Su Federalismi.it, rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato di fascia A – la più alta nella classificazione delle riviste scientifiche del settore, i docenti e giuristi Giampiero di Plinio e Giacomo Nicolucci hanno affrontato per la prima volta e con ampia completezza il tema dei poteri sanzionatori dell’Ente parco. Proponiamo di seguito l’estratto di alcuni passaggi salienti della pubblicazione:
Coniugando insieme i principi generali dell’azione sanzionatoria amministrativa con i principi di specialità dell’ordinamento del Parco, e con il complessivo toolkit di cui dispone il sistema della protezione integrale, si ottiene un modello interpretativo semplice ed efficiente.
L’art. 30 della legge quadro dispone una forbice sanzionatoria nettamente inferiore nei valori massimi a quella prevista dalla legge 689/81. Il massimo edittale, di cui all’art. 30, sembrerebbe costituire pertanto un limite invalicabile non solo per l’azione sanzionatoria concreta dell’amministrazione dell’Ente parco, ma anche per le fonti normative interne – piano e regolamento – le quali, pur essendo caratterizzate dalla natura piena di fonti del diritto ‘sui generis’ in quanto espressione di un ordinamento sezionale, non possono che soggiacere a principi di diretta derivazione costituzionale.
In secondo luogo, e alla luce dei medesimi principi, il tenore formale del suddetto art. 30 l. 394/1991 non consente, come correttamente ha sostenuto la giurisprudenza di legittimità, l’introduzione per via regolamentare di un modello sanzionatorio proporzionale in grado di produrre, per ciascuna violazione, una sanzione di misura superiore al massimo edittale, con la conseguenza che un sistema sanzionatorio eventualmente proporzionale ─ sanzione standard, predeterminata, di calcolo e coefficiente di moltiplicazione variabile in relazione al caso concreto ─ sarebbe in ogni caso illegittima.
Tuttavia,è appena il caso di sottolinearlo, attraverso la configurazione regolamentare delle infrazioni è possibile rendere più efficace, e deterrente, una forbice sanzionatoria di misura ‘debole’ quale quella dell’art. 30, comma 2, la quale in fondo trova giustificazione, al di là dei limiti materiali e pratici di ogni sistema sanzionatorio, nei ben più affilati meccanismi di risarcimento ambientale e ripristino dello stato dei luoghi previsti dalla legge quadro.
Superato l’entusiasmo iniziale della costruzione della legge quadro sulle aree protette, preso atto della difficile e rarefatta applicazione dei pregnanti e fondamentali poteri di riduzione in pristino di cui all’art. 29 della medesima normativa, assunto che dopo quasi trent’anni la maggior parte dei parchi nazionali italiani non possa annoverare come funzionante il sistema «a prova di bomba» costituito dalla sequenza “piano per il parco-regolamento-nulla osta”, può dirsi che l’art. 30 commi 1 e 2 l. 394/1991, sottoposto alle verifiche del banco di prova, non abbia manifestato né un’adeguatezza funzionale né una costruzione scevra da problematiche applicative. L’imperfetta tenuta stagna del sistema nella distinzione tra condotte punite con l’illecito penale o con la sanzione amministrativa, la difficoltà esegetica e giuridica nel “riempire” il contenitore vuoto della sanzione amministrativa (“in bianco”) con fattispecie adeguate e caratterizzate quantomeno dal crisma della tipicità, l’operatività generale del pagamento in misura ridotta, che tende a vanificare ogni sforzo di commisurazione della sanzione da applicarsi ad ogni specifica violazione accertabile nel territorio protetto, costituiscono cavalli di frisia invalicabili con l’attuale formulazione normativa.
La pubblicazione è consultabile al seguente link: https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=37543&dpath=document&dfile=03122018222807.pdf&content=I%2Bpoteri%2Bsanzionatori%2Bdell%27Ente%2BParco%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B&fbclid=IwAR1nRedthAacMvT6Z5ilA5XNrE7PQYeizgLZnE9_7eKNnXEqviB1CG9XzCY