INFORMAZIONI
È un contributo erogato dall’INPS, volto al sostegno delle spese per i bambini che frequentano gli asili nido (pubblici e privati) o per le attività di supporto a domicilio rivolte ai bambini che non possono frequentare l’asilo nido per motivi di salute.
È quindi possibile richiedere:
a. Contributo asilo nido: relativo al pagamento di rette per asili nido pubblici e privati autorizzati. È un buono annuo di 1000 euro, suddiviso per ogni anno di riferimento in 11 mensilità, volto ad agevolare il pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato.
Il contributo viene erogato mensilmente dall’INPS dietro presentazione, da parte del genitore, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette, per un importo massimo di euro 90,91 mensili (1000 euro: 11 mensilità). Il contributo non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
b. Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione: a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche. È volto a favorire forme di supporto a domicilio per i bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido a causa di gravi patologie croniche.
Si tratta di un contributo di massimo 1000 euro annui, erogato dall’INPS in un’unica soluzione, dietro presentazione da parte del genitore richiedente di una specifica attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta.
A CHI SI RIVOLGE
Il beneficio spetta ai genitori di bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2016. Non è previsto alcun limite di reddito massimo, quindi non occorre la dichiarazione ISEE.
Il genitore richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
residenza in Italia;
essere cittadino italiano o comunitario, o suo familiare titolare del permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).
PER IL CONTRIBUTO ASILO NIDO:
- il richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
- occorrerà fornire dichiarazioni e documentazioni specifiche sia nel caso la frequenza scolastica del minore sia nel periodo gennaio–luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017), sia nel caso di minore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal mese di settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018).
Per il contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione:
- il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune;
- è richiesta certificazione del pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento «l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica», secondo specifici parametri contenuti nella circolare INPS n. 88 del 22 maggio 2017.
Per i minori in affido preadottivo è richiesta l’indicazione dei provvedimenti relativi.
L’esistenza dei requisiti deve essere dichiarata all’atto della domanda telematica, assumendosi la responsabilità della veridicità e correttezza delle informazioni fornite.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, mediante uno dei seguenti canali:
- sito dell’INPS, servizi per il cittadino, tramite PIN dispositivo
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 o numero 06.164.164
- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
CAUSE DI DECADENZA
Il richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
L’erogazione dell’assegno è interrotta, in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo, a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano decadenza.
PAGAMENTO DEL BONUS
Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda.
L’utente che opta per l’accredito su un conto corrente è tenuto a presentare il modello di “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per frequenza asili nido: l’INPS comunicherà a tal fine all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione del buono (e la conseguente indetraibilità degli importi).
I bonus sono invece cumulabili con i c.d. “voucher baby sitting”, ma il bonus “asilo nido” non può tuttavia essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito web www.inps.it.