IL SINDACO
VISTO il D. L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
VISTO il DPCM del 04/03/2020, recante “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;
VISTO il DPCM dell’08/03/2020, recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il DPCM del 09/03/2020 che integra quanto emanato con precedenti provvedimenti;
VISTA l’Ordinanza n. 6/2020 del Presidente della Regione Toscana “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di gestione e sanità pubblica”, la quale, fra l’altro, dispone le misure di informazione e prevenzione, dettaglia la profilassi e il trattamento per i soggetti a rischio e formula raccomandazioni relative al percorso assistenziale dei pazienti con sindrome influenzale;
VISTA l’Ordinanza n. 9/2020 del Presidente della Regione Toscana “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti;
RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze Sindacali n. 9 del 06/03/2020, n. 10 del 09/03/2020 e n. 11 del 10/03/2020;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
RITENUTO OPPORTUNO dover adottare ulteriori misure per prevenire la diffusione della citata malattia sul territorio comunale, integrative rispetto alle precedenti contenute nelle ordinanze sindacali sopracitate ed in linea con le misure già disposte con i suddetti provvedimenti;
ORDINA
- DI ATTENERSI STRETTAMENTE ALLE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO ESPRESSE ALL’ART. 1 DEL DPCM 09/03/2020;
- LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE FINO AL 03/04/2020;
A conferma di quanto espresso nel suddetto atto, con decorrenza immediata, si dispone che:
- Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- Le attività commerciali diverse da quelle di cui sopra sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- Si raccomanda vivamente di evitare gli spostamenti delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da compravate esigenze lavorative, situazioni di necessità e per motivi di salute. Coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento, di cui l'allegato.
SCARICA Autodichiarazione / Modulo per gli spostamenti
DISPONE
La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti soggetti:
- Polizia Municipale di Marciana
- Stazione Carabinieri di Marciana Marina
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell’Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Ai Sindaci dei Comuni Elbani;
La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line del Comune.
L’inosservanza alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge, compresa la chiusura immediata delle attività commerciali;
INCARICA
La Polizia Municipale e le forze dell’Ordine della vigilanza e dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
IL SINDACO
Simone Barbi