L'imposta di soggiorno e quella di sbarco sono istituite dai comuni in attuazione delle Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
I comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonchè dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti.
Il gettito dell'imposta di turismo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali.
Il gettito dell'imposta di sbarco è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali.
Sono soggetti a queste imposte comunali chi alloggia nelle strutture ricettive o chi sbarca sulle isole da collegamenti marittimi di linea; non sono soggetti a queste imposte invece i residenti ed elettori dei comuni dell'isola.
Questioni in attesa di risposta:
- é leggittimo un regolamento comunale che regola i proventi dello sbarco dei passeggeri che avviene nel territorio di altro cumune?
- è legittimo destinare il gettito dell'imposta di sbarco per finanziare interventi a sostegno delle strutture ricettive (sembrerebbe questo lo scopo della promozione turistica organizzata dalla gestione associata del turismo) quando questa destinazione è prevista per l'imposta di soggiorno ma sembra esclusa per l'imposta di sbarco?
- quale servizio si aspetta il soggetto al pagamento dell'imposta di soggiorno e quello soggetto all'imposta di sbarco?
Le risposte possibili:
- destinare i gettiti dell'imposta di sbarco, per realizzare interventi strutturali per migliorare la mobilità di Portoferraio e di Rio Marina e di tutta l'isola d'Elba e per sostenere i servizi pubblici locali (ad esempio vigili urbani, musei....)
- istituire l'imposta di soggiorno per finanziare anche interventi a sostegno delle strutture ricettive compresa promozione turistica;
- organizzare o potenziare un sistema integrato di gestioni associate o di unioni dei comuni dell'Isola d'Elba per predisporre un'analisi e realizzare un piano di interventi condiviso con le associazioni economiche di categoria economiche e quelle rappresentative di interessi diffusi.
Paolo Gasparri