Il Sindaco di Capoliveri ha firmato ieri, 14 luglio, un'ordinaza, immediatamente esecutiva, che sancisce il divieto di sosta (0/24), dal 14 Luglio 2016 al 31 dicembre 2016, su tutto il territorio comunale per ogni forma di campeggio o accampamento con caravan, roulotte, tende, mezzi meccanici e simili (attrezzati e trasformati in abitazione) e/o insediamenti non autorizzati.
Visto che nel territorio comunale non esistono zone attrezzate con servizi igienici pubblici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire forme di campeggio, la trasgressione di questa ordinanza comporterebbe sicuri inconvenienti, sia sotto l’aspetto igienico-sanitario, sia sotto quello del pubblico e privato decoro, con probabili e conseguenti forme di “molestia” all’ordine e alla sicurezza pubblica nonché causa di degrado per l’ambiente.
Il provverdimento, pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale, viene trasmesso al:
Prefetto di Livorno
Vice-Prefetto di Portoferraio;
Commissariato Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
Comando Capitaneria di Porto di Portoferraio;
Comando Corpo Forestale dello Stato di Portoferraio;
Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Portoferraio;
Comando Stazione Carabinieri di Capoliveri;
Corpo di Polizia Municipale di Capoliveri per la vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento e per l’irrogazione delle relative sanzioni.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquecento (€ 500,00), a norma del combinato disposto dell’articolo 7-bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 3 comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94;
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato con obbligo alla rimozione immediata di ogni materiale e/o all’immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
Stante l’inottemperanza all’ordine di cessazione del comportamento vietato e/o al ripristino dello stato dei luoghi, si procederà alla conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 C.P.
Responsabile del Procedimento è il sig. Maurizio Pagni, Responsabile dell’Area di Vigilanza del Comune di Capoliveri, al quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza (tel. 0565 – 93.52.00)
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune;
ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune;
ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
Il Sindaco
Dott. Ruggero Barbetti