Navi per l'ennesima volta a banchina e collegamenti con l'Elba interrotti, fino a poco tempo fa la notizia sarebbe stata da considerarsi "di rilievo" per la nostra comuità, oggi, nei tempi di un disastroso mutamento climatico globale (ben avvertibile anche localmente) che solo i privi di scienza e coscienza si ostinano a negare, siamo quasi alla "ordinaria amministrazione"
Anzi no, una vera notizia c'è, perché questa volta la decisione di non prendere il mare non l'hanno assunta, come d'uso, i comandanti delle singole unità navali, ma è stata l'Autorità Marittima (a riprova della gravità delle condizioni) a decretare il blocco dello scalo ferajese.
Quello che segue è infatti il testo dell'Ordinanza n. 97 emessa alle ore 6.00 di domenica 22 Dicembre dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio:
Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Portoferraio nonché Comandante del porto di Portoferraio sottoscritto:
VISTI gli articoli 30; 62, 65, 69 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento d'esecuzione;
VISTE le comunicazioni inerenti le allerte meteo emanate dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dagli Enti Regionali preposti;
SENTITI gli esiti della riunione tenutasi in data 21 dicembre 2019 con i Servizi tecnico nautici e con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (quest'ultima in videoconferenza);
CONSIDERATE le eccezionali avverse condizioni meteorologiche in atto e previste nel porto di Portoferraio:
ORDINA
Articolo I (Divieti in mare)
1. A decorrere dalle ore 07:00 odierne, e sino ad emissione di analogo provvedimento abrogativo della presente, sono temporaneamente interdette le acque portuali del Porto di Portoferraio a tutte le unità navali in ingresso, in uscita e transito.
2. Le unità navali in transito nelle acque del Circondario marittimo hanno in ogni caso la facoltà di poter dirigere ed ancorare alla fonda nella Rada dei Porto di Portoferraio, previa comunicazione alla Sala operativa di questa Capitaneria di porto.
3. Il temporaneo divieto di cui al comma 1 non si applica alle unità navali delle Amministrazioni pubbliche impegnate in servizi di istituto, dei servizi tecnico nautici impiegate per motivi di necessità nonché alle altre unità che dovessero essere eventualmente impiegate da questa Autorità Marittima per motivi di soccorso.
Articolo 2 (aree portuali)
1. Presso le aree demaniali portuali ove ormeggiano unità navali, non sono consentiti transiti e permanenze pedonali e veicolari a chiunque non vi abbia motivo per attività di servizio di cui al comma 2.
2. Possono accedere per motivi di servizio alle aree di cui al comma 1, prestando in ogni caso la massima attenzione, esclusivamente gli equipaggi delle navi, gli operatori portuali, il personale dei servizi tecnico nautici ed il personale delle Amministrazioni pubbliche, od operanti per queste, e delle Forze dell'ordine. •
3. L'utenza portuale deve in ogni caso evitare di avvicinarsi troppo al ciglio delle banchine ed alle strutture ed agli arredi portuali aperti al pubblico transito.
Articolo 3 (Sanzioni)
1. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05 e successive modifiche ed integrazioni. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata attrav;so idonee modalità di comunicazione e diffusione elettronica e mediante l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.govit/portoferraio.