GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA (1737-1801/1815-1860)
Il regolamento che il Granducato di Toscana rilascia annesso ad ogni lettera di marca prosegue nel dettaglio dei provvedimenti che devono essere adottati nella guerra di corsa contro i pirati corsari barbareschi.
Nella parte terminale si sofferma con particolare attenzione sul ricavato della vendita delle prede, sul caso che due bastimenti adibiti alla corsa, ma non in società, abbiano fatto in concorrenza una preda, sugli obblighi degli “uffiziali e marinari” del bastimento corsaro, sulle pene da comminarsi a coloro che commettono delitti, misfatti e disordini sui bastimenti corsari,sull’uso della bandiera sopra i bastimenti
adibiti alla corsa.
Sul ricavato della vendita delle prede
“Art 33
Terminato in qualunque modo il corso,e pronunziate tutte le sentenze di confisca l’Armatore procederà alla vendita al Pubblico Incanto del Bastimento Corsaro sue armi e attrezzi ,formerà il conto delle spese di disarmo, riunirà tutte le liquidazioni particolari delle prede, ed in concerto col Capitano del Luogo dell’armamento formerà il progetto di liquidazione generale del prodotto dell’intera crociera.
Questo prfogetto sarà sottoposto al Tribunale locale di prima Istanza, il quale verificati i documenti che lo correderanno e fatte le debite rettificazioni lo renderà definitivo ed esecutivo.
Art 34
Il terzo del prodotto delle prede che saranno state fatte, apparterrà all’equipaggio dedotte prima proporzionatamente tutte le spese ad eccezione di quelle di Compra, armamento e disarmo del Corsaro che saranno totalmente a carico degli interessati della società
Art 35
Potrà accordarsi all’Armatore al Capitano del Corsaro il due per cento sul prodotto netto di ciascuna preda, per indennizzarlo del valore della Cassa del Capitano predato e delle paccottiglie trovate a bordo, che apparterranno così alla massa
Art 36
Non sarà permesso ai Componenti l’Equipaggio dei Corsari alcuna porzione determinata sul terzo del prodotto delle prede a loro appartenente ma la fissazione delle parti meritate di ciascuno, avuto riguardo al lavoro, e coraggio particolare,sarà fatta da un Consiglio presieduto dal Capitano del Porto del Luogo dell’armamento e composto dal Capitano e dei cinque individui dell’equipaggio inscritti primi sul Ruolo del Corsaro. I membri di questo Consiglio presteranno nelle mani del Capitano del Porto il giuramento di procedere in loro anima e coscienza alla fissazione delle parti di ciascuno
Art 37
Il Regolamento delle parti non potrà mai eccedere il massimum qui appresso indicato per ciascun grado cioè Capitano, dodici parti, secondo Capitano, dieci Tenente, otto Scrivano e Maestri d’equipaggio per ciascuno, sei conduttori delle prede, piloti, maestri d’armi e cannonieri per ciascuno, tre parti, marinari per ciascuno, una parte e mezzo, mozzi, mezza parte
Art 38
Il regolamento delle parti assegnerà sul total prodotto delle prede una somma a coloro che fossero stati feriti o storpiati nei combattimenti ed alle vedove e figli di quelli che vi fossero morti ma queste somme non potranno mai eccedere il doppio della parte dovuto a ciascuno di essi
Art 39
Sarà fatto un atto per porre in essere il regolamento delle parti fra l’equipaggio, esso non sarà soggetto ad alcuna revisione o reclamo
Art 40
Negli otto giorni che seguiranno l’approvazione della liquidazione generale, il Capitano del Porto formerà con gli accennati documenti il ruolo delle somme dovute a ciascun individuo dell’equipaggio, di concerto con l’Armatore il quale dovrà subito pagare a ciascuno la sua provvisione in presenza del Capitano del Porto. Le
parti dei marinai assenti saranno depositate alla Cassa dell’Amministrazione delle Regie Rendite. In caso di ritardo nel pagamento l’Armatore vi sarà costretto per via d’arresti personale
Art 41
E’ proibito ai marinari dei Corsari di vendere le loro parti sulle prede ed a chiunque di comprarle sotto pena della perdita delle somme che avessero pagate per questo oggetto. Le parti sulle prede appartenenti all’equipaggio non potranno essere sequestrate e saranno pagate ai marinari stessi in persona e ai loro
procuratori speciali”
Nel caso che due corsari non in società abbiano fatto in concorrenza una preda
“Art 42
Nel caso che due o più corsari senza essere uniti in società fra loro,abbiano fatta in concorrenza una preda, il suo prodotto sarà diviso fra loro in proporzione dell’armamento,del numero dell’equipaggio di ciascun Corsaro, ben inteso che si dice aver concorso alla preda quel Corsaro che al momento in cui è stato abbordato il bastimento nemico, era a tiro di cannone del medesimo ed ha inalberata la sua bandiera e tirato un colpo di cannone quand’anche non sia in effetto andato a Bordo”
Obblighi degli Uffiziali e Marinari
“Art 43
Qualsiasi Uffiziale, Marinaro o altra persona addetta ai Bastimenti armati in Corsa, che darà informazioni o manterrà corrispondenze col nemico sarà punita con la pena di morte
Art 44
Nessun Uffiziale, Marinaro o altro potrà ricevere alcuna lettera o imbasciata per parte del nemico, senza che ne renda conto nello spazio di dodici ore al più,in caso che ciò sia possibile al rispettivo Capitano, altrimenti contravvenendo sarà punito colle pene determinate dagli articoli di guerra da estendersi fino alla morte, alle quali pene s’intendono sottoposti anche coloro che essendo informati di ciò, non lo palesassero
Art 45
Niuna persona che sarà sui Corsari potrà soccorrere il nemico con danaro, vettovaglie, polvere, palle e munizioni o qualsiasi altra provvisione direttamente o indirettamente sotto pena della vita o di altro gastigo ad arbitrio del Consiglio di Guerra
Art 46
E’ proibito espressamente ad ogni Capitano l’arrestare o visitare sotto qualunque pretesto I Bastimenti portanti Bandiera di potenze amiche o alleate sotto pena di detenzione da da determinarsi dal Consiglio di Guerra secondo le circostanze ed con l’obbligo inoltre di rispondere ai Proprietari di detti Bastimenti tutti i
danni e spese tanto ordinari che straordinari occasionate dal detto arresto
Art 47
Tutti I fogli, Contratti fra mercanti e capitani di nave, Polizze, Passaporti ed alter scritture di qualunque genere che saranno trovate a bordo delle navi predate saranno diligentemente conservate come stato ordinate con l’art 20 sotto la pena di due anni di detenzione oltre la perdita della partecipazione spettante a
chi contravvenisse o di altro gastigo da imporsi secondo la qualità delle circostanze dal Consiglio di Guerra.
La sottrazione di contanti, effetti e mercanzìe sarà punita colla pena prescritta negli articoli di guerra per i furti qualificati
Art 48
Sarà soggetto alle stesse pene da pronunziarsi dal Consiglio di Guerra ,chiunque ardisse rubare gumene, ancore, vele, polveri, armi e munizioni o qualsiasi cosa appartenente all’armamento attrezzi e provvisioni del Corsaro o alle Persone imbarcate sul bastimento
Art 49
Nel caso che rimanga preso qualche Bastimento nemico specialmente quando non si sia difeso, non sarà permesso di maltrattare l’equipaggio del Bastimento predato sotto gravissime pene da infliggersi a chi contravvenisse.
Art 50
Ogni Capitan oil quale mancherà di dare sul suo Bastimento tutte le buone disposizioni nel momento di attacco col nemico e di incoraggiare gli Uffiziali,Marinari sarà punito col gastigo che le circostanze della sua negligenza o delitto potranno meritare
Art 51
Ogni Uffiziale e Marinaro qualunque dovrà puntualmente adempire e comandi del Capitano tanto per assalire quanto per difendersi contro il nemico,sotto la pena del gastigo che potrà meritare la qualità della sua negligenza o delitto
Art 52
Nessuna persona appartenente al Corsaro dovrò proferire parole sediziose e molto più resta proibito per qualsivoglia pretesto di fare radunanze sediziose sotto pena di morte
Art 53
Veruno dell’equipaggio potrà contrastare col Capitano e Uffiziali sotto pena di gastigo severo e molto più non si ardirà di spaventarli, sotto pena della vita, o altrimenti ad arbitri del Consiglio di Guerra
Art 54
Se qualcuno crederà avere motive da dolersi per la somministrazione di cibi insalubri o per altra legittima causa, dovrà aver ricorso al capitano e quando da questi non siano presi i necessari provvedimenti, potrà portare le sue rappresentanze o al Console Toscano nel primo Porto di approdo in Stato Estero o al rispettivo Capitano del Porto nei Porti Toscani, ma per questo,non sarà permesso a veruno di far nascere dei disturbi altrimenti sarà severamente punito secondo la sentenza del Consiglio di Guerra
Art 55
Resta proibito a ciascuno di contrastare o battersi sopra il Bastimento oppure di servirsi di aprole irritanti atte a cagionare delle liti e dei disturbi sotto pena di severo gastigo”
Norme finali
“Art 56
Ogni omicidio volontario sarà punito colla morte
Art 57
I Capitani dei Corsari si dovranno contenere nei loro depositi ed esami avanti I ministri di Sanità tanto nel Granducato che fuori dal medesimo con la più veridica sincerità non tacendo notizie verune che possono aver rapporto colla salute pubblica né alterando le circostanze nella minima parte sotto le rigorose pene comminate dalle leggi contro simili trasgressioni e saranno infine giudicati col maggior rigore delle Leggi medesime tutte le trasgressioni in materia di sanità come sarebbero attentati disbarchi clandestini di robe o persone sulle coste del Granducato o altrove e qualunque altra infrazione ai provvidi regolamenti di Sanità
Art 58
Tutti gli altri delitti .misfatti e disordini commessi su I Corsari dei quali non è stata fatta menzione nei presenti articoli saranno puniti a seconda delle circostanze e in conformità delle leggi di Marina
Art 59
Il Consiglio di Guerra dovrà essere formato di due Uffiziali della Marina di guerra, del Capitano del Porto, di due Ufficiali della Guarnigione e di due Piloti di Marina; in mancanza di due Uffiziali di Marina dovranno supplirvi altrettanti Uffiziali della Guarnigione e l’Uffiziale di rango superiore o il più anziano in rango eguale sarà il Presidente del Consiglio.
Il Capitano del Porto dovrà presentare al Consiglio il rapporto del fatto che deve giudicarsi che dovrà essere estratto dal giornale che avrà presentato al suo uffizio il Capitano del Corsaro.
L’Auditor Militare locale che farà le funzioni di Cancelliere del Consiglio dovrà presentare il suo voto in scritto sulla pena da infliggere o per l’intera assoluzione del Processato dopo fatti gli esami voluti dalla Legge
Art 60
Sarà in facoltà del Capitano del Bastimento di mettere ai ferri quei Marinari che mancassero al loro dovere o che si rendessero colpevoli di qualche delitto e nel caso di una straordinaria circostanza per la quale non fosse prudenziale il trattenere a bordo qualche delinquente fino all’arrivo del Corsaro in un Porto del Granducato, potrà concertarsi coi Consoli Toscani nei porti esteri dove ( ) con il Bastimento per il disbarco dei medesimi con quelle cautele che la natura dei loro delitti potesse esigere”
Sull’uso della bandiera sopra i bastimenti adibiti alla guerra di corsa
“Art 61
I Bastimenti armati con Lettera di Marca potranno far uso della Bandiera Granducale con lo scudo senza trofei e della fiamma quando non vi siano nel medesimo Porto Bastimenti da Guerra Toscani
Art 62
Un esemplare del presente Regolamento sarà annesso ad ogni Lettera di Marca che sarà rilasciata.”
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3. Carta 148.ASCP)
Finisce qui il Regolamento per l’armamento di bastimenti adibiti alla guerra di corsa adottato dal Granducato di Toscana.
E’ evidente lo sforzo da parte dello stato granducale di far sì che un atto di guerra, per quanto corsaro, sia sottoposto al rigore della disciplina delle leggi e norme.
Marcello Camici
ASCP.Archivio storico comune Portoferraio