Sul giornale “Il Tirreno” dell'8 settembre alla pagina 3 avente il titolo “Giani non faccia melina come fanno troppi politici” nella sua intervista rilasciata al giornalista il candidato Carlo Calenda, ad una domanda del giornalista avrebbe risposto in questi termini alla decima domanda che inizia: ” Se lei fosse di Piombino...ecc.“, la seconda parte della risposta sarebbe” ..., cercherei di ottenere accordi blindati sulle compensazioni, meglio se stretti con Snam che è una società per azioni”.
Innanzitutto abbiamo un Commissario che deve gestire una situazione non certo facile e che si trova impropriamente soggetto a pressioni da troppe parti (anche della Snam che considererebbe già tutto deciso) che non mi sembrano opportune su un Organo nominato dal Governo.
Noi abbiamo che il proponente per il rigassificatore di Piombino sarebbe non Snam s.p.a., ma Snam FSRU Italia S.r.l. (capitale 10.000,00 euro), già Asset Company 11 S.r.l. (Rigassificazione) con socio diretto Snam S.p.A. al 100% del capitale; che userebbe per l'arrività di rigassificazione la: Golar LNG NB13 Corporation (ovvero la Golar Tundra) (Rigassificazione) con socio diretto Snam FSRU Italia S.r.l. (già Asset Company 11 S.r.l.), con percentuale 100% A questo punto, veniamo al rischio imprenditoriale delle società.
La costituzione di una nuova società controllata dalla società madre, consente a quest’ultima di limitare il rischio imprenditoriale, in quanto ognuna risponderebbe esclusivamente delle proprie obbligazioni, e quindi anche dei danni verso i terzi, e non vi sarebbe una responsabilità reciproca in caso di insolvenza.
Per quanto riguarda i rischi della SRL con socio unico, si applicano le regole della SRL classica. Nel caso sorgano dei debiti, i creditori possono rivalersi solo sul capitale della società e non sul patrimonio del socio unico. Quindi, la società madre che intendesse costituire una società partecipata o controllata, al fine di evitare la responsabilità che sarebbe in capo all’unico azionista, dovrà inserire nella nuova struttura un socio esterno anche se detentore di una quota minima. Comunque, anche nel caso di un socio quasi totalitario, non si applica la disciplina dell’unico azionista e, nel caso della s.r.l. ci si può rivalere solo sul capitale sociale.
In conclusione il diritto societario è complicato e soggetto a molti interventi, ed io probabilmente, perché forse non ho molta esperienza di diritto devo studiare meglio alcune cose...oppure forse qualcun altro deve studiare.
Mauro Castaldi