Dopo il sequestro dei cantieri da parte dei Carabinieri forestali, arrivano due ordinanze dirigenziali, n.56 e n.58, dell’area tecnica del Comune di Campo nell’Elba che sospendono i lavori relativi alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presentata l’8 marzo 2016 da Giorgio Vinai in qualità di legale rappresentante della società S.C.A.T. s.r.l., di Mondovì (CN).
La lettura delle due ordinanze è molto istruttiva perché emerge che, in entrambi i casi, le richieste riguardavano la «manutenzione straordinaria di viabilità esistente consistente nell’adeguamento del sedime viario storico alle attuali esigenze di transito e dotazione di adeguate canaline per la raccolta delle acque meteoriche, con minimale movimento di terra, sfoltimento della vegetazione che in parte ha occupato lo storico sedime viario mediante il rifacimento del fondo con materiale arido in grado di drenare l’acqua meteorica», da realizzarsi a Galenzana (Scia n. 56) e in località Formicaio (Scia n. 58), dove in realtà c’erano sentieri, mulattiere e cesse dell’Enel che sono stati trasformati in una strada carrabile larga oltre 5 metri, con grossi ed estesi spostamento di terra, demolizione di rocce con mezzi pesanti, completo stravolgimento del piano di calpestio e dell’equilibrio idrogeologico dell’area interessata dalla creazione di una ripida nuova autostrada.
Dai due documenti risulta che la Commissione per il Paesaggio aveva espresso per entrambi i tratti – che vanno a formare un’unica autostrada - «Parere Favorevole in quanto trattasi di intervento di riqualificazione di tracciato esistente in disuso», mentre la Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio di Pisa aveva lasciato trascorrere i termini previsti senza esprimere il parere di competenza, facendo scattare il silenzio-assenso, come purtroppo successo altre volte nella stessa area.
E’ in base a queste richieste minimali - manutenzione straordinaria della viabilità - che sono state concesse l’autorizzazione paesaggistica e rilasciato il vincolo Idrogeologico. Ma, come si legge nelle due ordinanze dirigenziali, sia a Galenzana che al Formicaio «Visto il verbale di sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale, prot. n. 1624 del 7/02/2017 (…) eseguito da personale dell’Area Tecnica e da personale della Gestione Associata Polizia Municipale “Elba Occidentale” dalla quale si evincono difformità edilizie da quanto autorizzato» per Galenzana e «Dichiarato» per il Formicaio.
Per quanto riguarda il cantiere di Galenzana, l’area tecnica del Comune precisa: «Considerato che l’approfondimento istruttorio della pratica in oggetto, anche a seguito della notizia di sequestro, ha rilevato alcune carenze documentali oltre che difformità con quanto dichiarato, tra cui: 1 Realizzazione di opera di rinfianco della strada con muro a gravità costituito da pietrame di recupero di grande pezzatura di 2 metri di altezza misurata nel punto più alto per una lunghezza di 6,7 metri di base copia informatica per consultazione e 10 metri alla sommità, in difformità dalla SCIA 56/2016 e priva della preventiva autorizzazione paesaggistica e dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, nonché del deposito al Genio Civile; 2 mancata dichiarazione in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 41bis del DL n. 69 del 21/06/2013».
Per il Formicaio l’area tecnica del Comune di Campo nell’Elba scrive che «si evincono difformità edilizie da quanto autorizzato; Considerato che l’approfondimento istruttorio della pratica in oggetto, anche a seguito della notizia di sequestro del cantiere, ha rilevato alcune carenze documentali oltre difformità con quanto dichiarato, tra cui: 1 Mancanza della delimitazione della recinzione di cantiere prevista ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 81/2008; copia informatica per consultazione 2 Presunta presenza anche non contemporanea di più imprese/lavoratori autonomi all’interno del cantiere, che comporta la sottoposizione dello stesso alle norme in materia di sicurezza sui cantieri temporanei mobili di cui al Titolo IV, Capo I del D. Lgs. 81/2008 (…) Ravvisata la necessità di effettuare ulteriori rilievi rispetto alla posizione del cantiere, al fine di accertare che in prossimità dell’abitato del Formicaio lo stesso risulti esterno ai confini del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e ricada nelle particelle individuate dal committente dei lavori, nonché di provvedere a rilevare la necessità di eseguire ulteriori approfondimenti in merito alla titolarità del proponente ad eseguire i lavori di cui alla pratica edilizia in oggetto».
Per entrambi e cantieri dell’autostrada vengono sottolineate: «3 tardiva presentazione della dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del professionista in qualità di progettista e direttore dei lavori, prevista nell’Allegato D della Regione Toscana; 4 tardiva comunicazione agli uffici comunali dell’affidamento dei lavori da parte del committente a impresa di costruzioni, ai sensi dell’art. 141, comma 8 della LRT 65/2014 con omissione degli obblighi previsti dall’art. 90 comma 9, lettera c) del D. Lgs. 81/2008; 5 tardiva presentazione della dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte della ditta affidataria dei lavori, prevista nell’Allegato D della Regione Toscana».
Quindi, visto il Regolamento Edilizio; le vigenti norme urbanistiche, Il Piano Strutturale del Comune di Campo nell’Elba adottato nel 2014; le Leggi urbanistiche statali e regionali vigenti; la Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i.; le Norme Tecniche di Attuazione del PAI del Bacino Toscana Costa del 2005; la Legge Regionale n. 21/2012; il Codice dei beni culturali e del paesaggio; le Norme Tecniche di Attuazione del P. di F. e la Variante Gestionale del 2009, l’area tecnica del Comune ritiene «doveroso ai fini cautelativi di provvedere ad ulteriori esami ed accertamenti in merito alla situazione venutasi a creare anche al fine di accertare la consistenza e lo stato delle opere eseguite in parziale difformità ai titoli abilitativi in essere» e ordina in via cautelativa la sospensioni dei lavori sia a Galenzana che al Formicaio e avverte Che «in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà ad effettuare opportuna segnalazione alla Autorità Giudiziaria».
La presidente di Legambiente Arcipelago Toscano, Maria Frangioni, conclude: «Come facilmente si evince dall'esame delle due ordinanze, non era affatto "tutto regolare", come più volte asserito da rappresentanti della ditta Scat e purtroppo non solo da loro. D'altra parte le irregolarità erano e sono talmente rilevanti (queste, e sicuramente diverse altre da tempo segnalate dai cittadini e dalla nostra Associazione), che non era poi tanto difficile notarle. Restiamo quindi in attesa degli ulteriori sviluppi di una situazione che vede da anni un largo fronte di forze impegnato nella difesa di un gioiello del nostro Arcipelago».
Legambiente Circolo dell'Arcipelago Toscano