ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 6.3.2020
DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 (CORONAVIRUS)
IL SINDACO
RICHIAMATO l'art.50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;
VISTO l'art.117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
VISTO il Decreto Legge del 22/02/20, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 ";
VISTA la Circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/20;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 1del 21 febbraio 2020, n. 2 del 22 febbraio 2020 e n. 3 del 23 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020;
ATTESA l'opportunità di recepire preventivamente le disposizioni ministeriali di cui al precedente capoverso al fine di omogeneizzare gli interventi atti a far fronte all'emergenza epidemiologica di cui trattasi;
TENUTO CONTO che gli impianti sportivi e le attività sportive per la loro natura di occasione aggregativa tale da favorire in maniera particolare la vicinanza ed il contatto tra le persone comportano un rischio elevato di trasmissione e diffusione del virus;
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;
VISTO altresì il disposto dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);
O R D I N A
1-la chiusura di tutti gli impianti sportivi e palestre presenti sul territorio comunale,
con conseguente sospensione di ogni attività sportiva,
con decorrenza 7 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020;
2-alle strutture private di ogni tipologia, che prevedano occasioni aggregative,
di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel citato DPCM del 04/03/2020, recante le misure di contrasto,
DISPONE
La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti soggetti:
- Società/Associazioni sportive aventi sede legale nel territorio del Comune di Marciana
- Polizia Municipale di Marciana
- Stazione Carabinieri di Marciana Marina
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell’ Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Ai Sindaci dei Comuni Elbani;
La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line del Comune;
L’inosservanza alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge;
AVVERTE
La Polizia Municipale e le forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente Ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.