Non accolto il ricorso al Tar contro Comune di Portoferraio e ESaom Cesa Spa sul progetto Waterfront. “il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con pronuncia definitiva ha dichiarato inammissibili il ricorso principale ed i motivi aggiunti della Società Aethalia Marine service, dando ragione a Comune di Portoferraio e Esaom CESA spa e condannando la ricorrente a corrispondere al Comune ed alla “controinteressata” Esaom CESA spa euro 2.000 ciascuno oltre ad accessori di legge, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi”
Il motivo principale: la ricorrente oltre a non aver presentato candidatura all’avviso pubblico “non ha i requisiti propri di una seria candidatura alla partecipazione alla selezione in argomento; in altri termini, in relazione alle finalità del contestato avviso di selezione ed ai requisiti di idoneità economica ivi prestabiliti, la parte istante non può aspirare a realizzare la prevista trasformazione portuale e, quindi, a partecipare alla procedura comparativa”
Il Progetto di riqualificazione dell’area portuale di Portoferraio ha in pendenza alcuni ricorsi, (Coop San Giovanni udienza 20.11.13, Sales l’udienza non è ancora fissata) quello più pesante in ballo è della Soc Aethalia Marine Service, una piccola azienda con una filiale a Porto Azzurro.
La Società Aethalia Marine service, aveva presentato il ricorso al TAR contro il Comune di Portoferraio e la ESaom Cesa Spa chiedendo in sostanza l’annullamento dell'avviso pubblico "per la selezione di proposte di progetto per la realizzazione delle previsioni della variante al regolamento urbanistico e del piano regolatore portuale del Porto Cantieri", pubblicato sul sito web del Comune di Portoferraio in data 14.11.2012”
La Aethalia accusava il Comune di “Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del codice della navigazione; violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 della Costituzione), di concorrenza, massima partecipazione e proporzionalità; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità; violazione del principio di proporzionalità.”
Poiche “Il Comune, - si spiega nel testo della sentenza- riservando l’ammissione alla gara soltanto a favore di chi sia titolare di tutte aree comprese nell’ambito portuale, ha stabilito un requisito di partecipazione che limita ad uno solo il numero dei possibili concorrenti, senza nemmeno prevedere la possibilità dell’avvalimento e/o la partecipazione in A.T.I.” Si sono costituiti in giudizio il Comune di Portoferraio e la controinteressata Esaom Cesa s.p.a. “Quest’ultima ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, sull’assunto che la deducente, stando al certificato della Camera di commercio sarebbe ad oggi inattiva ed avrebbe come oggetto sociale la realizzazione di approdi turistici, e non di porti turistici, ed attività solo parzialmente riconducibili alla cantieristica, nonché sull’assunto che l’ultimo bilancio di Aethalia risale al 2007 ed indica un giro d’affari di euro 68.936 ed un capitale di euro 10.000, cosicchè l’esponente non appare una potenziale candidata reale alle attività oggetto della contestata selezione".
Aurora Ciardelli