Nei giorni scorsi ho avuto occasione di leggere l’ordinanza n° 65 del 12 agosto con la quale il Responsabile del Servizio di Polizia municipale, in previsione dello spettacolo pirotecnico della sera di ferragosto, per ragioni di sicurezza, ha disposto il divieto di sosta di tutti gli automezzi nel parcheggio della Linguella ed ha altresì vietato la circolazione degli automezzi e dei pedoni nel tratto di calata che dalla sede della Croce Verde porta a quel parcheggio.
Ma allora, mi sono chiesto, se in occasione di determinate manifestazioni come il mercato europeo o uno spettacolo pirotecnico, alla disciplina della sosta e della circolazione provvede il Comune e sempre il Comune, ogni anno, dispone la chiusura al traffico della calata per tutto il periodo estivo, per quale ragione l’Autorità portuale, con una ordinanza del 2007, riorganizzò la sosta nel piazzale della Linguella e nella calata Argonauti sottraendo all’uso pubblico non pochi posti auto? E perché con la medesima ordinanza fu ridotto il parcheggio pubblico esistente alla banchina dell’alto fondale? In sostanza a chi spetta disciplinare il traffico e la sosta dei veicoli in tutta la calata, alla Linguella, al molo del Gallo, alla banchina dell’alto fondale? Alla Autorità portuale o al Comune di Portoferraio?
Personalmente ritengo che l’Autorità portuale non abbia alcuna competenza e che quindi l’ordinanza del 2007 sia in buona parte illegittima. E la mia opinione è avallata dalla circostanza che nel 2013 mi fu accolto dalla Prefettura di Livorno un ricorso contro un verbale di contravvenzione notificatomi dall’Arma dei Carabinieri per aver parcheggiato l’auto proprio davanti alla ex Caserma in calata Argonauti. E nel ricorso sostenevo appunto l’incompetenza della Autorità portuale.
Per dare un fondamento di legittimità a quella ordinanza l’Autorità portuale ha fatto richiamo all’art. 6 del Codice della strada. Ma questo articolo disciplina la circolazione e la sosta degli automezzi “fuori dai centri abitati”. Non è certo il caso nostro. Nei centri abitati, è scritto chiaramente all’art. 7 del Codice, la competenza spetta al Comune, anche se le aree interessate dalla circolazione e dalla sosta non sono di proprietà comunale.
Le Autorità portuali (e Aeroportuali) possono disciplinare il traffico, in base all’art.6, comma 7, del Codice e all’art.8 del Regolamento di attuazione, solo nelle aree portuali e aeroportuali, “poste entro le recinzioni di confine”. In altre parole in tutte quelle aree dove si svolgono le attività e le operazioni portuali o aeroportuali MATERIALMENTE SEPARATE con “recinzioni di confine” dal resto del territorio comunale e dall’eventuale nucleo abitato esistente.
Ora non vi è dubbio che il piazzale antistante la sede della Capitaneria, tutta la calata medicea, il molo del Gallo e la zona dell’alto fondale fanno parte integrante, essenziale, dell’antico centro urbano e che la loro principale funzione è quella di consentire l’accesso all’abitato posto dentro le mura medicee oltre che ad alcune strutture destinate non ad attività portuali, ma ad attività museali, culturali e di spettacolo gestite dal Comune ( Museo archeologico, spazi e locali esistenti all’interno della Linguella).Per di più tutta la Calata appartiene in piccola parte al demanio marittimo e in gran parte al demanio comunale.
Ritengo opportuno, anzi, credo proprio che sia ora, che l’Autorità portuale, il Comune e la Prefettura di Livorno, decidano di incontrarsi e risolvere la questione, Codice della strada e Regolamento alla mano, per uscire dalla confusione, dall’incertezza, dal dubbio e per dare finalmente una precisa e definitiva interpretazione delle norme vigenti. Con l’occasione sarebbe bene che la Prefettura facesse anche presente alla Autorità portuale e al Comune che non è prevista dal Codice la possibilità di riservare spazi per la sosta delle autovetture dei dipendenti della Capitaneria, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza o di Pubblici Uffici. E che le riserve esistenti sono, quindi, clamorosamente illegittime.
Giovanni Fratini