ORDINANZA N. 17 DEL 09/03/2020
MISURE DI SICUREZZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19
IL SINDACO
Visti:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- il D.P.C.M. 1 marzo 2020 recante disposizioni attuative del decreto legge n.6/2020 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;
Richiamate le Ordinanze della Regione Toscana n.6 del 2 marzo 2020, n.7 del 4 marzo 2020, n.8 del 6 marzo 2020 ed in particolare la n. 9 del 8 marzo 2020 “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Rilevato che l’art. 3, comma 2, attribuisce alla competenza del Governo con lo strumento del decreto presidenziale, sentiti i presidenti delle regioni competenti, l’adozione delle misure dirette ad evitare la diffusione del COVID-19 nonché le ulteriori misure di gestione dell’emergenza.
Ritenuto che sul territorio del Comune di Campo nell’Elba, tenuto conto del contesto isolano, appare opportuno adottare disposizioni che attuino le misure già introdotte dalle autorità statale e regionali e prevedano ulteriori cautele per evitare o almeno grandemente attenuare, per quanto possibile, il rischio sanitario connesso alla patologia e alla sua trasmissione;
Visto l’art. 50, comma 5, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
1) Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia privato che pubblico, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
2) Negli esercizi commerciali e negli esercizi di somministrazione la cui superfcie interna rende inevitabile l’affollamento della clientela è consentita la contemporanea presenza di un numero di avventori tale da assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; gli esercenti devono assicurare che il flusso di accessi della propria clientela garantisca la predetta misura di sicurezza;
3) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato; resta consentito lo svolgimento di sedute di allenamento in impianti all’aperto senza la presenza di pubblico e a condizione che sia interdetto l’uso promiscuo di spogliatoi e di locali igienici; sono consentiti lo sport di base e le attività motorie svolti all’aperto o in locali chiusi purché non aperti al pubblico e purché sia rispettata distanza minima interpersonale di almeno un metro;
4) Gli accessi al Museo Mineralogico e Gemmologico ed alla Biblioteca Comunale sono consentiti nei limiti di flusso e con le cautele di cui all’art. 1 della presente ordinanza;
5) Salvo i casi di assoluta necessità ed urgenza sono chiusi al pubblico gli uffici comunali, ad eccezione dell’Ufficio Protocollo, dell’Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile nei quali l’accesso è consentito ad una persona per volta purché ad adeguata distanza dal personale comunale; in caso di assoluta necessità ed urgenza, previa specifca autorizzazione, è consentito l’accesso agli altri uffici nel rispetto delle sopra indicate norme di sicurezza; tutti gli uffici restano comunque contattabili telefonicamente e via mail ai numeri e agli indirizzi reperibili sul sito istituzionale;
6) Le persone di età superiore ai 65 (sessantacinque) anni o quelle affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita devono evitare, per quanto possibile e salvo i casi di stretta necessità, di uscire dalla propria abitazione e comunque di frequentare luoghi affollati dove sia difficile mantenere la distanza minima interpersonale di un metro;
7) A chiunque faccia ingresso nel Comune di Campo nell’Elba, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identifcate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020 o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale, è fatto obbligo di procedere all’isolamento fduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residenti o domiciliati nel Comune di Campo nell’Elba,
al proprio MMG o PLS, altrimenti al numero unico dell’Azienda USL di riferimento (Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444), attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00;
Tali informazioni saranno trasmesse ai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, che adotteranno i
provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fduciario, come di seguito riportato:
a. il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente, sulla base
delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate, dandone comunicazione al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente;
b. ricevuta la segnalazione, contatta telefonicamente la persona interessata e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato, ai fni di una adeguata valutazione del rischio di esposizione, nonché di declinazione della durata dell’isolamento fduciario, in ragione della data di ultima esposizione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fduciario informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le fnalità, al fne di assicurare la massima adesione;
d. per quanto attiene le misure conseguenti si applicano le previsioni, di
cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell’ordinanza
n.6 del 2 marzo; e in particolare, le persone sottoposte ad isolamento fduciario devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
- mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni
dall’ultima esposizione;
- divieto di contatti sociali;
- divieto di spostamenti e/o viaggi;
- obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
- evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di conviventi;
- osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio
frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfci, aerazione degli ambienti);
8) La stessa comunicazione deve essere inviata via mail agli indirizzi: poliziamunicipale @comune.camponellelba.li.it cell 376 0278866 – 376 0278867, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando con precisione il luogo di dimora del dichiarante nel territorio comunale, ed il relativo recapito telefonico;
9) Gli uffici pubblici, gli esercizi commerciali e tutti i luoghi di aggregazione e di somministrazione devono dare adeguata pubblicità alle diposizioni della presente ordinanza mediante sua pubblicazione in luogo visibile a tutti; negli stessi luoghi è raccomandata la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
10) È in ogni caso obbligo di osservare con scrupolo le prescrizioni di comportamento e le cautele igienico sanitarie indicate dall’Autorità sanitaria, quali:
-Lavarsi spesso le mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno
un metro;
- Tenere comportamenti consoni all’igiene respiratoria;
- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Evitare il contatto delle mani con occhi, naso e bocca;
- Evitare l’assunzione di farmaci antivirali e antibiotici senza prescrizione medica;
- Pulire le superfci con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- Usare la mascherina solo nei casi di sospetta malattia o di contatto con persone malate.
11) La presente ordinanza è efficace per 90 giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio, in coerenza con le misure dettate dallo Stato e dall’Ordinanza Regione Toscana n.9/2020 ed è suscettibile di aggiornamenti e di integrazioni alla luce dell’evolversi della situazione;
DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Livorno, alla Regione Toscana, all’Azienda ASL Toscana Nord Ovest, alla locale stazione dei Carabinieri, alla Capitaneria di Porto, alla Polizia Municipale, alle società ed alle associazioni sportive e a tutti i soggetti aventi sede nel Comune interessati alla sua osservanza.
Il personale della Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Sindaco
Davide Montauti