“Non sono quello che sono” afferma Iago nell’’Otello di Shakespeare (“I am not what I am”, Atto 1, Scena 1, Verso 67) rilevando la sua natura demoniaca.
https://auralcrave.com/2017/10/08/i-am-not-what-i-am-la-natura-demoniaca-di-iago-nellotello-di-shakespeare/
Con una simile logica il Comune di Portoferraio nel suo recente comunicato afferma sostanzialmente che il Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo che contiene il PIANO SPIAGGE non è un “atto di governo del territorio”. Certamente questo regolamento governa le concessioni demaniali e apparentemente ha lo stesso valore del Regolamento Urbanistico.
A proposito, il comunicato del comune cita erroneamente il Regolamento Edilizio che non c’entra un bel nulla con la questione. Ma il nuovo regolamento per la gestione del Demanio Marittimo è palesemente anche un atto di governo del territorio. Infatti il Titolo III del regolamento come previsto dalla sua intitolazione negli articoli dal 44 a 46 contiene il ”PIANO SPIAGGE”. E questo è in palese contrasto con l’articolo 63 del Regolamento Urbanistico che rinvia il piano spiagge ad un ulteriore “atto di governo del territorio” che per sua batura deve essere approvato con le specifiche procedure. E’ da notare anche che l’Allegato 1 del regolamento “Individuazione delle spiagge e delle tipologie di costa” sebbene previsto nell’indice non risulta invece pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
Nello stesso comunicato il Comune di Portoferraio afferma anche che “Con la legge regionale 65/2014, la definizione di “atto di governo del territorio” uscendo dal novero legislativo e definitorio, viene abrogata.” Non so su quale fantasiosa lettura della legge regionale 65/2014 si basi l’affermazione del Comune. Infatti la Legge regionale 64/2014 pubblicata dalla Regione Toscana sul proprio sito istituzionale, pur affermando all’articolo 2 che “Il governo del territorio si esplica mediante il coordinamento intersettoriale delle politiche, la coerenza dei piani e dei programmi di settore con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,...”, identifica all’articolo 10 gli atti di governo del territorio quali gli strumenti della pianificazione. E il PIANO SPIAGGE è certamente un atto di governo del territorio che come tale è soggetto alle particolari “Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio” previste dal TITOLO II della legge regionale 65/2014, che implica adeguate forme di partecipazione della cittadinanza.
Come può l’Amministrazione comunale uscire dal demoniaco intreccio in cui si è infilata? Probabilmente non resta che abrogare per autotutela il regolamento per la concessione Demaniale Marittima nella parte che contiene il PIANO SPIAGGE; e questo con il favore della maggioranza dei frequentatori delle spiagge, residenti o utenti del sistema turistico.
Paolo Gasparri