Saranno definitivamente attivati il 1 giugno i varchi elettronici installati ormai da diverse settimane ai margini del centro storico di Capoliveri, tenuti accesi fino ad oggi per un periodo di prova. Come già comunicato infatti è già entrato in vigore il regolamento comunale che dispone la delimitazione dell’area, nonché le modalità di circolazione e sosta nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato del paese.
Quello che cambia e che va ricordato è che da domenica 1 giugno, gli ingressi nella ZTL saranno controllati a tutti gli effetti dalle apparecchiature elettroniche di video-controllo che diventano quindi pienamente operative. Grazie a queste telecamere, mediante raffronto delle targhe d’immatricolazione dei veicoli transitati con quelle registrate nella banca dati delle targhe autorizzate, saranno individuati e sanzionati i veicoli non abilitati. I video-varchi di entrata sono cinque.
Di seguito riepiloghiamo tutto quel che c’è da sapere sulla funzionalità dei varchi e le nuove regole da rispettare.
Dov’è situata la ZTL di Capoliveri?
Le aree interessate dalle nuove disposizioni di accesso e transito sono due:
1. L’area delimitata a partire dal bivio tra la Circonvallazione e via S. Rocco, che si estende per l’ultimo tratto della Circonvallazione, per via G. Galilei, via Cairoli, via T. Speri, piazza Garibaldi e via Mellini è definita ZTL dalle ore 19.00 alle ore 07.00 ed è interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli, fatte salve le autorizzazioni rilasciate agli aventi diritto.
2. L’area delimitata che interessa via Oberdan, Via Mentana, piazza Matteotti, via Roma, piazzetta XX Settembre, via S. Gaetano, Via Gori, Via Calamita è definita ZTL dalle ore 00.00 alle ore 24.00
Dove sono posizionati i varchi elettronici?
1. Varco n° 1 (bivio S. Rocco - Circonvallazione) regolamenta l’entrata in direzione via Oberdan.
2. Varco n° 2 (Incrocio Circonvallazione – via T. Speri) regolamenta l’entrata in direzione piazza Matteotti.
3. Varco n°3 angolo via S. Pellico- via C. Menotti regolamenta l’accesso in direzione P. Gori.
4. Varco n. 4 angolo via Appiani regolamenta l’accesso in direzione piazza Garibaldi.
5. Varco n. 5 Via Calamita: regolamenta l’entrata in Via Calamita.
Per chiarezza, ricordiamo che - come disposto dal Codice della Strada - si definisce “zona a traffico limitato” un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. Ricordiamo inoltre che “area pedonale” quella zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
Come ottenere i permessi di accesso
Il Comune di Capoliveri avrà facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona a titolo gratuito od oneroso.
Per gli abitanti nella ZTL si intendono coloro che a qualsivoglia titolo occupino una unità abitativa, situata nell’area del Centro Storico interessata dalla presente regolamentazione.
Per unità abitativa si intendono le civili abitazioni così come individuate al N.C.E.U. del Comune di Capoliveri.
Chi può accedere alla ZTL?
Il transito e la sosta nella zona a traffico limitato è consentito agli utenti di seguito individuati:
a) residenti anagrafici (con riferimento alle persone fisiche e con esclusione delle persone giuridiche) nelle vie che insistono nelle zone a traffico limitato, la cui residenza corrisponda a dimora abituale, sono concessi permessi di transito per ogni nucleo familiare, per i veicoli di loro proprietà;
b) agli affittuari di appartamenti di civile abitazione, i quali, per esigenze lavorative, trascorrono la maggior parte dell’anno in essi pur non avendo la residenza anagrafica (dimoranti), spetta, previo accertamento d’ufficio, permesso annuale di transito , per i veicoli di loro proprietà: nel permesso possono essere riportate le targhe di più veicoli di proprietà del nucleo familiare.
c) ai proprietari di appartamenti di civile abitazione e di fondi magazzino, non residenti all’interno della zona a traffico limitato, il cui appartamento e/o fondo magazzino non risulta in uso a terzi, è concesso permesso di transito , eventualmente con più targhe.
d) agli artigiani con veicolo adibito a trasporto di cose, che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, opportunamente documentati, ed altri titolari di ditte imprenditoriali che abbiano necessità di utilizzo di un mezzo per lo svolgimento dell’attività (es. rifornitori di bombole gas), è concesso permesso di accesso .
e) ai proprietari, agli affittuari, ai possessori a qualsiasi titolo, di garage ed a coloro che hanno disponibilità di posti di sosta per veicoli all’interno di aree private è concesso permesso di solo transito per accedere all’area di sosta.
f) ai medici il cui ambulatorio è ubicato nella ZTL, è rilasciato permesso di transito e sosta, che abilita il titolare a sostare, senza recare intralcio, nelle immediate vicinanze del proprio studio medico.
g) il residente nella ZTL bisognoso di assistenza ha diritto al contrassegno di transito. Il contrassegno sarà valido solo per il trasporto e l’assistenza dell’intestatario.
h) ai corrispondenti locali di Stampa, Tv, Radio, potranno essere rilasciati appositi permessi temporanei di accesso e sosta.
i) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed a quelle di promozione sociale che abbiano nel loro statuto assistenza alla persona, regolarmente iscritte ai rispettivi registri o albi regionali, che svolgono servizi di assistenza e supporto domiciliare o di accompagnamento di persone residenti o dimoranti all’interno della ZTL è concesso il permesso di transito.
j) di autorizzare l’accesso ai non abitanti nella ZTL titolari di studi professionali siti dentro la ZTL stessa, per consentire il carico e lo scarico di strumenti e materiale di lavoro.
n) agli ospiti di famiglie residenti ed agli affittuari (non residenti) temporanei in appartamenti nella zona, è concesso permesso di solo transito con l’inserimento della targa nella lista degli autorizzati;
L’accesso alla ZTL è consentito ai mezzi professionali adibiti a carico e scarico negli spazi e nelle ore previste da specifica delibera di Giunta Comunale.
L’acceso alla ZTL in casi eccezionali è consentito a tutta l’utenza previa specifica autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.
Con delibera di Giunta Comunale saranno specificati e disciplinati gli accessi per ogni tipologia di utenza.
Contrassegni per l’accesso e la sosta nella ZTL
1.ai titolari di permesso ZTL è consentito il transito e la sosta in tutte le vie appartenenti alla zona individuata. Agli aventi diritto verrà rilasciato contrassegno. Ogni contrassegno autorizza la momentanea fermata nella zona di riferimento. La fermata si deve protrarre per il tempo minimo indispensabile all’operazione necessaria.
2. I titolari di permesso per carico e scarico merci, intendendo con questi i soli professionisti in materia, potranno sostare non oltre 60 minuti (la sosta deve essere documentata con apposito disco orario), salvo necessità documentabili.
Categorie che possono transitare nella ZTL senza specifico contrassegno
1.In deroga al divieto è consentito il transito in ZTL alle seguenti categorie di veicoli, senza esposizione di contrassegno identificativo previo o successivo inserimento delle relative targhe nell’apposita banca dati:
- veicoli che trasportano o siano condotti da persone con limitate o impedite capacità motorie, con l’esposizione dell’apposito contrassegno di cui all’art. 381 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada.
- Veicoli del trasporto pubblico locale in servizio nelle linee della rete urbana.
- Taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone nelle vie in oggetto.
- Mezzi di soccorso.
- Veicoli in servizio di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, FF.AA., Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigilanza notturna, Autorità Giudiziaria, con insegna stampata esternamente al veicolo o con apposito segnale distintivo esposto.
- Veicoli del Comune di Capoliveri, dell’Esa, dell’Asa, dell’Enel, delle Poste Italiane e dei gestori nazionali della telefonia fissa e mobile, delle ASL, di veicoli blindati portavalori per motivi di servizio.
- Veicoli di ministri del culto.
- Auto funebri per trasporto feretri.
- Veicoli di medici in visita nelle zone in oggetto: per il transito e la sosta nella ZTL dei medici, consentiti solo ed esclusivamente per visite a domicilio nelle vie in ZTL, deve essere obbligatoriamente esposto, sul cruscotto anteriore dell’auto, il contrassegno o la tessera di iscrizione all’ordine.
- Veicoli utilizzati ed abilitati al trasporto occasionale di merci per attività artigianali o commerciali, vettori, agenti di commercio e fornitori per esigenze legate a rifornimenti o servizi limitatamente alle fasce orarie individuate.
- Veicoli ad uso del Sindaco, del Vice Sindaco e del Comandante della Polizia Municipale per accessi inerenti la funzione ricoperta.
La sosta di tutti i veicoli sopraindicati è consentita, senza limitazione di orario ma solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. E’ comunque obbligatorio rispettare i divieti di sosta indicati in loco da apposita segnaletica.
Richieste di ingresso in ZTL successive al transito
Qualora l’ingresso sia avvenuto nella ZTL, in presenza dei prescritti requisiti ma senza il contrassegno, dovrà essere presentata all’ufficio di Polizia Locale la documentazione giustificativa. entro 20 giorni dall’avvenuto transito.
Per i casi di urgenza o assoluta necessità, per i transiti effettuati senza permesso, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione scritta all’Ufficio Polizia Municipale, entro 20 giorni dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell’accesso. Le richiesta saranno esaminate dal Comando Polizia Municipale per gli adempimenti autorizzatori: i casi per i quali non venga riscontrata urgenza o necessità specifica verranno inoltrati all’Ufficio contravvenzioni per la prosecuzione dell’iter sanzionatorio.
Modalità di rilascio dei contrassegni
1.I soggetti che possono ottenere il contrassegno per l’accesso e la sosta nella ZTL, possedendo i requisiti previsti, devono inoltrare apposita istanza al Comando Polizia Municipale, usando gli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Polizia Municipale; dopo la necessaria istruttoria, verrà rilasciato il contrassegno.
2. Per gli interventi urgenti è altresì possibile richiedere l’autorizzazione successivamente al transito presentando documentazione giustificativa dell’intervento.
3.Documentazione necessaria:
Modulo di richiesta
Fotocopia patente di guida dei componenti il nucleo familiare
Stato di famiglia, eventuale autocertificazione
Copia del contratto di affitto e/o altro titolo
Ogni altra documentazione utile all’ottenimento dell’autorizzazione.
Modalità di esposizione dei contrassegni
1.I contrassegni devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto anteriore del veicolo, durante il transito e la fermata. In caso di illeggibilità del contrassegno occorre sostituirlo inoltrando richiesta all’Ufficio Polizia Municipale che rilascerà contrassegno sostitutivo, previa riconsegna del precedente contrassegno.
2.L’illeggibilità del contrassegno corrisponderà alla violazione della non esposizione del contrassegno con la conseguente sanzione.
Motoveicoli, motocicli, auto e biciclette elettriche, biciclette, altri mezzi non a motore.
1.L’ingresso e la sosta di motoveicoli, motocicli ed altri mezzi a motore assimilabili è limitato ai soli abitanti della ZTL ed è soggetto alle stesse norme autorizzative vigenti per le auto, senza obbligo di esposizione del contrassegno per la sosta negli spazi autorizzati.
2.Possono circolare liberamente nella ZTL le biciclette, i mezzi a trazione animale ed ogni altro mezzo non a motore.
Come funziona il sistema di controllo della ZTL
1.Gli ingressi nella ZTL saranno controllati per mezzo di apparecchiature elettroniche di video-controllo che, mediante raffronto delle targhe d’immatricolazione dei veicoli transitati con quelle registrate nella banca dati delle targhe autorizzate, individueranno i veicoli non abilitati come sanzionabili.
2.La ZTL è controllata attraverso 5 video-varchi di entrata.
- Varco n° 1 (bivio S. Rocco - Circonvallazione) regolamenta l’entrata in direzione via Oberdan
- Varco n° 2 (Incrocio Circonvallazione – via T. Speri) regolamenta l’entrata in direzione piazza Matteotti.
- Varco n°3 angolo via S. Pellico- via C. Menotti regolamenta l’accesso in direzione P. Gori
- Varco n. 4 angolo via Appiani regolamenta l’accesso in direzione piazza Garibaldi.
- Varco n. 5 Via Calamita: regolamenta l’entrata in Via Calamita
3.Per i veicoli non registrati nella banca dati delle targhe autorizzate, ma aventi diritto ai sensi del regolamento che saranno transitati attraverso i varchi di video-controllo elettronico, dovrà essere presentata all’Ufficio di Polizia Municipale non oltre 10 giorni dall’avvenuto ingresso, la documentazione giustificativa che, qualora ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione. In caso di omessa comunicazione della documentazione giustificativa, sarà dato seguito all’iter sanzionatorio secondo le norme del Codice della Strada.