Nella delibera n. 1288 della Regione Toscana pubblicata il 15 settembre 2020, su proposta dell'assessore ai Trasporti uscente Vincenzo Ceccarelli, si stabilisce l'attivazione di una "Tratta aggiuntiva al programma di esercizio del contratto di servizio per il cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell'Arcipelago Toscano fra Regione Toscana e Moby Spa e Toremar SPA" da dedicare esclusivamente al trasporto di carburante per garantire i servizi pubblici essenziali all'Isola d'Elba.
La delibera nasce a seguito della richiesta del Sindaco di Portoferraio (Prot. 307996 del 10/09/2020), con la quale evidenzia i disagi che si sono verificati nei mesi estivi tanto da temere l’interruzione dell’approvvigionamento all’isola di carburante e conseguentemente la difficoltà di assicurare la regolare erogazione dei servizi pubblici essenziali e specificatamente: il trasporto pubblico, anche dei mezzi di soccorso, gli interventi di protezione civile, dei vigili del fuoco, di scuolabus, nonchè la regolare raccolta e gestione dei rifiuti urbani nell'isola.
Il servizio richiesto dal Sindaco Zini è da ritenersi tra i “servizi minimi” in quanto finalizzati al soddisfacimento dell’obbligo di mantenimento del servizio universale e ad assicurare la prestazione dei servizi pubblici essenziali, quali il trasporto pubblico, lo smaltimento rifiuti e servizi di pubblica utilità a favore della collettività.
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La giunta regionale
DELIBERA
1. di ritenere il servizio richiesto dal Sindaco di Portoferraio quale “servizio minimo” da prevedersi nell’ambito del contratto contratto di servizio con Moby Spa e Toremar SPA in quanto finalizzato al soddisfacimento dell’obbligo di mantenimento del servizio universale e garantire sull’isola il diritto alla mobilità e lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, quali il trasporto pubblico, lo smaltimento rifiuti e servizi di pubblica utilità a favore della collettività per la comunità elbana;
2. di conferire mandato al Dirigente del Settore competente di:
- attivare le procedure necessarie per la modifica del servizio ai sensi dell'art. 6 comma 3
del contratto, inserendo tra i servizi minimi relativi alla continuità territoriale con l’isola d’Elba, in via sperimentale fino alla scadenza del contratto vigente, una tratta aggiuntiva al programma di esercizio del contratto di servizio per il cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell’Arcipelago Toscano ad oggi non coperta dal servizio attuale da dedicare esclusivamente al trasporto di carburante per garantire i servizi pubblici di cui al punto sopra fino ad un massimo di 48 coppie di corse annue aggiuntive;
- effettuare un’analisi di analoghi bisogni delle comunità delle altre isole dell’arcipelago per valutare le necessità, sotto il profilo evidenziato nella presente delibera, e definire,
prendendo atto degli esiti della sperimentazione nell’Isola d’elba, il programma di esercizio
della procedura di evidenza pubblica da espletarsi, alla scadenza dell’attuale concessione,
per garantire la continuità territoriale ai sensi della normativa vigente;
3) di far fronte a quanto indicato nella presente delibera con le risorse finanziarie complessive pari ad euro 625.445,66, disponibili sul capitolo 32054 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022 secondo la seguente ripartizione:
- 2021 euro 206.000,00;
- 2022 euro 208.472,00;
4) di far fronte al fabbisogno stimato per l’anno 2023, pari a euro 210.973,66 con le risorse del corrispondente capitolo 32054 (stanziamento puro), subordinatamente all’approvazione del
prossimo bilancio di previsione 2021-2023;
5) di dare atto che le risorse stanziate sul bilancio regionale risultano complessivamente coerenti con il fabbisogno derivante dal contratto vigente e con quello derivante dal servizio sperimentale di trasporto carburante, ferma restando l’attivazione della clausola di riduzione dei servizi nel caso dovesse emergere in futuro un incremento delle spese.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.
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