La Legge 18 giugno 2009, n.69 ha fissato, al comma 1 dell'art.32 al primo gennaio 2010 (poi prorogato al primo gennaio 2011) la data in cui gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, “le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
Del pari, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 69 del 2009, è demandata al DPCM del 26 aprile 2011, relativo alla pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, la regolamentazione delle modalità e delle forme di pubblicazione sui siti informatici delle procedure ad evidenza pubblica.
Vero è dunque, come, con l’entrata in vigore dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) che reca disposizioni finalizzate all'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, a partire dal 1 gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate su carta non abbiano più valore legale.
In conseguenza di ciò, tutte le amministrazioni pubbliche statali e non statali sono obbligate a pubblicare sul proprio sito informatico, anche mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, gli atti e i provvedimenti amministrativi che necessitano di pubblicità legale.
Tale normativa, quindi sancisce il passaggio da un regime di pubblicità legale mediante affissione degli atti in un luogo fisico (ad es. l'Albo pretorio) ad uno virtuale (il sito istituzionale).
Se però le modalità di affissione tradizionali possono vantare di secoli di procedure e prassi consolidate, lo stesso non si può affermare per la nuova modalità on line.
Ora, le pubblicazioni di cui all’articolo 32, comma 2, della legge 69 del 2009 devono essere effettuate nella sezione del sito web dell’ente pubblico destinata alla affissione degli atti, raggiungibile dalla home page e indirizzata, secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA, dalla etichetta “Pubblicità legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o “Albo online”.
Senza alcuna pretesa di addentrarci in una dettagliata analisi delle normativa summenzionata è indubbio che fermo restando un margine di discrezionalità delle amministrazioni nello stabilire il livello di fruibilità del documento informatico in pubblicazione, pur tuttavia esso deve sempre mantenere dei requisiti ineliminabili, e cioè essere accessibile, leggibile, integro.
Per quanto riguarda i tempi di pubblicazione continua a far fede il repertorio, sebbene sia buona norma effettuare delle verifiche sistematiche e periodiche (anche con l’uso di strumenti automatizzati di controllo) circa possibili malfunzionamenti, impedimenti di breve o lunga durata all’ accesso dei documenti in pubblicazione, che di fatto riducono il tempo effettivo della pubblicazione stessa.
Le responsabilità derivanti da problemi tecnici e dai malfunzionamenti devono essere ben identificate e ripartite nei contratti, nelle convenzioni e nelle procedure, visto che, in caso contrario potrebbero ricadere sul Responsabile del procedimento di pubblicazione.
Preso atto che
problemi tecnici hanno reso inaccessibile il sito istituzionale e l’albo pretorio del Comune di Portoferraio per oltre 3 settimane, ciò peraltro in concomitanza con la pubblicazione di atti di importanza fondamentale per la cittadinanza e per la stessa amministrazione comunale (è il caso della procedura ad evidenza pubblica per l’assunzione di figure professionali, anche di livello dirigenziale, di alcuni avvisi di bandi di gara, così come in quello della delicatissima materia delle possibili osservazioni al piano strutturale).
I Gruppi Consiliari Cosetta Pellegrini Sindaco e Cambiare in Comune ,
impegnano il Sindaco di Portoferraio
una volta risolte le difficoltà tecnologiche che impediscono a tutti i cittadini interessati di prendere visione dei contenuti del sito istituzionale del comune a procedere a nuova ed integrale pubblicazione di questi ultimi, così da garantire il rispetto dell’arco temporale di pubblicazione in continuità della stessa.
Ciò da un lato è doveroso in termini normativi, dall’altro è l’unico modo di scongiurare ab origine qualsivoglia ipotesi di contenzioso, senza contare che in tal modo si potrebbe mettere a tacere, il maldicente “si sa come vanno le cose” che tanto è caro nella tradizione culturale italiana.
Ci permettiamo di evidenziare come tale ultimo aspetto non debba essere relegato nei margini del generico sentimento di insoddisfazione dei cittadini avverso la pubblica amministrazione, bensì in una spinta emozionale e motivazionale che quest’ultima, dal primo all’ultimo dei suoi componenti, dovrebbe far propria quale espressione stessa di quei principi costituzionali di trasparenza, efficienza ed imparzialità sanciti dalla Costituzione.
Ciò affinché l’operato della pubblica amministrazione sia non solo conforme alla legge, come deve essere, ma possa offrire anche quel senso di garanzia e di fiducia di cui, specie in questo momento storico, tanto v’è bisogno.
Firme
Antonella Giuzio
Cosetta Pellegrini
Alessandro Mazzei
Paolo Andreoli
Alessia Del Torto