direttamente nel caso d’insulti personali o di altro avvenimento che richiedesse pronto provvedimento, facendo consegnare l’arrestato in Tribunale, onde sia proceduto contro di esso in conformità delle Leggi.
Art. XXXVII.
A tale effetto, ed in questi casi la forza pubblica seconderà e si presterà agli ordini del Gonfaloniere”(Idem come sopra)
“Incombenze ed attribuzioni” v’erano per il Gonfaloniere anche in campo sanitario in modo particolare sulla sicurezza alimentare dove il primo cittadino è coinvolto in quanto deve “vegliare”sui Grascieri:
“Art. XXXV.
Ritenuta l’istituzione dei Grascieri questi dipenderanno dagli ordini del Giusdicente,il quale parteciperà le sue disposizioni al Gonfaloniere, cui incomberà di vegliare sulla regolarità dell’esecuzione.” (Idem come sopra)
L’articolo che segue,il XXXVIII,l’ultimo che riguarda “le attribuzioni ed incombenze del gonfaloniere” stabilisce quali sono gli organi sovracomunitativi tramite i quali il Gonfaloniere “corrisponderà col Governo” e perciò col Granduca stesso,nell’espletamento delle sue”incombenze ed attribuzioni”:
“Art. XXXVIII.
In fine il Gonfaloniere corrisponderà col Governo per mezzo del Senator Soprassindaco,dei provveditori di Soprintedenza Comunitativa,e per mezzo del Presidente del Buon Governo,secondo le competenze dei Dipartimenti rispettivi dando sfogo a tutte le commissioni che gli saranno ingiunte,ed al termine di ogni anno dentro i primi quindici giorni di Gennaio rimetterà al predetto Senator Soprassindaco un Prospetto informativo dello Stato della Comunità nei rapporti tanto economici che politici” (Idem come sopra)
Questo ultimo articolo di legge è particolarmente indicativo sulle “incombenze” che il Gonfaloniere ha assegnate.
Corrispondere “secondo le competenze dei Dipartimenti rispettivi” presieduti dal Senator Soprassindaco,dai Provveditori di Soprintendenza Comunitativa,dal Presidente del Buon Governo significa che il Gonfaloniere è chiamato a possedere una profonda conoscenza della struttura organizzativa dello stato granducale.
Marcello Camici
ASCP: Archivio storico comune Portoferraio