Anche gli specchi acquei sono soggetti a tassazione. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Firenze, sezione staccata di Livorno, con la sentenza 2184 del 14 dicembre 2016.
Dunque banchine, pontili galleggianti e specchi d'acqua sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti (Tarsu), e la stessa regola vale per Tares e Tari.
Non solo, quindi, le superfici solide ma anche quelle liquide rientrano tra le aree scoperte tassabili poiché i mezzi natanti che sostano su queste aree producono rifiuti che una volta riversati sulla terraferma finiscono a carico dell'ente territorialmente competente che ha l'obbligo di rimuoverli e di smaltirli.
Sono esenti dal pagamento della tassa solo i locali e le aree che sono oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti e non quelli lasciati in concreto inutilizzati. Pertanto, anche la scelta soggettiva del titolare di non usare l'immobile non assume alcuna rilevanza.